L’art. 34 della nostra Costituzione, dopo aver sancito l’inviolabilità e l’universalità del diritto allo studio, così recita:
«I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.»
Questa concezione nasce dalla funzione sociale dello studio, la quale sgorga dalla generale considerazione costituzionale secondo cui ciascun diritto deve conformarsi alla società ed esservene anche motore di sviluppo. Nello specifico, lo studio è il principale mezzo di rivalsa sociale, così come meglio si evince dalla lettura rispettivamente degli artt. 97 co. 4 in tema di Pubblica Amministrazione e 106 co. 1 Cost. rispetto all’ordinamento giudiziario:
«Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso […]»
«Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.»
Dalla lettura combinata di queste disposizioni possiamo evincere come per la Repubblica lo studio sia funzionale sia ad avere una Pubblica Amministrazione composta da soggetti qualificati secondo una concezione oggettiva, sia dare la possibilità ai meritevoli di arrivare ai massimi gradi dello Stato.
Dalle considerazioni di cui sopra si può certamente riconoscere come il merito sia un principio implicitamente riconosciuto in Costituzione, e da questa qualificato come il meccanismo cardine dello sviluppo personale e sociale. Ad oggi il merito viene estremamente attaccato sulla base di considerazioni più che altro erronee, col rischio di provocare quindi un grave attacco all’ordinamento costituzionale.
La critica maggiormente posta si basa sul fatto che i presunti meritevoli siano tali non per loro intrinseche capacità , quanto invece per tutta una serie di fattori a loro estrinseci, portando quindi una critica morale ed etica al concetto di merito, qualificandolo letteralmente come immorale. Alla base di questa affermazione vi sono due errori concettuali.
Il primo errore riguarda la concezione stessa di categoria etica e morale. Semplificando estremamente, si può riportare all’etica ed alla morale un qualcosa su cui si può avere una discrezionalità decisionale.
Il secondo errore riguarda la valutazione a posteriori di meritevole, quando invece la categoria concettuale del merito, così come costituzionalmente concepita, rappresenta una valutazione a priori. Non si è di base meritevoli perché si è raggiunta una certa posizione, ma è nel momento in cui sia un figlio d’arte che un figlio di nessuno concorrono alla pari per la stessa posizione, e la scelta ricadrà indipendentemente dal nome del candidato, solamente sulle sue meritevoli capacità personali
Secondo queste concezioni, i detti errori concettuali andrebbero eliminati portando tutti alle condizioni di partenza, ma non in positivo, bensì in negativo. Cercando di chiarire, eliminando i fattori avvantaggianti. Ma è chiaramente una tecnica fallimentare, e questo ben era conosciuto dai nostri Padri Costituenti. La Costituzione ha infatti preveduto un meccanismo attraverso il quale gli ostacoli vengono rimossi dando quella spinta in più per raggiungere ugualmente le stesse possibilità , secondo il principio di eguaglianza sostanziale, che sarà sicuramente futuro oggetto di altre nostre considerazioni.
A cura di: Riccardo Blaso
Bibliografia
- V. Crisafulli, L. Paladin. Commentario breve alla Costituzione
- F. Modugno (a cura di), Diritto Pubblico
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