Lo strumento del referendum: una visione comparata

All’indomani della consultazione referendaria, a prescindere dell’appartenenza politica, ciò che si nota è un generale malcontento circa il funzionamento stesso del referendum e del suo utilizzo. Varia è, però, la direzione di tale malcontento: chi protesta l’eccessiva farraginosità dello strumento e ne pretende la semplificazione, e chi, invece, recrimina l’ennesimo abuso di un istituto di diritto pubblico, pensato per certune situazioni e impiegato fattualmente per altre (decreto legge e decreto legislativo docunt!).

Nel primo caso, vedasi le proposte della sinistra sull’eliminazione o l’abbassamento del quorum; nel secondo, la proposta di Forza Italia circa l’aumento delle firme richieste per indire il referendum, così da riservarlo a questioni di maggiore interesse popolare e minormente tecniche. Sarebbe infatti da verificare quanti, fra gli aventi diritto di voto, saprebbero spiegare i quesiti sul lavoro o cosa voglia dire “Responsabilità solidale del committente”.

All’interno di questo dibattito su eventuali modifiche da apportare all’art. 75 della Costituzione, ha preso sempre più corpo, altresì, un’invocazione a sistemi giuridici stranieri, osannati per la loro presunta efficienza e “perfezione ontologica”, in declamatorie tipiche di quell’esterofilia argomentativa che, spesso, si nota nel nostro dibattito pubblico.

Il referendum in Italia: caratteristiche e limiti

Nel nostro ordinamento il genus referendario si divide in due species principali: referendum confermativo e abrogativo (me ne vogliano i bistrattati referendum territoriali e consultivi).

  • Confermativo (ex art. 138 Cost.): per rapidità di trattazione si consideri soltanto che, tramite quest’ultimo, è possibile interrogare il corpo elettorale circa modifiche alla carta costituzionale già approvate dal parlamento con una maggioranza inferiore ai 2/3. In questo specifico caso non è previsto quorum.
  • Abrogativo ex art. 75 Cost.): esso ha invece caratteristiche diverse.

Innanzitutto, ha una portata circoscritta: non può riguardare determinate materie ed è esclusivamente abrogativo: id est, può solamente eliminare leggi o parti di leggi esistenti. Non è quindi possibile alcuna portata innovativa, formale o sostanziale, né proponendo l’introduzione di nuove leggi, né manipolando testi di leggi esistenti per introdurre nuove normative di fatto.

Per indire un referendum abrogativo, sono necessarie le 500.000 firme. Se originariamente tali firme potevano essere apposte solo analogicamente su moduli cartacei vidimati dal comune, dal 2024 si è resa possibile ed efficace la raccolta firme online, che ha facilitato di molto il raggiungimento della soglia minima richiesta.

È infine presente il famigerato quorum. Un referendum, per essere valido, deve trovare un’affluenza del 50%+1.

Avendo quindi ora ben chiaro il funzionamento di tale istituto nell’ordinamento italiano, possiamo procedere a visionare alternative presenti all’estero.

Il modello svizzero: democrazia diretta e referendum

La Svizzera, presa spesso ad esempio per il virtuoso funzionamento dei suoi meccanismi di democrazia diretta e referendaria (che negli ultimi 100 anni hanno superato il numero delle 250 votazioni), propone nella sua disciplina costituzionale tre diverse categorie di referendum:

  1. Obbligatorio: viene automaticamente indetto per modifiche costituzionali o adesioni a organizzazioni sovranazionali. Seppure non sia presente il quorum, opera tuttavia un altro strumento a garanzia della legittimazione democratica. È infatti necessaria la doppia maggioranza: oltre a quella dei votanti, è richiesta altresì quella dei 26 cantoni.
  2. Facoltativo: può essere richiesto da 50.000 cittadini o 8 cantoni entro 100 giorni dall’approvazione di una legge federale. È uno strumento utilizzato per permettere al corpo elettorale di opporsi a leggi già approvate dal Parlamento. Questo tipo di referendum è quello che mostra più analogie con il referendum abrogativo italiano. Le differenze principali sono l’assenza del quorum, il limite di tempo previsto nel Sistema svizzero e l’entrata in vigore della norma presa in esame, che in Svizzera è condizionata e successiva all’esito della votazione.
  3. Iniziativa popolare: è uno strumento propositivo, che consente ai cittadini di proporre modifiche alla Costituzione. La soglia è più alta (100.000 firme), e il testo è sottoposto al voto popolare dopo un’eventuale controproposta parlamentare.

Il referendum francese e altri esempi europei

La Repubblica francese, invece, prevede lo strumento referendario nell’art. 11 della Costituzione. Esso può riguardare ogni disegno di legge circa l’organizzazione dei pubblici poteri, politica economica, sociale o ambientale e ratifica di trattati che potrebbero incidere sul funzionamento delle istituzioni. Tuttavia, il suo utilizzo è raro ed è condizionato dal consenso del Presidente della Repubblica. Ciò riflette il carattere presidenziale del sistema politico francese.

Due sono le principali tipologie di referendum, distinte perlopiù dal soggetto proponente:

  1. Referendum presidenziale: è indetto direttamente dal Presidente della Repubblica, previa approvazione del Parlamento.
  2. Referendum di iniziativa condivisa: prevede una procedura particolarmente complessa. Richiede innanzitutto il sostegno di almeno un quinto dei membri del Parlamento francese (oggi circa 185 deputati e senatori). Una volta approvata la proposta dai parlamentari, è necessario ottenere il sostegno di almeno il 10% degli elettori registrati, circa 4,7 milioni di firme (dato variabile in base al numero totale degli elettori iscritti). A questo punto il Parlamento ha modo di discutere e approvare il contenuto della proposta entro sei mesi, rendendo il referendum non necessario. In caso contrario il Presidente della Repubblica presenta la proposta al voto popolare tramite referendum.

Si può quindi notare come tale strumento sia ancor più limitato in ambiente francese rispetto a quello italiano.

Sono inoltre presenti, in ambito europeo, altri paesi in cui lo strumento referendario non è neppure vincolante, venendo prevista a proposito una disciplina costituzionale meramente consultiva. Si pensi al Belgio o alla stessa Inghilterra (ad esclusione di previsioni legislative ad hoc). Nel caso inglese, ad esempio, il referendum del 2016 circa la Brexit non fu mai giuridicamente vincolante per il Parlamento inglese, il quale poteva legittimamente disattendere gli esiti della votazione.

Innovazioni e riforme

In conclusione, si può notare come le declinazioni nazionali di tale istituto siano varie e quanto dipendano dai singoli ordinamenti e dalle singole tradizioni costituzionali. Certi ordinamenti ne facilitano e ne incoraggiano l’utilizzo (si pensi alla Svizzera), mentre altri lo limitano, riconoscendo l’iniziativa legislativa come prerogativa esclusiva o prevalente dei parlamenti nazionali.

Proposte di una riforma di tale istituto in Italia dovranno considerare il relativo quadro istituzionale e le attribuzioni di poteri previste nel nostro ordinamento. Insomma, dovrà essere compiuta una ponderazione cosciente delle proposte, senza cedere ad approcci ideologici. Alternative da cui prendere spunto a livello europeo sono numerose, e non sempre corrispondono a un maggior uso di tale strumento.

A cura di: Antonio Maria Bassi

 

Foto di Thor Deichmann da Pixabay (https://pixabay.com/illustrations/vote-ballot-box-ballot-box-icon-5676563/)

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