I FATTI
Il 13 agosto 2007 l’anonimato abbandona per sempre le sorti del paese di Garlasco, in provincia di Pavia, quando la ventiseienne Chiara Poggi, stagista in uno studio commerciale di Milano, viene uccisa nella villa familiare di Via Giovanni Pascoli n. 8.
Il primo a chiamare i soccorsi, alle ore 13:50, è il fidanzato della ragazza, Alberto Stasi, ventiquattro anni all’epoca dei fatti e studente bocconiano di Economia: “Credo che abbiano ucciso una persona. Non ne sono sicuro, forse è viva…c’è tanto sangue dappertutto”, afferma all’operatrice del 118 nel momento in cui fa il suo ingresso nella vicina Caserma dei Carabinieri.
Stasi quel giorno si era recato preoccupato a casa Poggi non essendo riuscito, nonostante i numerosi tentativi, a mettersi in contatto telefonico con la ragazza, rimasta sola a Garlasco mentre i genitori e il fratello si trovavano in vacanza: il giovane scavalca il cancello della villa e una volta all’interno fa la macabra scoperta del corpo senza vita della sua fidanzata, riverso in una pozza di sangue sui gradini delle scale che conducono alla cantina.
Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, la vittima conosceva il suo assassino in quanto, sebbene fosse sola nella villa, avrebbe aperto spontaneamente la porta – su cui erano assenti segni di effrazione – mentre si trovava ancora in indumenti da notte dopo aver consumato la prima colazione. La disattivazione del sistema di allarme alle ore 09:12 sarà l’ultima traccia in vita della ragazza.
L’esame autoptico eseguito dal medico legale Dott. Ballardini, consulente tecnico dell’accusa, individua nelle lesioni contusive cranio-cefaliche la causa della morte e fissa l’orario del decesso tra le ore 10:30 e le ore 12:00 del 13 agosto, con maggiore centratura tra le 11:00 e le 11:30. L’arma del delitto, plausibilmente un oggetto contundente di metallo, non verrà, invece, mai rinvenuta né individuata.
Ad occuparsi di analisi e ricostruzione della scena del crimine è il RIS di Parma, ai tempi sotto l’egida del Comandante Gen. Luciano Garofano, tramite la c.d. BPA, acronimo per Bloodstain Pattern Analysis (it. Analisi delle macchie di sangue), disciplina delle scienze forensi consistente nello studio dei meccanismi fisici con cui si producono le macchie di sangue, a partire dall’esame della loro morfologia, dimensione, traiettoria e posizionamento.
Il ricorso a questa tecnica consentirà di dividere in due fasi l’azione omicidiaria: a una fase iniziale erano seguiti il vano tentativo di fuga da parte della ragazza e, poi, i dieci colpi fatali inferti all’altezza della nuca e della parte anteriore della testa.
L’omicidio di Chiara Poggi, consumato nella quiete agostana di un paese di provincia, provocherà un clamore mediatico senza precedenti che avrebbe influito non poco sulla fase delle indagini e, in seguito, sui lunghi processi che ne sono scaturiti, tra i primi in Italia ad essere basati interamente su perizie scientifiche.
I numerosi errori, negligenze ed omissioni commessi soprattutto durante la prima fase delle indagini – su cui non si indulgerà limitandoci a menzionare la sola e accertata manipolazione colposa del PC di Stasi(1) – unitamente al tortuoso iter giudiziario, faranno del delitto di Garlasco un caso emblematico di cronaca giudiziaria, considerato tra i più controversi della storia italiana e che, 18 anni e 5 sentenze dopo, non cessa di far discutere e, spesso, indignare l’opinione pubblica del nostro Paese.
I PROCESSI
Il delitto di Garlasco ha posto la magistratura, inquirente e requirente, davanti a una vicenda che è da subito risultata problematica, tanto per l’eco mediatica suscitata, quanto per la necessità di trovare la quadra fra perizie scientifiche e una attività di indagine svolta in maniera confusionaria e lacunosa.
L’interesse degli inquirenti converge immediatamente su Alberto Stasi, ribattezzato mediaticamente “biondino dagli occhi di ghiaccio” per una sorta di antipatia “lombrosiana” emanata dalla sua indole distaccata.
Il 24 settembre 2007 il giovane viene posto in stato di fermo dal Sostituto Procuratore di Vigevano Rosa Muscio, che ravvisa a suo carico un quadro indiziario “grave, preciso e concordante” offerto dalla presenza del DNA della vittima sui pedali di una bicicletta in uso al giovane e l’impronta dell’anulare destro di quest’ultimo sul dispenser di sapone del bagno di casa Poggi.
Dopo quattro giorni, il GIP di Vigevano Giulia Pravon, deciderà di non convalidare il fermo disponendo la scarcerazione di Stasi per insufficienza di prove.
Il 3 novembre 2008 arriva per Stasi la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio volontario formulata dalla Procura di Vigevano. Segue l’instaurazione del giudizio di primo grado celebrato nelle forme del rito abbreviato, procedimento speciale che dà diritto a uno sconto di pena pari a un terzo.
I PM Rosa Muscio e Claudio Michelucci chiedono la condanna di Stasi a 30 anni di reclusione per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà.
Ironicamente i tempi si dilatano anche nel giudizio abbreviato: il 30 aprile 2009 il GUP Stefano Vitelli esce dalla camera di consiglio con un provvedimento sorprendente. Dichiara, infatti, di non poter pervenire a una decisione senza prima aver disposto una “complessa e articolata attività di integrazione probatoria” resa necessaria dalle “plurime e significative criticità del quadro istruttorio”(2).
Vengono, così, disposti ex officio un sopralluogo all’interno della villa in cui si è consumato il delitto, l’audizione di alcuni testimoni e, soprattutto, una “superperizia” di tipo tecnico, medico-legale, chimico-sperimentale e c.d. semivirtuale.
Una delle nuove perizie si proponeva di rispondere alla domanda delle domande: è possibile che una persona calpestando un pavimento cosparso di tracce ematiche non imbratti la suola delle scarpe, come avvenuto nel caso di Stasi? L’accusa sosteneva l’impossibilità di tale ipotesi e che, pertanto, Stasi avesse consegnato scarpe pulite, diverse da quelle effettivamente indossate il giorno del delitto.
Non saranno, invece, di questo avviso il collegio peritale medico-legale e il perito chimico: è, infatti, possibile e dimostrabile che la suola delle scarpe “si pulisca” dalle tracce di sangue secco calpestato attraverso un successivo sfregamento della calzatura contro il suolo(3).
Il 17 dicembre 2009 il GUP Vitelli assolve Alberto Stasi dal reato di omicidio volontario per non aver commesso il fatto. Il delitto di Garlasco resta senza responsabili ma con un solo perenne sospettato.
L’esito assolutorio del primo grado di giudizio troverà conferma anche nella sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Milano pronunciata il 6 dicembre 2011.
Le due sentenze concordano sulla debolezza del quadro istruttorio, qualificato come “contraddittorio ed altamente insufficiente a dimostrare la colpevolezza dell’imputato secondo la fondamentale regola probatoria e di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio”(4) supportato da una prospettazione accusatoria “non logica, coerente e soprattutto l’unica possibile nell’ambito del complessivo quadro processuale emerso”(5).
Siamo davanti a una situazione che i tecnici del diritto definiscono di “doppia conforme assolutoria”: le sentenze di primo e secondo grado, nell’assolvere Stasi, presentano il medesimo iter logico-argomentativo, diventando così un unico corpo decisionale; il rischio per il Procuratore Generale di non superare il vaglio preventivo di ammissibilità è elevato.
Non è questo il caso, il ricorso per Cassazione presentato dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano e dalla famiglia Poggi, parte civile nel processo, è dichiarato ammissibile.
Si arriva al 18 aprile 2013, giorno in cui il Supremo Consesso ribalta i due gradi di giudizio precedenti e dispone l’annullamento con rinvio: ci sarà un appello-bis per Alberto Stasi.
Ma perché viene annullata con rinvio l’assoluzione di Stasi?
La Suprema Corte contesta alla Corte di merito di aver, in primis, sottovalutato le incongruenze e le omissioni del racconto fornito da Stasi(6) operando, di contro, una sopravvalutazione della prova scientifica. In secondo luogo, ne censura il modus operandi poiché ritenuto non coerente con i principi della prova indiziaria: in particolare, si obietta la “lettura atomistica dell’indizio, visto isolatamente e valutato autonomamente” (7), e perciò avulso dal suo contesto pur con pretesa di “specifica autosufficienza ed esaustività probatoria” (8).
In sede di rinvio, sottolineano gli ermellini, saranno necessarie una rilettura dialettica e un’analisi congiunta di tutti gli elementi acquisiti.
È possibile dividere in tre punti ciò che la Suprema Corte richiedeva tassativamente al Giudice del rinvio:
- Una corretta valutazione della prova indiziaria in ossequio ai parametri posti dall’art. 192 co. 2 c.p.p. – ai sensi del quale “l’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti” – e ai “basilari canoni della logica”(9);
- Una nuova valutazione delle istanze di integrazione istruttoria sollecitate dalle Parti civili e dal Procuratore Generale;
- L’assunzione di eventuali ulteriori prove ritenute rilevanti per la decisione.
Nella parte finale della sentenza di legittimità i giudici di Piazza Cavour con incisiva onestà intellettuale – ben lontana dalle derive forcaiole che tanto imperversano nella nostra società – affermano che la ricostruzione dei fatti, per come effettuata nei giudizi di merito, non permette di “pervenire a un risultato” nei confronti di Alberto Stasi, “di assoluzione o di condanna, contrassegnato da coerenza, credibilità e ragionevolezza” (10). Detto altrimenti, profeticamente: è una vicenda tutt’altro che conclusa e da cui non doversi aspettare esiti scontati.
Il 9 aprile 2014 si apre a Milano il processo d’appello di rinvio davanti alla Corte d’Assise d’Appello. Viene disposta la riapertura del dibattimento.
Nel corso dell’appello-bis vengono per la prima volta eseguiti accertamenti su pedali e sellino della bici nera da donna sequestrata pochi mesi prima alla famiglia Stasi.
Un ruolo centrale viene, inoltre, svolto dalle perizie: ne sono oggetto il DNA maschile trovato sotto le unghie della vittima, il capello corto castano trovato nel palmo della mano sinistra della stessa e, ancora, la camminata di Alberto Stasi sul luogo del delitto.
Il 17 dicembre 2014, dopo sette ore di camera di consiglio, il verdetto: Alberto Stasi viene, per la prima volta, riconosciuto responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi e condannato a 16 anni di reclusione, con esclusione dell’aggravante della crudeltà, e al pagamento di 1 milione di euro a titolo di risarcimento danni a favore della famiglia della sua ex fidanzata.
Ai lettori i passaggi della sentenza in cui si condensano i motivi della condanna di Stasi, riassunti nei seguenti punti estrapolati testualmente dalla decisione:
- “L’aggressore conosceva quella casa, come dimostrato anche dal percorso all’interno dei locali”;
- “Stasi ha subito riferito un incidente domestico che bene poteva spiegare la posizione della vittima a testa in giù in fondo alla scala ripida della cantina, ma tale qualificazione costituisce il primo grave e preciso indizio a suo carico. Il suo racconto è quello dell’aggressore, non dello scopritore”;
- “Ha sostenuto di avere attraversato di corsa i diversi locali per cercare Chiara: ma sulle sue scarpe non vi erano tracce di sangue, né le macchie sul pavimento sono risultate modificate dal suo passaggio; né sui tappetini dell’auto”;
- “Dopo il delitto sono state trovate soltanto due impronte, entrambe dell’anulare destro di Stasi: è l’ultimo soggetto a maneggiare quel dispenser dopo essersi lavato le mani e aver ripulito il lavandino”;
- “Stasi non ha mai menzionato proprio la bici nera da donna da subito collegata al delitto”;
- “Sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, la Umberto Dei Milano, era presente una copiosa quantità di Dna di Chiara, riconducibile a materiale “altamente cellulato”. Tali pedali non sono risultati quelli propri di quella tipologia di bicicletta venduta alla famiglia Stasi”;
- “Le attività che Stasi ha dichiarato di aver svolto consentono di collocarlo su tale scena in una “finestra temporale” compatibile con il delitto”;
- “L’assassino era un uomo che calzava scarpe numero 42, Stasi possedeva e indossava anche scarpe taglia 42”.
Ad avviso della Corte d’Assise d’Appello, “la lettura congiunta di tutti i dati probatori acquisiti, gravi e precisi” porta “ad individuare nell’imputato, oltre ogni ragionevole dubbio, l’assassino della fidanzata”(11).
Passa un altro anno. Si ritorna a Piazza Cavour, l’ennesimo colpo di scena: il Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione Oscar Cedrangolo avanza la richiesta di annullare con rinvio la sentenza di condanna e celebrare un nuovo processo (il ter!) in accoglimento sia del ricorso della difesa sia di quello della P.G. Barbaini. Perché?
A suo parere, nel giudizio di rinvio le risultanze processuali sono state travisate e valutate illogicamente, manca il movente e gli indizi non risultano certi: “Io non sono in grado di stabilire se Alberto Stasi è colpevole o innocente. E nemmeno voi. Ma insieme possiamo stabilire se la sentenza è fatta bene o fatta male. A me pare che la sentenza sia da annullare”(12).
Nonostante tale richiesta, il 12 dicembre 2015 la Suprema Corte di Cassazione decide di confermare la condanna a 16 anni di reclusione: Alberto Stasi, ormai trentaduenne, si costituisce immediatamente al carcere di Bollate, accompagnato dalla madre, dove inizierà a scontare la sua pena.
Negli anni successivi si sono susseguite richieste di revisione processuale avanzate da Alberto Stasi alla Corte d’Appello di Brescia e alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Saranno tutte rigettate.
Quando, il 6 febbraio 2025, è stata diffusa la notizia della unanime “irricevibilità” dell’ulteriore ricorso proposto da Stasi alla Corte di Strasburgo per una presunta violazione del suo diritto a un processo equo, siamo stati in molti a vedere in questo rigetto l’ultimo e definitivo capitolo giudiziario del Delitto (oramai con la D maiuscola) di Garlasco. Con maggiore lungimiranza, nel riportare la notizia, alcuni giornali hanno inserito l’avverbio “forse”(13), altri hanno usato il condizionale(14). Suona già anacronistico quanto scritto da una rivista online a febbraio di questo anno: “una pietra tombale sulle speranze di Alberto Stasi la pronuncia della Cedu in merito al ricorso della sua difesa, proposto nella speranza di aggredire il giudicato sul delitto di Garlasco”(15).
Solo un mese dopo, la riapertura delle indagini.
La parola fine, un abbaglio, è di nuovo distante.
Il fine pena di Alberto Stasi è previsto per il 2030 ma in considerazione della misura premiale della liberazione anticipata per buona condotta – la quale prevede lo scomputo di 45 giorni per ogni semestre di pena scontato – potrebbe avvenire un paio di anni prima. Nel gennaio 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Milano gli ha concesso di lavorare all’esterno del carcere, nell’aprile 2025 la semilibertà.
Per concludere, prendiamo a prestito dal grande penalista Ennio Amodio la definizione che forse più efficacemente restituisce la complessità di questa storia senza vincitori: il Delitto di Garlasco, a differenza dei cold cases di angloamericana memoria, è come una fiammella “a calore latente”(16), una vicenda tristemente paradigmatica in cui predomina il dolore asfissiante delle risposte non definitive.
Un caso di cronaca nera in cui, da quasi due decenni, ci troviamo inesorabilmente e ossessivamente imbrigliati.
A cura di: Maria Vittoria Rocchi Bongianni
Note
- (1) “Questa preliminare e sommaria attività investigativa è stata posta in essere secondo una metodologia sicuramente scorretta, disattendendo i protocolli già invalsi in materia […] venendo, quindi, a costituire una causa di potenziale alterazione e dispersione del contenuto del documento informatico. […] Non emergendo ragioni (e nemmeno la difesa dell’imputato, peraltro, prospettava tale evenienza) per affermare che in tali accessi ed operazioni sommarie da parte della polizia giudiziaria vi fosse stato un dolo di inquinamento probatorio di qualsiasi genere, siamo ragionevolmente di fronte ad errori di metodo compiuti, salva prova contraria, in totale buona fede […] Il collegio peritale (ing. Porta e dott. Occhetti) evidenziava che le condotte scorrette di accesso da parte dei carabinieri hanno determinato la sottrazione di contenuto informativo con riferimento al personal computer di Alberto Stasi pari al 73,8% dei files visibili (oltre 56.000) con riscontrati accessi su oltre 39.000 files, interventi di accesso su oltre 1500 files e creazione di oltre 500 files. Insomma interventi che hanno prodotto effetti devastanti in rapporto all’integrità complessiva dei supporti informatici (in questi termini si esprime il collegio peritale)”. Tribunale di Vigevano, sentenza GUP 17 dicembre 2009, pp. 40 s.
- (2) Tribunale di Vigevano, sentenza GUP 17 dicembre 2009, p. 2
- (3) “Il collegio peritale medico/legale ed il perito chimico concordano nel rilevare che laddove viene calpestato sangue secco e semi/secco l’imbrattamento può avvenire in forma di piccole concentrazioni di materiale solido (come dei pulviscoli) che possono penetrare nelle microcavità delle suole di scarpe specie se già usurate così come possono essere poi disperse con le sollecitazioni meccaniche correlate ad un successivo uso delle calzature” , pp. 98 s.
- (4) , p. 157.
- (5) Corte di Assise di Appello di Milano, sentenza 6 dicembre 2011, p. 238.
- (6) Corte di Cassazione, sez. I penale, sentenza n. 44324 del 18 aprile 2013, p. 85.
- (7) , p. 82.
- (8) , p. 87.
- (9) Corte di Assise di Appello di Milano, sez. I, sentenza n. 55 del 17 dicembre 2014, p. 29.
- (10) Corte di Cassazione, sez. I penale, sentenza n. 44324 del 18 aprile 2013, p. 87.
- (11) Corte di Assise di Appello di Milano, sez. I, sentenza n. 55 del 17 dicembre 2014, 130.
- (12) https://terzultimafermata.blog/2025/03/14/il-processo-a-stasi-e-il-dubbio-razionale-la-riapertura-delle-indagini-era-stata-prevista-in-un-libro-riccardo-radi/, 14 marzo 2025.
- (13) “Garlasco, respinto dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo il ricorso di Alberto Stasi”, www.ilfattoquotidiano.it, 6 febbraio 2025.
- (14) “Omicidio di Chiara Poggi, l’ultima mazzata per Alberto Stasi: nessun errore. La Cedu respinge il ricorso”, secoloditalia.it, 6 febbraio 2025.
- (15) “Alberto Stasi, respinto il ricorso contro la condanna per il delitto di Garlasco/ Cedu: Irricevibile”, sussidiario.net, 7 febbraio 2025.
- (16) “Il processo di Garlasco è stato costruito su indizi. E gli indizi sono equivoci per loro stessa natura”, ildubbio.news, 19 marzo 2025.
Fonti
- Delitto di Garlasco (omicidio di Chiara Poggi): le sentenze del GUP del Tribunale di Vigevano, della Corte di Assise di Appello di Milano e della Cassazione – Giurisprudenza penale
- La storia del delitto di Garlasco, dall’inizio – Il Post
- Processo a Stasi, tutti i motivi dell’ennesimo cambio di rotta – Corriere.it
- Le vere indagini a Garlasco partono ora (dopo 7 anni) – il Giornale
- Delitto di Garlasco, un giallo lungo nove anni: tutte le tappe della vicenda – il Giornale
- Delitto di Garlasco, le tappe della vicenda – La Provincia Pavese
- Il delitto di Garlasco tra errori, omissioni e dimenticanze – il Giornale
- Omicidio di Garlasco: “Impossibile condanna o assoluzione di Alberto Stasi”
- Le indagini sull’omicidio di Garlasco furono un disastro fin dall’inizio – Il Post
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