Il costo dei diritti e delle libertà

“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.” Sarebbe sufficiente il secondo comma dell’art. 1 della Carta costituzionale per definire che cos’è un diritto in senso costituzionale, e soprattutto l’estensione di questi diritto. Semplificando estremamente, diritto in senso costituzionale (o diritto costituzionalmente riconosciuto) è ciascun diritto che viene riconosciuto, tutelato, o può essere direttamente dedotto, dalla Costituzione. I limiti all’esercizio di detti diritti sono definiti sempre nella stessa Costituzione, e di conseguenza si può dire che limite dei diritti sono i diritti stessi.

Quanto appena detto è perfettamente riassunto nel principio kantiano secondo cui la propria libertà finisce dove comincia quella del prossimo. Questo perché ogni diritto ha una doppia faccia: attribuire un diritto ad un individuo vuol dire gravare di un obbligo il resto dei consociati, i quali dovranno compiere, o dovranno astenersi dal compiere, tutta una serie di comportamenti tali da garantire la fruizione del diritto da parte del titolare.

Un esempio. Il diritto civilistico per eccellenza: il diritto reale di proprietà. Il diritto romano qualificava la proprietà come il ius utenti, fruendi et abutendi, il diritto di usufruire del bene fino all’abuso, un potere estremamente pieno ed esclusivo che si estendeva usque ad sidera, usque ad inferos, dagli inferi sino agli astri. E da qui ricaviamo subito il primo obbligo, ovvero l’obbligo gravante sui consociati di astenersi da atti turbativi dell’esercizio della proprietà, obbligo ampiamente sanzionato da tutta una serie di provvedimenti giurisdizionali atti a ristabilire l’esercizio del diritto nelle varie situazioni di fatto.

Attraverso il diritto di proprietà possiamo anche notare come si evolva la concezione del diritto nel tempo. Se nell’antichità la proprietà era un enorme potere di godimento di un bene, nel tempo l’estensione del diritto si contrae. Cambia l’organizzazione della società e cambia soprattutto la visione della stessa. Certamente l’influenza della Rivoluzione francese, col suo motto in cui spicca Fraternité, porta ad una visione estremamente meno individualista della proprietà. I diritti si “conformano” quindi alla necessità sociale dell’ordinamento stesso.

Il Legislatore del 1942 esprime questo concetto nell’art. 832 del nuovo Codice civile, secondo cui il proprietario “ha diritto di godere e disporre delle cose in  modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”. Il riferimento ai consociati diventa così parte integrante del contenuto del diritto, in realtà principio già recepito dal Legislatore del 1865. Un diritto non può più esistere se non in considerazione dei restanti consociati.

Dalle considerazioni di cui sopra è facile arrivare a comprendere quale sia il procedimento volto a ‘soppesare’ un diritto. Ogniqualvolta si debba enuclearne uno nuovo, il legislatore, od anche l’interprete, sono tenuti ad una visione sistematica dell’ordinamento, mettendo in intima connessione tutti i diritti per poterne garantire il rispetto pacifico anche alla luce del ‘nuovo’ diritto. Sostanzialmente, appunto, bisogna vedere fin dove si estendono gli altri diritti e fin dove si possono comprimere senza intaccare il quadro di minima necessità esigibile per garantirne l’esistenza stessa.

C’è da dire che l’operazione di bilanciamento è diversa, se compiuta da un organo legislativo ovvero da un organo giurisdizionale. Il secondo, infatti, è tenuto ad un bilanciamento legato al mero caso concreto della vicenda di fatto di cui si trova a giudicare, mentre il primo deve compiere un’operazione estremamente più onerosa, dovendo esaminare tutto l’ordinamento giuridico. Ed è questo il motivo per cui spesso un precedente giudiziario porta a casi di ‘ingiustizia’, in quanto l’enucleazione giurisprudenziale di un nuovo diritto dovrebbe certamente far seguire un recepimento da parte del legislatore per tenere in conto tutte le posizioni giuridiche esistenti, e non solo quelle delle parti di cui si giudica.

L’avvento del rinnovato ordinamento costituzionale ‘costringe’ gli organi legislativi e giurisdizionali ad una visione costituzionalmente conforme della materie, richiedendo un controllo di bilanciamento ancor più profondo. L’intero ordinamento giuridico va ‘letto’ in conformità alla Costituzione. Ordinamento giuridico spesso con grandi nuclei frutto del precedente regime fascista. Ma è proprio qui che si compie il bilanciamento dei diritti all’ennesima potenza.

Sempre il diritto di proprietà. L’art. 42 co. 2 della Costituzione sancisce la funzione sociale della proprietà: “La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”. Il diritto alla proprietà non esiste se non in funzione della società, ma ciò non vuol dire che si possano comprimere i diritti dei proprietari, seppur per nobili fini, in quanto loro stessi devono godere del nucleo essenziale del diritto stesso.

Ogni qualvolta ci troviamo ad esercitare un diritto dovremmo pensare nono solo “ho il diritto di”, ma anche “gli altri hanno l’obbligo di”. E dato che ormai l’esercizio dei diritti permea ogni anfratto della vita quotidiana, ogni nostra azione corrisponde all’imposizione di uno o più obblighi agli altri consociati.

Questo vale per ciascun diritto: il diritto a fruire di un servizio pubblico, come la sanità o l’istruzione, pone l’obbligo di pagare le tasse. Il diritto alla sicurezza pone sempre l’obbligo di pagare le tasse (la sicurezza è pur sempre un servizio pubblico, stante il monopolio della forza allo Stato), ma anche di rispettare la legge e chi esercita l’autorità sulla base di quest’ultima. Il diritto alla libera manifestazione del pensiero pone sugli altri l’obbligo di non impedirci di esprimere le nostre opinioni, ma allo stesso tempo il diritto all’integrità morale degli altri ci impone l’obbligo di non ledere la reputazione altrui. Il diritto di sciopero e di manifestazione impongono l’obbligo sugli altri di non rendersi protagonisti di atti di ostruzionismo, ma il diritto ai servizi pubblici essenziali pone invece l’obbligo sui dimostranti di non limitare i diritti essenziali altrui.

 

A cura di: Riccardo Blaso

 

Bibliografia

  1. Celotto. L’età dei “non” diritti
  2. Crisafulli, L. Paladin. Commentario breve alla Costituzione
  3. Cesarini Sforza. “Diritto (principio e concetto)” in Enciclopedia del Diritto
  4. Cian, A. Trabucchi. Commentario breve al Codice civile
  5. Torrente, P. Schlesinger. Manuale di diritto privato

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