L’art. 39 Cost. attribuisce ai Sindacati, i quali abbiano registrato il loro statuto, redatto secondo principi democratici, il potere di stipulare CCNL (acronimo di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro) con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Detto contratto sarebbe di conseguenza obbligatorio in ciascuna sua parte, anche quella economica, realizzando di fatto un salario minimo, per di più anche diviso per categorie di lavoratori.
La disposizione dell’art. 39 Cost. non è mai stata applicata. Tutte le maggiori sigle sindacali difendono fortemente il loro ruolo nella protezione dei lavoratori e nella contrattazione collettiva, ma non hanno mai proceduto alla registrazione dei loro statuti. Sono state date varie motivazioni, che la dottrina maggioritaria ha riconosciuto come non convincenti.
Primariamente è stata evidenziata la mancanza degli organi presso i quali registrare gli statuti. Problema in realtà ben poco ‘problematico’, in quanto già esiste il Registro delle Persone Giuridiche, tenuto dalle Prefetture e dalle Regioni. E nuovamente, se il problema è la mancanza della legge di attuazione, per quale motivo i sindacati non richiedono questa ai vari Governi che si sono susseguiti?
È stato poi evidenziato il timore del controllo statale sull’organo sindacale, così come avveniva nell’ordinamento precostituzionale. Anche questo problema non può essere considerato come ostativo, in quanto la Costituzione stessa, sempre all’art. 39, inserisce una garanzia di libertà da qualsiasi obbligo che non sia la registrazione degli statuti, nelle forme previste dalla legge. L’atteggiamento dei sindacati lascia scoperto il fianco ad una polemica difficilmente aggirabile: la mancata attuazione della registrazione rifletterebbe anche la riluttanza a sottoporsi a vincoli di democrazia interna capaci di incidere su equilibri organizzativi consolidati.
Un intervento più concreto a tutela dei lavoratori è giunto dalla giurisprudenza di legittimità. La Cassazione ha infatti ricostruito, partendo dal concetto di equa retribuzione sancito dall’art. 36 Cost., un’interpretazione in cui la contrattazione collettiva rappresenta il parametro per la valutazione di obiettività del salario. Il problema è che ciò opera solo come controllo ex post, con grande dispendio di energia, e soprattutto di danaro, da parte del lavoratore vittima di soprusi del datore di lavoro. L’ennesima ‘pezza’ giurisprudenziale che complica e rende dubbio il sistema delle tutele.
L’attuale sistema così delineato non è però sufficiente. Resta fragile ed incerto, in quanto la decisione giurisprudenziale può essere in ogni caso sovvertita. Restano curiosi soprattutto gli slogan che richiedono a gran voce il salario minimo, lasciano, per l’ennesima volta, inattuato il dettato costituzionale.
A cura di: Riccardo Blaso
Bibliografia
- Crisafulli, L. Paladin. Commentario breve alla Costituzione
- Modugno (a cura di), Diritto Pubblico
- Proia, Manuale di diritto del Lavoro
- Pessi, G. Proia, A. Vallebona, Approfondimenti di diritto del lavoro
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