Già con il precedente articolo sul tema, pubblicato il 20 ottobre 2025, si è provveduto ad affrontare, all’allora stato degli atti, l’inizio ulteriore contenzioso sul tema del fine vita (in particolare, si è avanzato il ricorso proposto dal Governo), svoltosi dinanzi alla Corte costituzionale. In particolare, sono stati analizzati i motivi di ricorso proposti dal Governo su questa molto discussa legge regionale della Toscana, che prima ancora aveva già subito un vaglio, al momento dell’emanazione, da parte del Collegio di Garanzia Statutaria, sollecitato dalle opposizioni in Consiglio regionale.
Il primo motivo di ricorso ha riguardato l’intero testo della legge regionale di cui sopra. In particolare, emergerebbe che siffatta legge e il suo art. 1 “pretede[ndo] di dare “attuazione” alle sentenze costituzionali nn. 249/2019 e 135/2024”, violerebbero anzitutto, e in via assorbente, l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. relativo alla materia “ordinamento civile e penale” e, in via subordinata, l’art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento alla materia della “tutela della salute”.
Leggi anche “L’Italia ed il fine vita” per un’analisi delle sentenze della Corte costituzionale nn. 249/2019 e 135/2024 e della legge regionale toscana.
In particolare, l’art. 117, co. 2, lett. l., Cost. eleva anche la materia dell’ordinamento civile e penale nell’ambito delle competenze esclusive dello Stato, mentre la tutela della salute rientra nell’art. 117, co. 3, Cost., quindi nelle materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni. Il ricorrente ha ritenuto, con il primo motivo di ricorso, che si sarebbe verificata, mediante l’atto impugnato, una violazione della competenza esclusiva in quanto si sarebbe inciso “su diritti personalissimi, tra i quali quello alla vita, precondizione di tutti i diritti, e all’integrità” fisica dell’individuo, quindi si tratterebbe di un “istituto giuridico che, per un verso, innova il diritto civile e, per altro verso, trova applicazione diretta nell’ambito del diritto penale”. Sulla competenza concorrente in merito alla tutela della salute (prevista dall’art. 117, co. 3, Cost.), la difesa dello Stato ha ritenuto che “la regolamentazione dei casi in cui l’ordinamento scrimina l’ausilio al suicidio non potrebbe attenere” alla materia sopracitata perché “per un verso, la grave compromissione della salute, considerata dalla giurisprudenza costituzionale, sarebbe solo “un antefatto concreto che scrimina […] comportamenti altrimenti penalmente sanzionati” e che “ la verificazione medica dei presupposti per accedere al suicidio medicalmente assistito sarebbe solo la “modalità accertativa” degli stessi”. In particolare, ad avviso dell’Avvocatura dello Stato, “l’introduzione di “qualsiasi normativa regionale in materia di procedura di suicidio assistito”, prima che siano delineati quanto meno i principi fondamentali di questo delicato settore, “incide[rebbe] sulle prerogative regolatore dello Stato”, potendo “compromettere il complesso equilibrio tra i principi di diritto ricostruiti dalla giurisprudenza costituzionale”.
Il secondo motivo di ricorso è volto a censurare una violazione, sempre da parte della legge regionale e dei suoi artt. 2 e 7, co. 2, della competenza legislativa esclusiva statale nella materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (prevista dall’art. 117, co. 2, lett. m, Cost.) nonché di quella concorrente nella materia della tutela della salute (art. 117, co. 3, Cost.).
In particolare, viene rilevato come gli istituti giuridici affioranti in siffatta legge regionale incidano sul “primo dei diritti civili” costituzionalmente garantiti, che è il diritto alla vita, e pertanto la difesa rileva come siffatti “non potrebbero che trovare disciplina in una legge dello Stato”. Il ricorrente statale ritiene altresì come, anche nel caso in cui il suicidio medicalmente assistito sia qualificato “come prestazione” riguardante i diritti civili, andrebbe ritenuto che, in mancanza di un livello minimo di prestazione previsto a livello statale, porta alla mancanza del “presupposto per emettere una normativa regionale superiore” oltre al fatto che quest’ultimo intervento contrasterebbe “con la indispensabile omogeneità a livello nazionale della disciplina in materia di fine vita”.
Il Governo ritiene, altresì, che la non necessità di una legge regionale per rendere immediatamente operativi i precetti derivanti dalle decisioni della Consulta, confermato dal fatto che, secondo il proprio avviso, “già in alcuni casi, tali precetti hanno ricevuto applicazione”.
Il terzo motivo di ricorso consiste nel rilevare una violazione dell’art. 117, co. 2, lett. l-m (competenza esclusiva statale in ordine, rispettivamente alle materie di ordinamento civile e penale, nonché nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali) in relazione all’istituzione, da parte della legge regionale impugnata, di “commissioni multidisciplinari permanenti” presso le aziende sanitarie locali toscane con attribuzioni di compiti e funzioni che si sovrapporrebbero a quelli dei “comitati etici territoriali” di cui ai decreti del Ministro della salute del 26 gennaio 2023 e del 30 gennaio 2023, in attuazione dell’art. 2 della l. n. 3 del 2018. Ritiene la parte ricorrente che solamente a questi ultimi comiti farebbe riferimento la sent. n. 242 del 2019 della Corte costituzionale “come unici organismi competenti” chiamati a dare parere “sulle condizioni di pazienti affetti da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche”.
La Regione Toscana, costituitasi in giudizio chiedendo che tutte le questioni di legittimità costituzionale poste dal Governo vengano dichiarate infondate, ha affermato che, in relazione al primo motivo del ricorso, non sarebbe violata la competenza legislativa statale nella materia dell’ordinamento civile e penale (prevista dall’art. 117, co. 2, lett. l, Cost.) perché la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 242 del 2019 e n. 135 del 2025 “aveva compiutamente stabilito sia le condizioni che legittimano l’accesso al suicidio medicalmente assistito, sia i principi “sottesi al procedimento di accertamento di tali condizioni e di scelte delle modalità di esecuzione””, ritenendo la necessità di riconoscere la portata additiva, di innovazione dell’ordinamento, alle pronunce di cui sopra. Pertanto, ritiene la difesa regionale, “il legislatore toscano sarebbe partito dalle sentenze di questa Corte e vi avrebbe dato legittimamente attuazione, assumendo a carico del Servizio sanitario regionale determinate prestazioni e disciplinandone i profili organizzativi”. In particolare, lo scopo del legislatore toscano sarebbe stato quello di “assicurare tempi certi e uniformità organizzativa sul territorio regionale toscano in ordine al suicidio medicalmente assistito, nel pieno rispetto della disciplina dettata dalla legge n. 219 del 2019 sul consenso informato”.
Sul secondo motivo di ricorso, riguardante una presunta violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali (art. 117, co. 2, lett. m, Cost.) e della competenza concorrente in materia di tutela della salute (art. 117, co. 2, Cost.), la Regione Toscana afferma come l’atto regionale impugnato “non determinerebbe alcun livello di prestazione”, limitandosi ad intervenire su “aspetti organizzativi e gestori di una disciplina entrata nell’ordinamento a seguito delle sentenze di questa Corte”, affermando come le regioni, a proprio avviso, possano “garantire livelli ulteriori rispetto ai livelli essenziali di assistenza, cosiddetti extra LEA”, richiamando alcune precedenti sentenze della Consulta e ritenendo tale situazione legittima in virtù del fatto che questi ultimi siano a carico del bilancio regionale.
La Regione Toscana, in relazione al terzo motivo di ricorso, ha ritenuto che il legislatore regionale, “con la prevista istituzione della commissione multidisciplinare, si sarebbe infatti limitato a prevedere un apposito modulo organizzativo, nell’ambito delle aziende sanitarie, per lo svolgimento del ruolo operativo affidato da questa Corte alle strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale nella verifica dei requisiti e delle modalità esecutive del suicidio medicalmente assistito: ruolo distinto da quello consultivo affidato ai comitati etici”.
Alcuni amicus curiae hanno ritenuto che “la legge toscana abbia doverosamente organizzato un sistema che eviti il ricorso ai tribunali da parte del paziente per ottenere l’erogazione della prestazione del suicidio medicalmente assistito in congrui e compatibili limiti di tempo”. Invece, altri amicus curiae ritengono che siffatto atto impugnato “poggerebbe sull’erroneo presupposto che questa Corte abbia affermato un vero e proprio e diritto all’erogazione di prestazioni e trattamenti di suicidio medicalmente assistito” e che “tali procedure non potrebbero essere ricondotte alla materia della tutela della salute, dal momento che ciò implicherebbe di desumere i principi fondamentali di tale materia da una sentenza di questa Corte attinente, in realtà, alla materia penale”.
La Regione Toscana, con una memoria integrativa, ha ribadito come la legge regionale impugnata sia volta “adattare, doverosamente e sotto il profilo organizzativo delle aziende sanitarie del proprio territorio, il dettato delle sentenze di questa Corte che avrebbero definito sia le condizioni che legittimano l’accesso al suicidio assistito sia “i principi fondamentali sottesi al procedimento di accertamento di tali condizioni e di scelte delle modalità di esecuzione””.
La Corte Costituzionale, analizzando questi primi due motivi del ricorso, ha riscontrato che la finalità della disciplina regionale impugnata consiste nel “definire i tempi e le modalità inerenti alla procedura indicata dalla Corte costituzionale e, dunque, ad eliminare eventuali residui di incertezza e problematicità rispetto all’erogazione di una prestazione suddivisa in più fasi, dalla verifica delle condizioni alla verifica delle modalità di autosomministrazione del farmaco che possa garantire una morte rapida, indolore e dignitosa”. Pertanto, l’intento emerso dal legislatore regionale toscano rientra nel dettare norme a carattere organizzativo e procedurale per disciplinare in modo uniforme “l’assistenza del Servizio sanitario regionale alle persone che – trovandosi nelle condizioni previste” dalle precedenti sentenze della Corte, “chiedano di essere aiutate a morire”.
La Consulta, su quanto sopra, ritiene non precluso da un mancato intervento statale l’esercizio della competenza concorrente della tutela della salute, in quanto, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, “le Regioni, per poter esercitare le proprie potestà legislative di tipo concorrente, non devono attendere l’eventuale determinazione dei principi fondamentali da parte dello Stato”. Questo, “in quanto i principi fondamentali della materia possono essere tratti non solo dalle leggi statali espressamente rivolte a tale scopo, ma anche dal complesso delle leggi statali già in vigore”. Basti vedere cosa sancisce l’art. 1, co. 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131: in particolare, nelle materie “appartenenti alla legislatore concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell’ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle legge statali vigenti”. Sulla materia, infatti, il legislatore statale è già intervenuto con la legge n. 219 del 2017 (recante le “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”), nonché con la l. 15 marzo 2010, n. 38, che regola l’accesso alle cure palliative ed alla terapia del dolore, nonché con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale. In particolare, quest’ultima legge prevede la competenza delle aziende unità sanitarie locali nelle attività di accertamenti, certificazione ed “ogni altra prestazione medico-legale spettanti al servizio sanitario nazionale”.
Allo stesso tempo, ritiene la Consulta, non va escluso che singole disposizioni della legge analizzata, pur se riconducibile alla tutela della salute, possano illegittimamente incidere su sfere di competenza esclusive dello Stato.
Riguardo la materia dell’ordinamento penale, la Consulta ritiene che una norma del legislatore regionale va intesa lesiva della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale qualora vada ad incidere su fattispecie penali, a modificare i presupposti per la loro applicazione, oppure qualora introduca “nuove cause di esenzione dalla responsabilità penale”, ovvero qualora produca ulteriori effetti sanzionatori conseguenti alla commissione di un reato oppure qualora venga realizzata una non consentita novazione della fonte. Sulla legge regionale, in virtù di quanto appena espresso, la Corte costituzionale ha ritenuto che l’atto impugnato non produce nessuno di questi effetti, lasciando inalterata l’area della non punibilità dell’art. 580 c.p.p. al perimetro della sentenza n. 242 del 2019, che ha individuato sei requisiti al ricorrere dei quali “l’applicazione della norma penale produrrebbe un risultato incompatibile con la Costituzione”.
La legge regionale toscana, pertanto, non va a determinare – rileva la Consulta – alcuna estensione di una causa di non punibilità in relazione ad un reato disciplinato dal codice penale.
Altro discorso riguarda la materia dell’ordinamento civile: la difesa dello Stato è andata ad affermare che la legge regionale impugnata avrebbe inciso sull’estensione in concreto di diritti personalissimi, quali quello della vita e dell’integrità fisica.
La Consulta ha affermato come, in virtù alla legge n. 219 del 2018, che regola “puntualmente le possibilità e le modalità di rinuncia o rifiuto, da parte del paziente, di trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza” la legge regionale toscana non si sia mossa in un vuoto normativo, bensì “mira dichiaratamente a disciplinare nel dettaglio le modalità per l’attuazione di garanzie e procedura, i cui tratti essenziali – uniformi a tutto il territorio nazionale – già si rinvengono come sopra argomentato, nell’ordinamento vigente alla luce delle sentenze di questa Corte n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024”. Allo stesso tempo, la Consulta ha avvertito il fatto che il legislatore regionale, dettando questa disciplina procedimentale è giunto, su alcune disposizioni del testo, a “riprodurre indebitamente o addirittura per incidere direttamente sull’estensione concreta dei diritti in gioco”. La Corte ritiene che, se da una parte è legittimo che una legge regionale disciplini l’attività che il Servizio sanitario regionale deve svolgere secondo l’ordinamento vigente, da altra parte è precluso che la stessa stabilisca “che cosa rientri e che cosa non rientri nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, trattandosi all’evidenza di materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.”.
Inoltre, ad avviso della Corte, la legge regionale sarebbe costituzionalmente illegittima anche nel caso in cui si riferisse alla tutela della salute, ma detti, anziché una disciplina di dettaglio, una normativa che si sovrapponga indebitamente, o modifichi, “gli stessi principi fondamentali in materia di tutela della salute stabiliti dalla legislazione statale”. Pertanto, la Consulta ritiene non accoglibili i primi due motivi di ricorso qualora siano rivolti all’intera legge regionale. Pertanto, le singole censure devono essere analizzate, ad avviso della stessa Corte, in relazione a ciascuna disposizione dell’atto impugnato.
La Corte costituzionale ha, pertanto, provveduto ad un’analisi specifica della legge impugnata. Individua la conformità costituzionale dell’art. 1, in quanto enuncia meramente la finalità di fornire, con siffatta legge, “indicazioni operative di dettaglio al Servizio sanitario regionale per assicurare l’assistenza alle persone che si trovino nelle condizioni indicate dalla sentenza n. 242 del 2019, così come precisate dalla sentenza n. 135 del 2024”.
Ad altro esito giunge l’analisi dell’art. 2, che si pone l’obiettivo di individuare, “fino all’entrata in vigore della disciplina statale” i requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito, prendendo come riferimento le sentenze n. 242 del 2019 e la sent. n. 135 del 2024 d le modalità ex artt. 1 e 2 l. n. 219 del 2017: viene riscontrata una violazione della competenza legislativa esclusiva statale ex art. 117, co. 2, lett. l, Cost. in riferimento alla materia di ordinamento civile e penale. In particolare, la disposizione censurata, ritiene la Consulta, abbia realizzato una “novazione dei principi ordinamentali in esse contenuti, che produce l’effetto di definire nella legislazione regionale, irrigidendoli, i requisiti per l’accesso al suicidio assistito e, indirettamente, i contorni dell’esimente all’art. 580 cod. pen. così come individuata dalle sentenze di questa Corte”.
A fondamento di quanto sopra, la Corte costituzionale ha ricordato che la sent. n. 135 del 2024 ha precisato che la giurisprudenza costituzionale non ha avuto lo scopo di sostituirsi al legislatore bensì quello “di fissare il limite minimo, costituzionalmente imposto alla luce del quadro legislativo oggetto di scrutinio, della tutela di ciascuno di questi principi, restando poi ferma la possibilità per il legislatore di individuare soluzioni che assicurino all’uno o all’altro una tutela più intensa” rimanendo fermo il dovere della Repubblica di assicurare a questi pazienti le terapie appropriate, tra cui quelle volte necessarie ad eliminare o, almeno, a ridurre a proporzioni tollerabili le sofferente determinate dalle patologie a cui sono affetti, insieme al dovere “di assicurare loro ogni sostegno di natura assistenziale, economica, sociale e psicologica”. Pertanto, con riferimenti ai bilanciamenti di cui sopra, è emerso come la legislazione regionale non possa pretendere “di agire in via suppletiva della legislazione statale, neppure in via transitoria, per così dire “impossessandosi” dei principi ordinamentali individuati da questa Corte”. Quindi, l’art. 2 di siffatta legge ha leso la competenza dello Stato ex art. 117, co. 2, lett. l, Cost. in materia di ordinamento civile e penale, pertanto è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Sottratto dalle censure, invece, l’art. 3 della legge regionale, trattante le commissioni permanenti, volte ad esaminare la sussistenza dei requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito e alla verifica o definizione delle relative modalità di attuazione, in quanto la Regione ha applicato le normative statali previste.
Riguardo l’art. 4 della legge regionale, viene censurato dalla Corte l’inciso contenuto nel comma 1 “o un suo delegato” in quanto viene lesa la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile prevedendo la possibilità di presentazione dell’istanza di accertamento dei requisiti da parte di un delegato del paziente in luogo del paziente medesimo. In particolare, siffatta norma andrebbe illegittimamente a derogare la legge n. 219 del 2017 che disciplina le modalità di acquisizione della volontà del paziente, che non prevede la possibilità di acquisire il consenso alla interruzione delle cure (quindi, in virtù della sent. n. 242 del 2019) di accedere al suicidio assistito, da parte di un delegato in luogo della persona medesima interessata. Quanto sopra, ad avviso della Corte, appare coerente con “la necessità di assicurare che la decisione di congedarsi dalla vita sia presa direttamente dalla persona, che deve avere la piena capacità di assumere decisioni libere e consapevoli, restando altresì sempre ferma – come precisa il comma 5 dello stesso art. 1 – la possibilità di modificare in qualsiasi momento la propria scelta”. In virtù di ciò, la Corte costituzionale rileva l’onere, in capo al Servizio sanitario regionale, di porre l’interessato “in condizione di formulare personalmente la propria istanza”.
Sugli artt. 5 e 6 della legge regionale impugnata – trattanti le procedure di verifica dei requisiti per l’accesso e le modalità di attuazione – la Corte costituzionale rileva una violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile ex art. 117, co. 2, lett. l., Cost., nonché di quella concorrente ex art. 117, co. 3, Cost. in materia di tutela della salute. Questo, perché, riguardano scelte che richiedono “uniformità di trattamento nel territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza, ratio ultima della riserva allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di “ordinamento civile”, disposta dalla Costituzione” e trascurano l’esigenza dell’accertamento medico sulla sussistenza dei requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito, sia da un punto di vista sanitario che di formazione della volontà “in modo libero e autonomo”. Non tutto il testo degli artt. 5 e 6 viene dichiarato illegittimo: vengono lasciate salve alcune disposizioni in quanto non oggetto di ricorso statale e comunque non vanno a stabilire nuovi diritti della persona e non si sovrappongono alle discipline statali che determinano i livelli essenziali delle prestazioni.
Riguardo all’art. 7, tale norma sancisce “l’obbligatorio coinvolgimento delle aziende sanitarie locali nell’esecuzione del suicidio medicalmente assistito” e non è volto a dettare norme di dettaglio nell’ottica di un semplice “adeguamento della disciplina regionale ai principi fondamentali”. Ad avviso della Consulta, la disposizione presenta “una portata normativa che dimostra una vera e propria, non consentita, “regionalizzazione” dei medesimi principi”. Pertanto, risulta che la Regione Toscana si sia appropriata dei principi fondamentali, violando la riserva di competenza concorrente ex art. 117, co. 3, Cost. in materia di tutela della salute. Allo stesso tempo, la Consulta precisa che la dichiarazione di illegittimità della norma costituzionale in oggetto comunque “lascia intatto il diritto della persona, in relazione alla quale siano state positivamente verificate le condizioni per l’accesso al suicidio medicalmente assistito, di ottenere dalle aziende del Servizio sanitario regionale il farmaco, i dispositivi eventualmente occorrente all’autosomministrazione, nonché l’assistenza sanitaria anche durante l’esecuzione di questa procedura, come del resto affermato nella ricordata sentenza n. 132 del 2025, che riveste, da questo punto di vista, portata autoapplicativa”.
Sul comma 2 dell’art. 7 emerge una violazione della competenza esclusiva statale ex art. 117, co. 2, lett. m (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale) in quanto prevede che “le prestazioni e i trattamenti disciplinati dalla legge regionale costituiscono un livello di assistenza superiore rispetto ai livelli essenziali di assistenza”. In particolare, la Corte rileva come una Regione possa ammettere l’erogazione di una determinata prestazione qualora abbia le relative disponibilità finanziarie, ma a quel punto, quest’ultima non rientra nei livelli essenziali di assistenza, bensì in un livello di assistenza sanitaria ulteriore. Viene rilevato dalla Corte come la legge regionale abbia utilizzato il concetto di “livello di assistenza sanitaria superiore ai LEA” senza che lo Stato abbia determinato il livello essenziale. Pertanto, una prestazione non può essere qualificata come “superiore”, in quanto interferisce “sulla definizione stessa di livello essenziale”.
È stato dichiarato illegittimo anche il comma 3 dell’art. 7 che sancisce che “[l]a persona in possesso dei requisiti autorizzata ad accedere al suicidio medicalmente assistito può decidere in ogni momento di sospendere o annullare l’erogazione del trattamento”. Questo, perché in contrasto con la stessa struttura del suicidio medicalmente assistito, che impone che sia il paziente ad autosomministrarsi il farmaco, eventualmente avvalendosi di strumenti tecnici all’uopo predisposti qualora non possa muovere gli arti o deglutire.
Pertanto, nel suicidio medicalmente assistito non si può parlare di una “erogazione” che possa essere sospesa od annullata (a differenza dell’eutanasia attiva, rientrante nella fattispecie di omicidio del consenziente) bensì di “un’assistenza dei sanitari a una persona che dovrà compiere da sé la condotta finale che direttamente causa la propria morte”.
Sono prive di illegittimità costituzionale gli artt. 8 e 9 della legge regionale impugnata.
Riguardo il terzo motivo di ricorso, quello riguardante l’attribuzione della competenza, da parte della legge regionale impugnata, al comitato per l’etica clinica per la funzione consultiva nella procedura di accesso al suicidio medicalmente assistito, in relazione alla competenza statale esclusiva ex art. 117, co. 2, lett. l, la Corte non ha rilevato contrasti con la l. n. 3 del 2018 (che investe un decreto del Ministro della salute, adottato di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, nell’onere di individuare i comitati etici territoriali) in quanto il d.m. 26 gennaio 2023 permette alle regioni “di mantenere operativi i comitati etici esistenti nel territorio di competenza, ma non inclusi nell’elenco” dei comiti etici territoriali di cui al decreto, purché tali comitati “oper[i]no per funzioni per funzioni diverse da quelle attribuite in via esclusiva” agli stessi comitati etici territoriali”.
Infondate anche le censure in relazione alla competenza esclusiva statale in merito alla “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (art. 117, co. 2, lett. m, Cost.), in quanto, ad avviso della Consulta, “le disposizioni della legge regionale qui impugnate non prevedono – né potrebbero prevedere” … “un livello essenziale di assistenza, limitandosi a regolare profili organizzativi delle strutture sanitarie regionali; e nemmeno potrebbero incidere o comunque influire sulle autonome determinazioni, sul punto, della Commissione statale”.
Per ricapitolare, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2; 4, co. 1 (quest’ultimo limitatamente alle parole “, o un suo delegato”), 5 commi 1 e 4 secondo periodo e 6; 7, commi 1, 2, primo periodo, e 3, della legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16 (recante le “Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024”). Inoltre, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’intero atto impugnato, nonché dell’art. 1 della medesima legge regionale avanzate in relazione all’art. 117, commi 2, lettera l, e 3, Cost. Ha, altresì, dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’atto impugnato nonché dell’art. 7, comma 2, secondo periodo, della medesima legge regionale avanzate in riferimento all’art. 117, co. 2, lett. m, Cost. Inoltre, sono state dichiarate non fondate anche le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5 e 6 dell’atto impugnato, promosse in relazione all’art. 117, co. 2, lett. l-m, Cost.
Pertanto, la Corte costituzionale ha ritenuto che siffatta legge regionale, nel suo complesso, sia riconducibile all’esercizio della potestà concorrente in materia della salute. Altresì, viene rilevato come codesta persegua la finalità di “dettare norme a carattere meramente organizzativo e procedurale, al fine di disciplinare in modo uniforme l’assistenza da parte del servizio sanitario regionale” ai soggetti che, trovandosi nelle condizioni stabilite dalla stessa Corte nella sent. n. 242 del 2019, “così come ulteriormente precisate nella sentenza n. 135 del 2024”, “chiedano di essere aiutate a morire”. Allo stesso tempo, la Corte costituzionale ha ritenuto che numerose disposizioni della legge regionale impugnata hanno “illegittimamente invaso sfere di competenza riservate alla legislazione statale”.
In relazione alla sentenza della Corte costituzionale, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha affermato che, alla luce di quanto sopra, “l’impianto legislativo della nostra legge è risultato valido ed esprimo per questo la mia soddisfazione” e che “con spirito costruttivo adesso siamo pronti e provvederemo a rivedere o eliminare dal testi quei profili che necessitano una modifica e che ci sono stati segnalati dai giudici”.
A cura di: Antonio Natale
Fonti
- Corte Costituzionale: https://www.cortecostituzionale.it/uploads/release/6952c2ebd17a5.pdf e https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/204
- Toscana notizie: https://www.toscana-notizie.it/-/fine-vita-giani-impianto-legge-resta-valido.-pronti-a-rivedere-profili-segnalati-da-corte-
- Per l’immagine: foto di Hikaru da Pixabay (https://pixabay.com/it/photos/papaveri-fiori-campo-199099/ )