Il Buy Now Pay Later e le vacanze italiane

Analisi giuridica del modello "compra ora, paga dopo" e della sua diffusione in Italia con le vacanze estive ormai al termine.

Il presente articolo si concentra sul funzionamento dei servizi di “Buy Now Pay Later” (BNPL) e sulle criticità che il modello pone in termini di tutela del consumatore, tema attualissimo nel presente momento storico e dell’anno in cui le famiglie italiane sempre più spesso ricorrono al credito per finanziare le vacanze estive. Il meccanismo economico sotteso a questi strumenti di pagamento dilazionato, che presentano una natura sostanzialmente creditizia, trova forti criticità sul versante dell’accesso semplificato e privo di reali filtri di merito creditizio, sulla centralità delle commissioni per ritardato pagamento nel modello di ricavo delle società del settore e sui rischi che tale modello comporta. Muovendo da questi assunti pacifici in dottrina, il presente scritto intende verificarli e integrarli con dati ufficiali relativi al mercato italiano, per offrire un quadro giuridico ed economico aggiornato del fenomeno con particolare attenzione ai rischi che esso comporta per i consumatori, ivi compreso quello della segnalazione ai sistemi di informazione creditizia in caso di mancato pagamento delle rate.

Il Buy Now Pay Later (BNPL) è una modalità di pagamento dilazionato, tipicamente offerta al momento del checkout online (ma sempre più anche nei negozi fisici), che consente al consumatore di ricevere immediatamente il bene o il servizio acquistato e di corrisponderne il prezzo in un momento successivo, spesso attraverso poche rate a breve scadenza (il classico schema “pay in 3” o “pay in 4”), frequentemente senza interessi espliciti a carico dell’acquirente. Come chiarito dalla Banca d’Italia nella Comunicazione del 28 ottobre 2022 sul piano giuridico il BNPL è comunque una forma di credito al consumo, anche quando non genera interessi, perché realizza pur sempre una dilazione del pagamento del prezzo.

Il mercato italiano conosce essenzialmente due schemi operativi:

  1. Un modello “trilaterale” (il c.d. “Pay in X”), in cui un soggetto terzo finanziatore anticipa il prezzo al venditore e si rivale successivamente sul consumatore per le rate;
  2. Un modello fondato sulla cessione del credito commerciale, in cui il venditore concede direttamente la dilazione e, successivamente, cede il credito così sorto a un intermediario finanziario.

La distinzione non è meramente tecnica, poiché da essa dipendono, allo stato attuale, le tutele concretamente applicabili al consumatore finale.

L’elemento più problematico del modello BNPL, già segnalato dalla Banca d’Italia e ampiamente confermato dalla dottrina giurifica, risiede nella modalità con cui viene concesso l’accesso al credito: a differenza del credito al consumo tradizionale, dove l’intermediario è tenuto per legge ad una valutazione approfondita della capacità di rimborso del richiedente, gli operatori BNPL adottano di norma controlli semplificati e istantanei (c.d. “soft check”), spesso privi di interrogazione delle banche dati creditizie ma funzionali unicamente a garantire una user experience rapida e priva di attriti al momento dell’acquisto, sull’onda della tendenza data dall’odierna “società del consumo”.

Questa impostazione produce un effetto distorsivo rilevante: il consumatore può accumulare, in tempi ravvicinati e presso operatori diversi, più dilazioni di pagamento apparentemente irrilevanti se considerate singolarmente, ma che sommate generano un indebitamento complessivo di cui né il consumatore né i singoli finanziatori hanno piena contezza.

Le associazioni di tutela dei consumatori hanno osservato come questa dinamica favorisca acquisti impulsivi ed una percezione distorta della natura squisitamente finanziaria dell’operazione, che il consumatore tende a vivere come una semplice modalità di pagamento anziché come un’assunzione di debito a tutti gli effetti, coi rischi che ne conseguono. Le stesse rilevazioni della Banca d’Italia confermano che il BNPL è utilizzato in misura crescente da nuclei familiari finanziariamente fragili: redditi medio-bassi con scarse risorse patrimoniali che presentano difficoltà di risparmio o debiti già in essere. Tali elementi assommati risultano essere nelle statistiche fattori associati ad un maggior ricorso a questo strumento, con un’incidenza di crediti deteriorati stimata attorno al 5% contro il 3,5% del credito al consumo tradizionale.

Un secondo profilo critico riguarda la struttura dei ricavi delle società che attuano il BNPL. Il modello di business si fonda principalmente sulle commissioni versate dagli esercenti convenzionati, i quali accettano di remunerare l’intermediario in cambio dell’aumento delle vendite e del ticket medio generato dalla rateizzazione. Tuttavia, un’ulteriore e non trascurabile fonte di ricavo è costituita dalle penali e dalle commissioni per ritardato o mancato pagamento delle rate (c.d. “late fee”). I dati resi pubblici dagli operatori quotati confermano la rilevanza di questa voce: analisi comparative del settore, condotte sui bilanci pubblici delle principali piattaforme internazionali, indicano che le sole commissioni accessorie legate a ritardi, solleciti e modifiche delle scadenze hanno rappresentato diverse centinaia di milioni di dollari di ricavi in un solo anno, pari a una quota non marginale del fatturato complessivo, essenziale per la tenuta del sistema stesso del BNPL.

Il meccanismo genera un incentivo strutturale non allineato (se non direttamente contrastante) con l’interesse del consumatore: più le condizioni di erogazione del credito sono permissive e prive di reali verifiche preventive, maggiore è il volume di operazioni concluse e, con esso, la probabilità statistica che una parte dei clienti incorra in ritardi generatori di commissioni. Così facendo un fisiologico tasso di insolvenza o di ritardo non rappresenta soltanto un costo per l’operatore ma, in una componente non trascurabile del modello, anche una fonte di profitto con evidenti tensioni rispetto ai principi di finanza responsabile e di prevenzione del sovraindebitamento, per costante giurisprudenza rientranti nella definizione di “credito” tutelata dalla costituzione italiana nell’art. 47 cost. A suffragio di tale lettura, si consideri la figura di creazione pretoria della “concessione abusiva di credito”, configurata come illecito che rileva in caso di condotte in cui il finanziatore eroga o mantiene linee di credito con dolo o colpa grave.

Nonostante quanto detto, il profilo di maggiore criticità pratica per il consumatore italiano riguarda le conseguenze del mancato pagamento delle rate in termini di segnalazione creditizia, un aspetto che merita chiarezza terminologica. Occorre distinguere:

  1. la Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d’Italia, banca dati pubblica che raccoglie l’esposizione dei clienti verso banche e intermediari finanziari vigilati al superamento di determinate soglie dimensionali dai
  2. Sistemi di Informazione Creditizia “SIC”, banche dati private tra cui CRIF, Experian e CTC cui aderiscono su base volontaria banche, finanziarie e altri soggetti che concedono dilazioni di pagamento, inclusi, sempre più spesso, gli operatori BNPL.

A differenza della Centrale dei Rischi, i SIC censiscono anche esposizioni di importo contenuto e ritardi anche di una sola rata.

In base alle regole operative comunicate dagli stessi gestori un primo ritardo diviene visibile nel sistema soltanto in caso di mancata regolarizzazione entro la seconda scadenza mensile, mentre gli intermediari sono tenuti a inviare un preavviso scritto almeno quindici giorni prima della trasmissione del dato negativo. Ma una volta segnalato un primo ritardo (ed ecco il caveat) i ritardi successivi possono essere comunicati mensilmente anche per una sola rata non pagata. La segnalazione come “cattivo pagatore” può permanere nel sistema per periodi significativi (fino a trentasei mesi per le morosità più gravi) e produce conseguenze reali e durature: preclude o rende più oneroso l’accesso a finanziamenti futuri, mutui compresi, poiché è consultabile da qualunque intermediario aderente al circuito che effettui un’istruttoria di affidamento.

Il paradosso è evidente: un consumatore può ritrovarsi segnalato come inadempiente, con ricadute sulla propria vita finanziaria per anni, per il mancato pagamento di rate di importo talvolta modesto relative all’acquisto di beni di consumo corrente, contratte con un livello di consapevolezza e di verifica preventiva della propria capacità di rimborso assai inferiore a quello richiesto per un ordinario finanziamento bancario.

I dati ufficiali confermano che il BNPL non è più un fenomeno di nicchia nel nostro Paese: secondo la “Nota di stabilità finanziaria e vigilanza” n. 50 della Banca d’Italia (marzo 2026), che incrocia l’Indagine sui bilanci delle famiglie (IBF) 2022 e l’Indagine congiunturale sulle famiglie (ICF) 2025, la quota di nuclei familiari italiani che ha utilizzato almeno una volta il BNPL è passata dal 4% nel 2022 al 30% nel 2025. Ad oggi quindi quasi un italiano su tre ha fatto ricorso a questo strumento, sebbene circa due terzi degli utilizzatori lo impieghino solo occasionalmente. Se inizialmente il fenomeno interessava prevalentemente nuclei con redditi superiori alla media, la stessa analisi rileva una progressiva estensione verso fasce di popolazione più fragili sotto il profilo reddituale e patrimoniale.

Sul piano quantitativo i dati dell’Osservatorio “Innovative Payments” del Politecnico di Milano (richiamati dalla stessa Banca d’Italia) indicano una crescita del valore delle transazioni BNPL in Italia da circa 1 miliardo di euro nel 2021 a quasi 10 miliardi di euro nel 2025, con gli acquisti online che rappresentano oltre i tre quarti del totale.

I dati di mercato elaborati da CRIF confermano il trend: nel secondo semestre 2025 l’erogato BNPL ha registrato una crescita del 23% su base annua (+220% rispetto al primo semestre 2022), a fronte di una contrazione del 10% dei tradizionali prestiti finalizzati di importo contenuto.

Il profilo tipico dell’utilizzatore italiano vede una netta prevalenza femminile (55% delle richieste) e una concentrazione anagrafica nelle generazioni X e Millennials, con impieghi che spaziano dall’abbigliamento alla cura della persona e, per l’appunto, il turismo. A livello globale, secondo il Global Payment Report 2025, il controvalore delle transazioni BNPL ha raggiunto i 342 miliardi di dollari nel 2024.

Fino a tempi recentissimi, il BNPL ha operato in un’area normativa grigia: l’articolo 122 comma 5 del TUB esclude dalla disciplina del credito al consumo le dilazioni di prezzo concesse gratuitamente dal venditore, disposizione pensata per il tradizionale “pagherò-vaglia commerciale” ma di fatto sfruttata per collocare fuori dal perimetro regolamentare anche moderni schemi di pagamento digitale strutturalmente creditizi.

La Banca d’Italia con la Comunicazione del 28 ottobre 2022 aveva potuto solo richiamare l’attenzione dei consumatori sui rischi del fenomeno in assenza di una disciplina ad hoc. Il quadro è destinato a mutare radicalmente con la Direttiva (UE) n. 2023/2225 (c.d. “Consumer Credit Directive II” o “CCD II”), che ha espressamente ricondotto le operazioni BNPL nel perimetro del credito al consumo armonizzato, sottoponendole (salvo limitate eccezioni relative agli obblighi informativi precontrattuali) all’intero corredo di tutele previste per i finanziamenti tradizionali: obbligo di valutazione del merito creditizio, diritto di recesso, disciplina del rimborso anticipato, diritto ad un intervento umano di riesame in caso di decisioni automatizzate.

In Italia la direttiva è stata recepita con il dlgs. n. 212/2025, in vigore dal 10 gennaio 2026, che ha modificato il TUB. Tuttavia gli operatori dispongono di un periodo transitorio di adeguamento fino al 20 novembre 2026 (o, se successivo, fino a novanta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative della Banca d’Italia). Solo da tale data dunque i fornitori di BNPL saranno tenuti per legge a verificare realmente la capacità di rimborso del consumatore prima di concedere la dilazione: fino ad allora il sistema continua a operare in larga parte sulla base dell’autoregolamentazione degli operatori, come del resto ha operato per il finanziamento delle vacanze e micro transazioni “estive”, esponendo le famiglie italiane di consumatori ai rischi di cui trattasi.

Il quadro che emerge restituisce un fenomeno che merita un giudizio critico. Il BNPL si presenta al consumatore come un semplice strumento di pagamento intelligente, gratuito e senza attriti quando è, in realtà, una forma di credito costruita per abbattere le barriere che tradizionalmente proteggono chi si indebita, quali la verifica del merito creditizio e la piena consapevolezza dell’impegno assunto. La rapidità di accesso unita all’assenza di controlli realmente preventivi incentiva comportamenti di consumo imprudenti e la sovrapposizione di più dilazioni difficilmente monitorabili nel loro complesso. Il modello di business che trae una parte non marginale dei propri ricavi dalle penali sui ritardi non ha interesse strutturale alcuno a correggere questa dinamica e le conseguenze del mancato pagamento, lungi dall’essere irrilevanti, possono tradursi in una segnalazione ai sistemi di informazione creditizia dagli effetti duraturi sulla vita finanziaria della persona.

In Italia il fenomeno, cresciuto di quasi otto volte in termini di famiglie utilizzatrici in appena tre anni, ha già superato la fase sperimentale per diventare un’abitudine di consumo diffusa, radicandosi proprio tra le fasce di popolazione più esposte al rischio di sovraindebitamento,  le stesse che statisticamente hanno una cultura finanziaria più claudicante.

La progressiva attrazione del BNPL nel perimetro del credito al consumo, per effetto della CCD II e del relativo decreto di recepimento rappresenta un passo nella giusta direzione, ma la sua piena applicazione resta procrastinata al novembre 2026: fino ad allora, estate inclusa, la prudenza nell’utilizzo di questi strumenti resta affidata, in larga parte, alla sola consapevolezza del consumatore.

 

A cura di: Carlo Mascherpa

 

Fonti

  • Banca d’Italia, Note di stabilità finanziaria e vigilanza, n. 50, “Buy Now Pay Later: caratteristiche del mercato, rischiosità e sviluppi regolamentari”, marzo 2026, e Comunicazione in materia di BNPL del 28 ottobre 2022 (bancaditalia.it).
  • Banca d’Italia, portale “Economia per tutti”, “Compra oggi e paga dopo: opportunità e rischi del Buy Now Pay Later” (economiapertutti.bancaditalia.it); Indagine sui bilanci delle famiglie italiane (IBF) 2022 e Indagine congiunturale sulle famiglie (ICF) 2025.
  • Politecnico di Milano, Osservatorio Innovative Payments, dati sul mercato BNPL italiano 2021-2025 (osservatori.net).
  • CRIF, Market Outlook BNPL / Small Ticket, II semestre 2025 (dati citati in AziendaBanca e Help Consumatori) e “Domande frequenti sul Sistema di Informazioni Creditizie” (crif.it).
  • Direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, 18 ottobre 2023, sui contratti di credito ai consumatori (Consumer Credit Directive II), GUUE 30 ottobre 2023.
  • D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 (recepimento direttiva UE 2023/2225, G.U. 9 gennaio 2026); D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), artt. 122 co. 5 e 125; D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo).
  • Affirm Holdings, Inc., “The Affirm difference: building a new kind of payments network”, 28 marzo 2025 — analisi comparativa dei ricavi da late fee di Klarna, Affirm e Afterpay nel 2024 (investors.affirm.com)
  • CEC Italia e CTCU, comunicati sulla diffusione e sui rischi del BNPL in Italia (ripresi in Help Consumatori e consumer.bz.it); Bankrate e LendingTree, indagini 2025 su utenti BNPL USA (citate in Yahoo Finance e Fox Business).

 

Per l’immagine: foto di Steven Yu da Pixabay (https://pixabay.com/it/photos/centro-commerciale-taipei-asia-1416500/)

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