La legge italiana sull’intelligenza artificiale

Il 17 settembre 2025 il Senato della Repubblica, con 77 voti favorevoli, 55 contrari e 2 astenuti, ha approvato in via definitiva la legge sull’intelligenza artificiale.

Con questo passo, tradottosi nella legge 23 settembre 2025, n. 132, l’Italia diviene il primo Stato membro dell’Unione europea a dotarsi di un quadro normativo organico che affianchi il regolamento eurounitario in materia (c.d. AI Act, qui un articolo di analisi) con disposizioni nazionali destinate a rafforzarne l’attuazione e a colmare gli spazi lasciati aperti dal legislatore europeo. L’obiettivo è duplice: da un lato, potenziare la tutela dai rischi connessi all’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nei settori più sensibili; dall’altro, promuovere un uso responsabile, trasparente e sicuro delle tecnologie emergenti in coerenza con i principi costituzionali e con la tradizione giuridica nazionale.

La struttura della Legge riflette questa impostazione sistematica. I ventotto articoli sono distribuiti in sei Capi. Il primo, di carattere programmatico, enuncia i principi generali che devono orientare la progettazione, l’addestramento e l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale, valorizzando la centralità della persona, la trasparenza e la proporzionalità nell’uso delle tecnologie. Il secondo interviene in modo puntuale su alcuni ambiti di particolare rilievo — sanità, ricerca, lavoro, professioni intellettuali, pubblica amministrazione e giustizia — nei quali l’IA può incidere più direttamente sull’esercizio di diritti fondamentali. Il terzo Capo definisce la Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale, destinata a promuovere ricerca, formazione e collaborazione pubblico-privato. Seguono il quarto e il quinto Capo, dedicati rispettivamente alla tutela del diritto d’autore e agli aspetti penali, mentre il sesto contiene le disposizioni finali e finanziarie.

Sul piano istituzionale, la Legge individua nell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e nell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) le due autorità nazionali competenti in materia di intelligenza artificiale, delineandone ruoli e competenze in chiave complementare.

Sul fronte applicativo, la Legge dedica particolare attenzione al settore sanitario e alla ricerca scientifica, riconoscendo la possibilità di utilizzare sistemi di intelligenza artificiale come strumenti di supporto alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura, purché la decisione finale resti riservata all’esercente la professione medica.

Nel contesto lavorativo, viene istituito un Osservatorio ministeriale incaricato di monitorare l’impatto dei sistemi di IA sul mondo del lavoro, promuovendo formazione e tutela. È vietata ogni forma di valutazione automatizzata delle performance priva di possibilità di contestazione, mentre ai datori di lavoro incombe l’obbligo di informare e formare i lavoratori sugli strumenti utilizzati.

Per quanto concerne le professioni intellettuali, l’art. 13 circoscrive l’impiego dell’intelligenza artificiale alle sole attività strumentali e di supporto, riaffermando la prevalenza del lavoro intellettuale umano e l’obbligo di informare il cliente in modo chiaro e completo sull’uso di tali strumenti.

Nel settore della giustizia, infine, la Legge segna con nettezza il confine tra ausilio tecnologico e decisione giurisdizionale, riservando quest’ultima esclusivamente al giudice. I sistemi di IA potranno essere impiegati per attività di analisi e organizzazione, ma non per l’adozione automatizzata di provvedimenti.

Particolare rilievo assume il Capo V, che interviene sul diritto penale introducendo una nuova figura di reato e un’aggravante comune. La prima, collocata all’art. 612-quater c.p., punisce la diffusione non consensuale di contenuti falsificati o alterati mediante intelligenza artificiale (i c.d. deepfake), quando tali condotte siano idonee a trarre in inganno sulla genuinità del materiale diffuso. L’aggravante comune, invece, inserita all’art. 61 n. 11-decies c.p., comporta un aumento di pena qualora il reato sia commesso attraverso l’impiego di sistemi di IA che abbiano costituito mezzo insidioso, ostacolato la difesa o aggravato le conseguenze del fatto.

L’effettiva operatività della Legge dipenderà tuttavia dall’adozione dei decreti legislativi delegati, che il Governo dovrà emanare entro dodici mesi dall’entrata in vigore. Tali decreti dovranno, tra l’altro, definire una disciplina organica per l’utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici nell’addestramento dei sistemi di IA, precisare i poteri ispettivi e sanzionatori delle autorità competenti, aggiornare la normativa di settore in materia finanziaria e assicurativa, nonché individuare i criteri di imputazione della responsabilità civile e penale connessa all’impiego delle tecnologie.

Con la nuova Legge, l’Italia sceglie dunque di assumere un ruolo guida nella regolazione dell’intelligenza artificiale in Europa, ma il vero banco di prova sarà rappresentato dall’attuazione concreta. La qualità dei decreti legislativi determinerà se l’impianto programmatico potrà tradursi in un equilibrio efficace tra innovazione e garanzie, capace di coniugare la crescita tecnologica con la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali.

A cura di: Antonio Maria Bassi

 

Fonti

 

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