Il fine vita: stato dell’opera

Lo scopo del presente articolo è di analizzare gli ulteriori sviluppi del presente tema verificatisi da marzo 2025.
  • Una estrema sintesi dei due precedenti articoli

Proprio a marzo 2025, la Redazione della sezione Europa di Eureka Press provvedeva alla pubblicazione di due articoli trattanti il complesso tema del fine vita. Il primo, pubblicato il 10 marzo 2025, ha avuto l’obiettivo di ricostruire storicamente le vicende intorno a tale argomentazione, partendo, dopo una disanima degli artt. 579 e 580 del c.p., con l’analisi dei noti casi Welby ed Englaro, fino ad arrivare alla legge 22 dicembre 2017, n. 219 (“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”). Inoltre, si è analizzata la sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto non punibile per il delitto ex art. 580 c.p. chi, con le modalità previste dalla legge di cui sopra (ovvero, “quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione”) agevola l’esecuzione del proposito suicidiario con la sussistenza dei seguenti requisiti, accertati dal Servizio Sanitario Nazionale e con il parere del Comitato etico territorialmente competente: a) irreversibilità della patologia, b) presenza di sofferenza fisiche o psicologiche, che il paziente reputa intollerabili, c) dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, d) capacità del paziente di prendere decisioni libere e consapevoli. Sul requisito di cui alla lettera c), la stessa Corte costituzionale, nella successiva sentenza n. 135 del 2025, ha chiarito come procedure mediche – quali l’idratazione, alimentazione o la ventilazione artificiali – “possono essere legittimamente rifiutate dal paziente, il quale ha già, per tal vita, il diritto di esporsi a un rischio prossimo di morte, in conseguenza di questo rifiuto”.

Infine, l’articolo di cui sopra terminava con un’analisi della Legge regionale della Regione Toscana n. 5 del 2025, che ha provveduto a recepire le due sentenze di cui sopra. Siffatta legge, è stata promulgata il 18 marzo 2025 dopo un iter caratterizzato da una necessità di pronuncia (favorevole) del Collegio di Garanzia Statutaria della medesima Regione. L’analisi di quest’ultima decisione è disponibile nel secondo articolo pubblicato sul tema dalla presente Redazione.

  • Cosa è successo a seguire? Il ricorso per legittimità costituzionale del Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la legge regionale della Toscana di cui sopra

Oggi, Eureka Press torna a trattare questo tema proprio con lo scopo di cui al presente titolo: aggiornare i lettori su come è proseguita la trattazione di questa complessa vicenda.

Infatti, è notizia del 16 maggio 2025 che il Governo, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha provveduto a deposito del ricorso per legittimità costituzionale avverso la legge regionale della Toscana di cui sopra. L’udienza pubblica per la trattazione del presente ricorso risulta fissata al 4 novembre 2025.

Sui motivi del ricorso – riportando qualche passaggio dello stesso, ed in estrema sintesi – il Governo lamenta la violazione di una materia di legislazione esclusiva in capo allo Stato, in particolare quella sull’ordinamento civile e penale, sancita dall’art. 117, co. 2, lett. l della Costituzione, ritenendo evidente “l’esigenza di uniformità e omogeneità di disciplina sull’intero territorio nazionale che solo l’intervento del legislatore statale può assicurare”. Viene rilevato dalla difesa del Governo che solo il legislatore è in grado di bilanciare interessi costituzionalmente rilevanti ma contrapposti, quali la possibilità di rifiuto di trattamenti sanitari e, dall’altro, “il fondamentale dovere costituzionale di tutela della vita umana”. Il ricorrente, inoltre, lamenta una disparità di trattamento considerando che si verificherebbe, ad avviso della difesa di quest’ultimo, “il concreto operare di una causa di giustificazione penale solo su una parte del territorio”, che non sarebbe tollerabile dall’ordinamento penale e neanche sarebbe qualificabile il ruolo di supplenza delle Regioni in quanto sopra. Da aggiungere che la difesa ritiene che “la non necessarietà di una legge regionale per rendere immediatamente operativi i precetti fissati dalle decisioni della Corte costituzionale è inequivocabilmente confermata dal fatto che, già in alcuni casi, tali precetti hanno ricevuto l’applicazione, valendo a scriminare casi di aiuto al suicidio realizzati dopo il 2019 nella ricorrenza dei presupposti indicati dalle sentenze stesse, garantendosi così piena applicazione dei loro principi”. La parte ricorrente ha altresì sancito come appaia evidente “la finalità della legge regionale di andare oltre a quanto richiesto dalla Corte costituzionale, invadendo un campo che, per le regioni esposte, rientra nell’esclusiva competenza dello Stato”.

A seguito della decisione del Consiglio dei Ministri nel procedere all’impugnazione di cui sopra, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha espresso “profonda delusione per la decisione del Governo di impugnare la nostra legge sul fine vita”. Ha affermato come “Questa legge rappresenta un atto di responsabilità istituzionale e di rispetto verso le persone che affrontano sofferenze insopportabili”. Ha aggiunto che la legge impugnata “è stata elaborata in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 242 del 2019, che ha indicato la necessità di colmare un vuoto legislativo in materia di suicidio medicalmente assistito”, e che “In assenza di una legge nazionale, la Toscana ha scelto di dare risposte concrete ai cittadini, nel pieno rispetto dei principi costituzionali”. Ha concluso affermando come sia “paradossale che, invece di lavorare su una legge nazionale attesa da anni, il Governo scelga di ostacolare chi si è impegnato per attuare quanto stabilito dalla Corte” e che “Difenderemo con determinazione la nostra legge, certi di aver agito nel rispetto della legalità, della Costituzione e, soprattutto, delle persone”. In data 22 maggio 2025, il Presidente Giani ha annunciato la costituzione in giudizio della Regione Toscana nel ricorso di cui sopra. In particolare, il governatore ha dichiarato che “Siamo convinti che questo ricorso da parte del Governo sia infondato e dettato unicamente da motivazioni politiche” e che “Con questo atto vogliamo ribadire con coerenza il valore della nostra legge: una norma che disciplina modalità organizzative, nel pieno rispetto delle competenze regionali in materia sanitaria”. Ha aggiunto che “Riteniamo infatti legittimo che una Regione, nel rispetto della sentenza costituzionale n. 242 del 2019, definisca regole oggettive e termini certi, per assicurare a tutti i cittadini pari accesso e dignità nel percorso di fine vita”.

  • Una nuova decisione dalla Consulta: la sent. n. 132 del 2025

Il 25 luglio 2025 è stata depositata una nuova pronuncia della Corte costituzionale: in particolare, trattasi della sentenza n. 132 del 2025. Tale sentenza è frutto di una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze in relazione agli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost. In particolare, una persona affetta da sclerosi multipla, trovandosi nelle condizioni richieste dalla precedente sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale, si ritrovava nell’incapacità di autosomministrarsi il farmaco letale a causa dell’inutilizzabilità degli arti. Inoltre, nel mercato non veniva riscontrato nel mercato alcun prodotto atto ad aggirare il vincolo di cui sopra, quale una pompa infusionale attivabile con comando vocale. Pertanto, la persona di cui sopra propose ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Firenze per chiedere un accertamento se il proprio diritto autodeterminazione fornisse la possibilità di somministrazione del farmaco da parte di terzi: in particolare, veniva chiesto al giudice che il medico di fiducia venisse autorizzato, inaudita altera parte, ad attuare la volontà suicidiaria della paziente, mediante infusione del farmaco letale, “che ella non è più in grado di autosomministrarsi”.  Il giudice civile adito sollevò questione di legittimità costituzionale sull’art. 579 c.p. “Omicidio del consenziente”, “nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, sussistenti le condizioni di accesso al suicidio medicalmente assistito, attui materialmente la volontà del malato il quale, per impossibilità fisica e per assenza di strumentazione idonea, non possa provvedervi in autonomia”. Il giudice adito avrebbe rinvenuto, dalla situazione di cui sopra, come vi sia un’ingiustificata disparità di trattamento tra il soggetto in condizioni di azionare gli arti per attivare la somministrazione del farmaco vitale e quello che invece non può contare sugli arti per cause patologiche. La Corte costituzionale ha sancito l’inammissibilità di tali questioni in quanto il giudice remittente ha omesso di motivare adeguatamente in merito alla reperibilità di un dispositivo alternativo, azionabile dal paziente con arti inutilizzabili. In particolare, la Corte ritiene che il giudice a quo non si sarebbe dovuto limitare ad una mera “presa d’atto delle semplici ricerche di mercato di una struttura operativa del Servizio sanitario regionale”, bensì doveva coinvolgere “organismi specializzati operanti, col necessario grado di autorevolezza, a livello centrale, come, quanto meno, l’Istituto superiore di sanità, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale”. Viene precisato, inoltre, che qualora era possibile reperire tali dispositivi in tempi ragionevoli in relazione allo stato di sofferenza, il paziente “avrebbe diritto ad avvalersene”.

La Corte costituzionale ha provveduto ad affermare, inoltre, come la persona “rispetto alla quale sia stata positivamente verificata, nelle dovute forme procedurali”, la sussistenza delle condizioni di cui alla sentenza n. 242 del 2019 e precisata nella sent. n. 135 del 2024 della stessa Corte, abbia una situazione soggettiva tutelata, “quale consequenziale proiezione della sua libertà di autodeterminazione, e segnatamente ha diritto di essere accompagnata dal Servizio sanitario nazionale nella procedura di suicidio medicalmente assistito, diritto che, secondo i principi che regolano il servizio, include il reperimento dei dispositivi idonei, laddove esistenti, e l’ausilio nel relativo impiego”. Si ricordano, a titolo di completezza, le condizioni per l’accesso all’aiuto al suicidio: 1) esistenza di una patologia irreversibile; 2) sofferenze fisiche o psicologiche ritenute assolutamente intollerabili; 3) “persona tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, o per la quale simili trattamenti sono stati comunque indicati, anche rifiutati; 4) persona “capace di prendere decisioni libere e consapevoli”.

Emerge, dalle sentenze di cui sopra, come il Servizio Sanitario Nazionale, “affiancato dal comitato etico territorialmente competente”, debba verificare, oltre alla sussistenza delle condizioni di cui sopra, anche le modalità di esecuzione del suicidio medicalmente assistito. Tale attività si radica nell’ottica “di un doveroso ruolo di garanzia che è, innanzitutto, presidio delle persone più fragili”, in capo al Servizio sanitario nazionale.

  • Qualche messaggio dal Parlamento: un nuovo disegno di legge in materia di suicidio medicalmente assistito

Il 2 luglio 2025 le Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali del Senato hanno approvato un nuovo testo in materia di fine vita. Il testo è composto da quattro articoli, ed è titolato “Modifica all’art. 50 del codice penale e ulteriori disposizioni esecutive della sentenza n. 242 della Corte costituzionale del 22 novembre 2019”.

L’art. 1 parla di “Inviolabilità e indisponibilità del diritto alla vita”, qualificando questo come “il diritto fondamentale della persona in quanto presupposto di tutti i diritti riconosciuti dall’ordinamento” e sancendo la nullità per tutti gli atti civili e amministrativi contrari alla finalità della tutela della vita.

Non risulterebbe pervenuta la previsione dell’autodeterminazione terapeutica.

L’art. 2 mira a compiere una modifica all’art. 580 c.p. così come segue, aggiungendo il seguente terzo comma: “Non è punibile chi agevola l’esecuzione del proposito di cui al presente articolo, formatosi in modo libero, autonomo e consapevole, di una persona maggiorenne, inserita nel percorso di cure palliative, tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili, ma pienamente capace di intendere e di volere, le cui condizioni siano state accertate dal Comitato nazionale di valutazione di cui all’articolo 9-bis della legge 23 dicembre 1978, n. 833”. Viene inserito un nuovo requisito rispetto a quelli di cui a Corte Cost., sent. n. 242 del 2019: l’inserimento in un percorso di cure palliative. Tale requisito si aggiunge, pertanto, a quello della dipendenza “da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali”. Pertanto, l’ambito applicativo di questa causa di non punibilità verrebbe ridotto ai pazienti “con dolori talmente significativi” tali da portarli a chiedere la somministrazione delle cure palliative, nell’ottica di un decorso della malattia in uno stato avanzato in cui lo svolgimento delle funzioni vitale può essere “assicurato solo da dispositivi meccanici”. Risulta opportuno ricordare che le cure palliative non sono volte ad anticipare il momento della morte, bensì a migliorare la sensazione del dolore del paziente. Da citare delle criticità anche nel termine di trattamenti sostitutivi di funzioni vitali (che andrebbe a sostituire il termine “trattamento di sostegno vitale” come individuato dalla Corte costituzionale): si riferirebbero a codesti solamente trattamenti svolti con strumenti meccanici, quali la nutrizione o la ventilazione forzata.

L’art. 3 prevede, in particolare, l’istituzione di un osservatorio presso l’AGENAS (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali) volto l’esame dei piani di potenziamento per le cure palliative nelle Regioni e Provincie autonome. L’art. 4 del testo base prevede l’istituzione del Comitato nazionale di valutazione: codesto, viene eletto come l’organo competente al rilascio, dietro richiesta dell’interessato, del parere obbligatorio sulla sussistenza o meno “dei requisiti per l’esclusione delle punibilità di cui all’articolo 580, terzo comma, del codice penale”. Siffatto Comitato sarebbe composto da sette componenti: in particolare, da un giurista (scelto tra professori universitari di materie giuridiche od avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori), un bioeticista, un medico specialista in anestesia, rianimazione, terapia intensiva, uno psicologo e un infermiere. La nomina dei componenti avverrebbe con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che nomina fra codesti il presidente, il vice-presidente ed il segretario. Il mandato dei componenti di tale Comitato durerebbero in carica cinque anni, con due possibilità di rinnovo anche non consecutive. L’incarico di cui sopra verrebbe svolto a titolo gratuito.

Il Comitato nazionale di valutazione lavorerebbe come segue: dopo aver ricevuto da parte dell’interessato capace di agire ex art. 2 c.c. la richiesta di accertamento della sussistenza dei requisiti di non punibilità ex art. 580, co. 3, c.p. (richiesta ritirabile in ogni momento), siffatto Comitato acquisirebbe agli atti il parere non vincolante di un medico specialista della patologia di cui soffre il richiedente. Qualora trattasi di farmaci cc.dd. off label (quindi con un utilizzo diverso da quello autorizzato), è prevista l’acquisizione del parere del Centro di coordinamento nazionale ex art. 2, co. 1, l. 11 gennaio 2018, n. 3. Il Comitato nazionale di valutazione dovrebbe esprimersi sulla richiesta entro sessanta giorni, prorogabili di trenta in caso di richiesta di ambo i pareri di cui sopra. Il rilascio del parere anche con una proroga di trenta giorni nel caso di motivate esigenze. È esclusa l’applicazione degli artt. 2, 16 e 20 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 4 e 5 l. 22 dicembre 2017, n. 219. È previsto, inoltre, che il Comitato nazionale di valutazione potrebbe avvalersi delle strutture del Ministero della salute, in particolare, del Dipartimento per l’amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio, “nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica”. Qualora venga accertata l’insussistenza dei requisiti di cui sopra, l’interessato potrà nuovamente avanzare la richiesta, decorsi centottanta giorni, solo nei casi in cui dimostri “l’intervenuta sussistenza dei requisiti medesimi”.

Una volta che il Comitato nazionale di valutazione rilascia il parere, codesto è valutato dall’autorità ai fini della non punibilità ex art. 580, co. 3, c.p. (come sopra proposto).

L’ultima parte dell’art. 4 del testo presentato prevederebbe l’impossibilità di impiegare personale, strumentazioni e farmaci del Servizio Sanitario Nazionale ai fini del suicidio medicalmente assistito. Pertanto, è una libera scelta ricorrere al suicidio assistito del paziente, e quindi lo stesso se ne deve fare carico.

 

A cura di: Antonio Natale

 

Bibliografia

 

 

Foto di Pexels da Pixabay (https://pixabay.com/it/photos/mani-macro-impianto-suolo-crescere-1838658/)

 

 

Consigliati