Disciplina e tutela della privativa per varietà vegetali in ambito italiano ed europeo

Dopo la precedente esposizione dei brevetti nella nostra rubrica, parleremo di una famiglia molto particolare della proprietà intellettuale, spesso trascurata ma di enorme impatto economico e strategico: la privativa per varietà vegetali. Nel presente articolo ne individueremo la disciplina e la tutela nell’ambito dell’ordinamento nazionale ed europeo, analizzando la giurisprudenza più recente e le innovazioni normative che stanno rivoluzionando il settore.
  • Privativa per varietà vegetali: natura economico-giuridica

La privativa per varietà vegetali costituisce uno strumento di proprietà intellettuale specifico, distinto dal brevetto classico, pensato per tutelare i soggetti che investono tempo e risorse nella creazione di nuove varietà di piante. La sua natura è parabrevettuale(le medesime disposizioni brevettuali del c.p.i. si estendono a tale categoria.

Infatti, similmente alla figura dell’inventore in campo della privativa, il costitutore (in inglese breeder) è colui che sviluppa, dopo anni di ricerche, incroci e sperimentazioni, una fragola con un sapore più deciso e dolce o una nuova mela croccante, per cui la legge lo premia con un monopolio temporaneo: il diritto esclusivo di produrre, riprodurre, vendere, importare ed esportare il materiale di riproduzione di quella varietà.

La durata di questo diritto è di 20 anni per la privativa nazionale italiana, 25 anni per la privativa comunitaria (30 anni per alberi e viti). Nessun terzo, senza licenza o consenso del titolare, può compiere questi atti.

A differenza del brevetto per invenzione industriale, la privativa varietale è regolata da una disciplina speciale. L’art. 45 c.p.i. esclude esplicitamente le varietà vegetali dalla brevettabilità ordinaria, indirizzandole verso questo regime ad hoc. È però possibile che coesistano un brevetto su un procedimento biotecnologico e una privativa sulla specifica varietà ottenuta con quel procedimento: in tal caso si apre il tema delle licenze obbligatorie incrociate.

 

  • Il quadro normativo di riferimento

Il sistema di protezione delle varietà vegetali poggia su tre pilastri normativi:

  • Convenzione UPOV (1961, rivista nel 1972, 1978 e 1991): il trattato internazionale che detta i principi comuni. L’UPOV (Union pour la protection des obtentions végétales) promuove lo sviluppo e la protezione delle nuove varietà vegetali a livello globale.
  • Regolamento (CE) n. 2100/94: istituisce la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, valida in tutta l’UE. La gestione è affidata al CPVO (Community Plant Variety Office), con sede ad Angers, in Francia. È l’equivalente dell’EPO, ma per le piante.
  • Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 30/2005), articoli 100-116: disciplina la privativa nazionale italiana, gestita dall’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi). La Convenzione UPOV 1991 è stata recepita in Italia nel 1998.

Il costitutore può scegliere di essere tutelato in via nazionale o per via comunitaria. La seconda è più costosa ma offre protezione in tutti gli Stati membri con un unico titolo. Per capirci: è come scegliere tra un brevetto italiano e un brevetto europeo, con analoga logica di copertura territoriale.

 

  • I requisiti

Spoiler: non tutte le piante nuove sono oggetto di tutela!

Come per i brevetti, anche per la privativa vegetale non bisogna che il prodotto sia semplicemente “nuovo”. Servono quattro requisiti cumulativi, noti con l’acronimo D.U.S. più la novità:

  • La novità (art. 103 c.p.i.): la varietà non deve essere stata commercializzata da più di un anno in Italia/UE, o da più di quattro anni altrove (sei per alberi e viti). Attenzione: a differenza del brevetto, qui esiste un “periodo di grazia” più generoso.
  • La distintività (art. 104 c.p.i.): la varietà deve distinguersi nettamente da qualsiasi altra varietà notoriamente conosciuta alla data del deposito non solo per dna ma anche per caratteristiche fenotipiche.
  • L’omogeneità (art. 105 c.p.i.): tutte le piante della varietà devono presentare caratteristiche sufficientemente uniformi tra loro. Ciò significa che le caratteristiche della medesima pianta devono essere fissate in maniera sincrona tali da risultare pertinenti e rilevanti ai fini della protezione.
  • La stabilità (art. 106 c.p.i.): i caratteri essenziali fissati nel genotipo devono restare invariati nelle successive generazioni di riproduzione.

C’è poi un requisito peculiare: la denominazione varietale. Ogni varietà deve avere un nome univoco che diventa il suo “nome generico” e non può essere registrato come marchio. Il marchio può affiancare la denominazione (es. “Pink Lady®” è il marchio, “Cripps Pink” è la denominazione varietale), ma non sostituirla.

 

  • Contenuto e limiti del diritto del costitutore

L’art. 107 c.p.i. (analogo all’art. 13 del Reg. 2100/94) conferisce al costitutore un diritto esclusivo su una serie di atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione della varietà protetta:

  • produzione e riproduzione
  • condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione
  • offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione
  • esportazione o importazione
  • detenzione per uno di tali fini

La tutela si estende anche alle varietà essenzialmente derivate (EDV) dalla varietà protetta, alle varietà che non si distinguono nettamente da essa e a quelle la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta.

 

Eccezioni importanti (art. 108 c.p.i.)

Come per i brevetti, il legislatore ha previsto un sistema di bilanciamento:

  • Uso privato non commerciale: coltivare tre pomodori sul balcone non viola nulla.
  • Uso sperimentale: la ricerca scientifica è libera.
  • Breeder’s exemption: un altro costitutore può usare la varietà protetta per crearne di nuove. È una differenza fondamentale rispetto al brevetto classico: nel mondo vegetale, il “materiale di partenza” deve restare accessibile per l’innovazione successiva.
  • Privilegio dell’agricoltore (farm-saved seed): per alcune colture, l’agricoltore può riseminare parte del raccolto, pagando una remunerazione ridotta al costitutore.
  • Come si deposita una domanda di privativa

 

Deposito presso l’UIBM (privativa nazionale)

La domanda può essere depositata online tramite il portale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy oppure in formato cartaceo presso le Camere di Commercio. Deve contenere:

  • Identificazione del richiedente (il costitutore)
  • Denominazione proposta e indicazione della specie (nome italiano e latino)
  • Dichiarazione di novità e informazioni su eventuali diritti di terzi
  • Documenti di priorità eventualmente rivendicata
  • Attestazione di pagamento della tassa di deposito

L’iter procedurale prevede un passaggio peculiare rispetto ai brevetti: il Ministero delle Politiche Agricole(oggi MASAF) effettua le prove varietali (il famoso esame D.U.S.) e formula un parere vincolante alla Commissione Consultiva. L’UIBM rilascia quindi l’attestato di privativa.

 

Deposito presso il CPVO (privativa comunitaria)

La domanda viene inviata al CPVO di Angers. L’esame D.U.S. può essere condotto dal CPVO stesso o delegato a enti nazionali esaminatori. Un vantaggio strategico: i risultati dell’esame nazionale italiano possono essere riutilizzati per la domanda comunitaria, con possibili risparmi di costi e tempi. Le decisioni del CPVO sono appellabili alla Camera dei ricorsi e, in seconda istanza, alla Corte di Giustizia dell’UE.

 

  • La giurisprudenza recente: i casi da conoscere

Cassazione n. 9429/2024: i limiti della privativa sui frutti del raccolto

Il caso: un’azienda agricola italiana coltivava una varietà di uva da tavola senza semi, protetta da privativa comunitaria di una multinazionale americana. Il contratto di licenza imponeva restrizioni stringenti su a chi l’agricoltore potesse vendere l’uva raccolta.

La Cassazione ha stabilito un principio chiaro: il titolare della privativa, una volta autorizzata la coltivazione, non può controllare la commercializzazione dei frutti raccolti se questi non sono utilizzabili per riprodurre la pianta. L’uva da tavola senza semi, per ovvie ragioni, non ha semi con cui rifare la pianta. La privativa si “esaurisce” e il contratto non può trasformarsi in uno strumento per controllare il mercato a valle.

La pronuncia riafferma un principio di equilibrio: la proprietà intellettuale non è una licenza illimitata per controllare l’intera filiera.

Tribunale di Venezia, n. 5541/2025: la diligenza del sementiere professionale

Il caso riguardava la varietà di un noto pisello proteico. Una società sementiera italiana aveva acquistato sementi in Germania, le aveva fatte moltiplicare in Ungheria e rivendute in Italia, sostenendo di non sapere che fossero protette.

Il Tribunale è stato netto: non basta dire “non sapevo”. Chi opera professionalmente nel settore ha un onere di diligenza qualificata: deve verificare nelle banche dati pubbliche se la varietà è protetta prima di moltiplicarla o commercializzarla. La sentenza ha tracciato una linea netta tra l’equa compensazione (art. 94, co. 1, Reg. 2100/94, per chi agisce senza colpa) e il risarcimento del danno pieno (co. 2, per negligenza o dolo).

Tribunale di Torino, sent. n. 3519/2015: il riso Sirio CL e le varietà essenzialmente derivate

Una controversia durata sei anni sul riso Sirio CL ha stabilito un precedente fondamentale sulle EDV. La questione: una nuova varietà di riso, resistente a un erbicida grazie a una mutazione indotta, era davvero “nuova” o era solo una versione minimamente diversa della varietà Gladio?

Il tribunale ha concluso che il DNA parlava chiaro: 21 marcatori genetici su 25 erano ereditati da un’altra varietà di riso, il Gladio. Sirio CL era quindi una varietà essenzialmente derivata e il suo sfruttamento commerciale richiedeva il consenso del titolare della privativa sulla varietà madre.

Si specifica che la controversia di cui sopra è stata transatta nel settembre del 2014. Tale accordo ha previsto un pagamento di royalties da parte del costitutore del riso di varietà Sirio CL a favore dell’omologo per il riso varietà Gladio.

Tribunale di Milano sent. n. 8745/2015: Catalogo ≠ Privativa

Un equivoco frequente, chiarito dal Tribunale di Milano: l’iscrizione di una varietà nel Catalogo comune delle specie di piante agricole non equivale al rilascio della privativa. Il Catalogo ha funzione di tutela della salute pubblica (ammissione alla commercializzazione), ma non attesta alcun diritto di proprietà intellettuale. Chi agisce in giudizio deve produrre la prova specifica della titolarità con l’attestato del CPVO o dell’UIBM.

Tribunale di Genova sent. n. 179/2021: il risarcimento raddoppiato

In un caso di illecita moltiplicazione e commercializzazione di una varietà di sementi protetta, il Tribunale di Genova ha liquidato il danno da contraffazione raddoppiando l’importo calcolato con il criterio della royalty ragionevole ex art. 125 c.p.i. Un segnale chiaro: la contraffazione di privative vegetali ha conseguenze economiche severe.

 

  • Le nuove tecniche genomiche (NGT): la rivoluzione in arrivo

E qui arriviamo al tema più caldo. Le nuove tecniche genomiche (NGT), dette anche TEA (Tecniche di Evoluzione Assistita), tra cui la celebre CRISPR-Cas9 – la “forbice molecolare” del DNA – permettono di modificare il genoma vegetale in modo mirato e rapido, ottenendo in pochi anni risultati che con la selezione tradizionale ne richiederebbero decine.

Il problema giuridico è enorme: sono OGM o no? Nel 2018 la Corte di Giustizia UE (causa C-528/16) aveva risposto “sì, sono OGM”, applicando la rigidissima Direttiva 2001/18/CE. Una doccia fredda per il settore.

Da allora il legislatore europeo ha lavorato a una riforma, e nel 2025-2026 è arrivata alla fase finale:

  • 3 dicembre 2025: accordo politico nel “trilogo” tra Commissione, Consiglio e Parlamento europeo
  • 28 gennaio 2026: la Commissione Ambiente (ENVI) del Parlamento europeo approva il testo con 59 voti a favore, 24 contrari e 2 astenuti
  • 27 aprile 2026: è fissato il voto della plenaria del Parlamento europeo
  • Dopo il voto del Consiglio, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE con periodo transitorio di due anni

 

Come funzionerà il Regolamento NGT?

Il regolamento introduce una distinzione fondamentale:

NGT di categoria 1: piante con modifiche limitate (max 20 modifiche nucleotidiche, max 3 modifiche di sequenze codificanti proteine), considerate “equivalenti” alle convenzionali. Saranno esentate dalle regole OGM, ma avranno obbligo di etichettatura sulle sementi. Sono escluse le piante con tolleranza agli erbicidi o produzione di sostanze insetticide.

NGT di categoria 2: piante con modifiche più complesse. Restano soggette al regime OGM classico (autorizzazione, tracciabilità, etichettatura), ma con procedure accelerate se contribuiscono alla sostenibilità.

 

Il nodo della proprietà intellettuale sulle NGT

Questo è il punto cruciale per i giuristi: le piante NGT rischiano di finire nel binario dei brevetti di invenzione(più “chiusi”, senza breeder’s exemption) anziché in quello delle privative varietali (più “aperte” alla ricerca successiva). Il regolamento prevede l’adozione di un Codice di condotta UE sui brevetti entro 18 mesi, per evitare concentrazioni di mercato e garantire agli agricoltori un accesso equo alle sementi.

  • Costi e durata della protezione

Brevettare una varietà vegetale costa, come ogni diritto di PI. Ecco una panoramica comparativa:

Voce Privativa IT (UIBM) Privativa UE (CPVO)
Tassa di deposito ~ € 170 ~ € 650
Esame DUS Variabile (MASAF) ~ € 1.500 – 3.000
Annualità € 120 – € 250/anno € 300 – € 1.100/anno
Durata 20 anni 25 anni (30 per viti/alberi)
Onorari professionali € 1.500 – € 4.000 € 3.000 – € 8.000+

⚠ Stime orientative. I costi effettivi variano in base alla specie, al numero di caratteri da esaminare e alla complessità delle prove DUS.

 

  • Cosa succede in caso di contraffazione?

Se un terzo viola la privativa — riproducendo, moltiplicando o commercializzando la varietà protetta senza autorizzazione — il titolare può agire in sede civile per ottenere:

  • l’inibitoria (cessazione immediata della violazione)
  • il sequestro del materiale di riproduzione contraffatto
  • il risarcimento del danno, incluso il lucro cessante
  • la pubblicazione della sentenza su quotidiani nazionali

Come visto nella sentenza del Tribunale di Genova n. 179/2021, il risarcimento può essere anche significativamente superiore alla semplice royalty dovuta: il giudice ha raddoppiato l’importo calcolato con il criterio della royalty ragionevole.

 

  • Cinque questioni aperte per il futuro
  1. NGT e privativa vs. brevetti: chi protegge cosa? Il rischio di “doppia protezione” e sovrapposizioni è concreto e il Codice di condotta UE sarà decisivo.
  2. Intelligenza artificiale nel breeding: se un algoritmo seleziona la nuova varietà, chi è il “costitutore”? La persona fisica? L’azienda? Il dibattito è appena iniziato.
  3. Digital Sequence Information (DSI): cosa succede quando basta il codice genetico digitale per ricostruire una varietà? Come si concilia con il Protocollo di Nagoya?
  4. Diritti degli agricoltori vs. costitutori: la Cassazione 9429/2024 ha dato un segnale di equilibrio, ma il tema dei contratti di filiera resterà incandescente.
  5. Enforcement: la sentenza di Venezia 2024 alza l’asticella per gli operatori professionali con l’onere di diligenza qualificata. Meno scuse, più banche dati.
  • Conclusioni

Il mondo della privativa per varietà vegetali è uno di quegli angoli del diritto dove convivono scienza, economia, etica e tradizione. Un settore che sembra tecnico e di nicchia, ma che tocca la sicurezza alimentare, la biodiversità e il futuro dell’agricoltura europea.

Le sentenze degli ultimi anni – Cassazione 9429/2024, Venezia 2024, Torino sul riso Sirio CL, Milano n. 8745/2015, Genova n. 179/2021 – stanno costruendo un corpo di principi sempre più solido. Il Regolamento NGT, atteso nella primavera 2026, aggiungerà un tassello cruciale.

La prossima volta che addenterete una mela particolarmente succosa o un pomodoro fuori stagione, ricordatevi che dietro quel gusto c’è probabilmente anni di ricerca, un costitutore paziente, un attestato di privativa e – magari – anche un paio di cause legali.

Il diritto, come le piante, ha bisogno di tempo per crescere. E anche di buoni giardinieri.

 

A cura di: Filippo Pannarale

 

Bibliografia

Riferimenti normativi

Convenzione UPOV 1991; Regolamento (CE) n. 2100/94; d.lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale), artt. 100-116; Direttiva 98/44/CE sulle biotecnologie; proposta di Regolamento NGT (trilogo dicembre 2025, voto plenaria 27 aprile 2026).

Giurisprudenza

Cass. civ. n. 9429/2024; Tribunale Venezia, sent. n. 5541/2025; Tribunale Torino, sent. n. 3519/2015; Tribunale Milano sent. n. 8745/2015; Tribunale Genova sent. n. 179/2021; CGUE C-528/16 del 25 luglio 2018; CGUE 19 dicembre 2019 (caso Nadorcott); EPO, Camera Allargata di Ricorso, parere G 3/19.

Foto

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