Il deficit di rappresentanza processuale dell’UE a Strasburgo

Allo stato attuale dell’architettura giuridica europea, esclusivamente gli Stati membri dell’Unione europea sono titolari di responsabilità per violazioni della CEDU nell’attuazione del diritto dell’Unione europea. Pertanto, una siffatta dinamica non riflette correttamente il funzionamento e l’assetto dell’apparato legislativo dell’Unione, tralasciando la rilevanza del ruolo ricoperto dalle istituzioni eurounitarie di fianco ai Paesi membri, in tema di esercizio della potestà normativa e regolamentare.

Allo stesso tempo, detta organizzazione dei rapporti, trascura apertamente che l’Unione europea sia un’entità titolare di personalità giuridica e che detenga un insieme di competenze esclusive anche giuridicamente ben distinte da quelle degli stati membri. Questo significa che l’UE, non solo non può prendere parte a procedimento alcuno dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, ma rimane anche impossibilitata ad essere legalmente rappresentata nei procedimenti instaurati a Strasburgo. Conseguentemente, non potendo essere vincolata alla partecipazione nei procedimenti pendenti presso la Corte EDU, non potrà essere ritenuta responsabile ai sensi della Convenzione o considerarsi sottoposta a vincoli discendenti dalle sentenze della Corte di Strasburgo. In questo modo, tutte le ripercussioni derivanti dalle violazioni del diritto convenzionale, discendenti dall’applicazione del diritto dell’Unione europea, ricadranno esclusivamente sugli Stati membri. Infatti, nonostante la Corte EDU non possa giudicare l’Unione europea per violazione della CEDU, essa ha stabilito che potrebbe ritenere pienamente responsabile uno Stato membro eseguente obblighi di natura eurounitaria che contrastino con la Convenzione stessa.

Questa situazione, lascia lo Stato interessato dall’azione in una sorta di limbo giuridico, poiché mancando un formale vincolo giuridico dell’UE alle sentenze della Corte EDU, a meno che un ricorrente non voglia rivolgere la sua doglianza contro tutti i Paesi membri dell’Unione, solamente detto Stato rimarrebbe sottoposto alla pronuncia, senza però che abbia in suo potere la possibilità di porre rimedio unilateralmente alla violazione censurata, poiché conformarsi alla sentenza, significherebbe violare direttamente il diritto UE. Tale realtà rimane fortemente insoddisfacente, poiché non rispondente alla reale ripartizione dei poteri prevista dai Trattati.

A dire il vero la Commissione, in qualità di istituzione dell’Unione europea, potrebbe intervenire come parte terza in alcuni procedimenti giudiziari della Corte EDU, come effettivamente ha fatto nei casi Bosphorus ed Avotiņš, ma non ha la possibilità di rivendicare tale facoltà di diritto. Lo status di parte terza nel procedimento, deve essere concesso caso per caso dal Presidente della Corte su richiesta, il quale detiene la discrezionalità nella valutazione, se l’intervento esterno possa considerarsi nell’interesse della corretta amministrazione della giustizia convenzionale o meno. Inoltre, va ricordato per completezza, che non sussiste alcun tipo di collegamento tra la posizione di parte terza della Commissione e la titolarità di rappresentanza legale dell’UE.

Una delle possibili soluzioni proponibili al fine della risoluzione o il temperamento delle problematiche espresse, potrebbe risiedere nell’adesione dell’Unione alla CEDU. Sebbene nella maggior parte dei casi gli interessi dell’Unione sembrerebbero essere rappresentati e protetti dagli Stati membri in sede di giudizio dinanzi alla Corte EDU, la formalizzazione del rapporto permetterebbe che laddove venga messo in discussione il diritto dell’Unione, la rappresentanza e la responsabilità ai sensi della Convenzione rispecchino la ripartizione delle competenze stabilita nei Trattati, così come previsti dopo l’accordo di adesione. Invero, assecondare detta opportunità consentirebbe un dialogo “simultaneo”, istituzionalizzato e conforme ai Trattati, tra le Corti europee, in particolare tra i giudici di Strasburgo e l’istituzione incaricata di rappresentare l’Unione portatrice di posizioni giuridiche quali espressioni dell’orientamento della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Si attribuirebbe così all’UE una posizione che può essere definita di co-convenuto o di convenuto aggiunto, con il vantaggio di avere l’Unione come soggetto titolare di personalità giuridica direttamente nel procedimento, capace di chiarire il significato del proprio diritto, la portata delle disposizioni in materia di diritti fondamentali e di assumersi le “colpe” in caso di contrasti con la CEDU.

 

A cura di Edoardo Giulio Rossi.

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