La riforma della magistratura italiana: cenni generali ed analisi

Il nuovo assetto organizzativo e funzionale del terzo potere alla luce delle novità in vista di introduzione

La riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati è, senza ombra di dubbio, il tema più scottante dell’intero panorama politico nazionale dell’ultimo mese. Cos’è? Cosa si prefigge? Quali aspetti verranno modificati o cambiati? Sono domande che meritano una risposta ma, al contempo, occorre necessariamente fermarsi a riflettere sull’importanza dell’argomento trattato e sulla portata innovativa con cui non solo gli addetti ai lavori, i più classici operatori del diritto, ma anche tutti coloro che andranno ad interfacciarsi, in via diretta e non, con i nuovi pilastri disciplinati potranno sentire un cambiamento rilevante.

  • Il percorso compiuto

La scelta alla base è la previsione di due carriere distinte per giudici e pubblici ministeri, previa modifica degli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Costituzione andando ad incidere sulla struttura delle posizioni ricoperte e i nuovi risvolti che caratterizzeranno i due magisteri.

La legge costituzionale approvata in via definitiva in data 30 ottobre 2025 rappresenta una delle più rilevanti trasformazioni dell’ordinamento giudiziario italiano degli ultimi decenni. Essa, infatti, introduce la separazione delle carriere tra la magistratura giudicante e quella requirente, andando a mutare in maniera sostanziale l’assetto delineato dalla Costituzione del 1948, che, pur distinguendo le due funzioni, manteneva l’unitarietà dell’ordine giudiziario.

Questo provvedimento è il risultato di un lungo e articolato dibattito politico, accademico e istituzionale, sviluppatosi nel corso di oltre vent’anni, partito dalla fine degli anni ’90, in cui erano state avanzate proposte di revisione degli articoli 104 e seguenti della Costituzione, senza però mai raggiungere una concreta proposta. La vera svolta si è verificata nel biennio 2024–2025, grazie all’impulso dell’Esecutivo e alla manifesta volontà di perseguire un accordo, il quale ha consentito di ottenere la maggioranza assoluta in ambedue le Camere.

Gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Carta costituzionale vengono colpiti in modo determinante, segnando la ridefinizione della composizione e delle competenze del Consiglio Superiore della Magistratura, ora sdoppiato in due distinti organi di autogoverno – uno per la magistratura giudicante e uno per quella requirente – entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica, oltre all’istituzione di una nuova Alta Corte disciplinare, competente in materia di responsabilità dei magistrati, tema sul quale si è lungamente dibattuto fino a definire i nuovi confini della materia.

Lo scopo precipuo e dichiarato del legislatore è quello di garantire una netta separazione dei due percorsi professionali, rendendoli automaticamente come due rette parallele che giacciono all’interno dello stesso humus applicativo, pur non incontrandosi mai, relegando le due posizioni in base ad una differenziazione precisa e tassativa delle competenze tra chi esercita la funzione giurisdizionale, decidendo le controversie, e chi procede all’attività investigativa e all’esercizio dell’azione penale, al fine di rafforzare l’imparzialità del giudice e l’autonomia del pubblico ministero, prevenendo ogni possibile forma di commistione o influenza reciproca tra le due funzioni.

Lo spettro della mancata separazione dei poteri di montesquieuana memoria, dovuta per la maggiore alle onnipresenti ingerenze politiche all’interno del sistema della giustizia, ha alimentato il dibattito e ne ha sottolineato le storture e le lacune, recependo come insostenibili le continue lamentele della classe di individui, attivi e non, che si confrontano quotidianamente con il carattere indipendente della magistratura, sia in relazione agli altri poteri, tra giudici e pubblici ministeri.

Poiché in uno dei passaggi parlamentari non è stata raggiunta la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione, la legge costituzionale potrà essere sottoposta a referendum confermativo. In tal caso, sarà la voce del corpo elettorale a pronunciarsi in via definitiva sull’entrata in vigore o meno della riforma.

  • Due distinti Consigli Superiori e l’Alta Corte disciplinare

Fino alla riforma, entrambi i ruoli appartenevano all’unico ordine della magistratura ordinaria e condividevano il medesimo Consiglio Superiore della Magistratura (il cosiddetto CSM). Con le modifiche costituzionali, sono stati istituiti due distinti Consigli Superiori: il Consiglio Superiore della Magistratura giudicante, competente per i magistrati che esercitano la funzione giurisdizionale; il Consiglio Superiore della Magistratura requirente, competente per i magistrati del pubblico ministero.

Entrambi gli organi sono presieduti dal Presidente della Repubblica e presentano una composizione mista: due terzi dei componenti sono magistrati appartenenti alla rispettiva carriera, mentre il restante terzo è costituito da professori universitari di materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale, selezionati mediante sorteggio da elenchi predisposti dal Parlamento. L’introduzione del sorteggio rappresenta una novità significativa, volta a ridurre l’influenza delle dinamiche associative e politiche nella composizione degli organi di autogoverno.

La riforma ha inoltre istituito un nuovo organo costituzionale: l’Alta Corte disciplinare, competente a giudicare sulle infrazioni disciplinari commesse da tutti i magistrati, siano essi giudicanti o requirenti. Composta da quindici membri, tra magistrati e giuristi di comprovata esperienza, la Corte è chiamata a garantire uniformità sanzionatoria e indipendenza rispetto ai Consigli Superiori, rafforzando la trasparenza e l’imparzialità dei procedimenti disciplinari.

Le disposizioni costituzionali entreranno poi in piena operatività solo a seguito dell’adozione delle leggi ordinarie di attuazione, da approvarsi entro un anno dall’entrata in vigore della riforma. Fino a tale momento, continueranno ad applicarsi le norme previgenti.

  • Tra sostenitori e critici

Tra i sostenitori della riforma si annoverano esponenti dell’attuale Esecutivo e parte dell’avvocatura, i quali ritengono che la distinzione tra giudici e pubblici ministeri rafforzi il principio di terzietà del giudice, eliminando il rischio di commistioni derivanti da passaggi di funzione. La previsione di due Consigli Superiori autonomi viene invece interpretata come una garanzia di maggiore indipendenza reciproca tra le due funzioni, senza pregiudicare l’autonomia complessiva della magistratura.

Di contro, le critiche – provenienti in particolare da alcune componenti della magistratura e da parte della dottrina – evidenziano il rischio di una frammentazione dell’ordine giudiziario, in contrasto con l’impostazione originaria riscontrabile nell’articolo 104 della Costituzione. Si teme, inoltre, che una magistratura requirente eccessivamente autonoma possa, nel lungo periodo, risultare più esposta a pressioni da parte del potere esecutivo o trovarsi in una posizione di debolezza rispetto alla magistratura giudicante.

  • Il futuro assetto del potere giudiziario italiano

La struttura del potere giudiziario italiano assume quindi un volto inedito, ispirato a un principio di doppia autonomia, che trova nell’articolo 104 il suo alfiere più importante alla luce della nuova formulazione, stabilendo che la magistratura è “composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”, e che ciascun Consiglio Superiore opera in modo indipendente. Ciò significa che, pur appartenendo a un unico ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, i magistrati giudicanti e requirenti seguiranno percorsi professionali separati, con proprie valutazioni, trasferimenti e progressioni di carriera, mantenendo un pluralismo nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti, al cui vertice la figura del Presidente della Repubblica fa da garante, pur non essendo più presente un organo unitario come l’attuale CSM.

Nel complesso, il nuovo assetto tende a consolidare il principio di autonomia reciproca: il giudice dovrà essere imparziale rispetto all’accusa, e il pubblico ministero dovrà poter esercitare l’azione penale in modo libero ma responsabile. La vera sfida sarà ora garantire che la cooperazione tra le due carriere, necessaria per il buon funzionamento del processo, non si trasformi in competizione o distanza eccessiva. Molto dipenderà dalle future leggi ordinarie e dal modo in cui saranno organizzati i rapporti tra le procure e gli uffici giudicanti.

L’istituzione dell’Alta Corte disciplinare, prevista dal nuovo articolo 105 della Costituzione è senz’altro la ciliegina sulla torta della riforma. Tale organo rappresenta il fulcro del rinnovato sistema di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, sostituendo le competenze precedentemente attribuite al Consiglio Superiore della Magistratura in materia disciplinare, andando a contrastare in maniera efficace il paradosso precedente del “quis custodiet ipsos custodes”.

La Corte è concepita come organo autonomo e indipendente, dotato di una composizione plurale e bilanciata, finalizzata a garantire imparzialità, competenza e terzietà. Essa è composta da quindici giudici, così ripartiti: 3 membri nominati dal Presidente della Repubblica tra professori universitari di discipline giuridiche e avvocati con almeno vent’anni di esercizio professionale; 3 membri estratti a sorte da un elenco di professionisti con i medesimi requisiti, predisposto dal Parlamento; 9 membri magistrati ordinari, di cui sei appartenenti alla carriera giudicante e tre alla carriera requirente, selezionati mediante sorteggio tra coloro che abbiano maturato almeno vent’anni di servizio e che esercitino o abbiano esercitato funzioni di legittimità.

L’organo elegge il proprio presidente tra i componenti di nomina o sorteggio parlamentare. La durata del mandato è fissata in quattro anni, senza possibilità di rinnovo, al fine di preservare l’indipendenza e prevenire fenomeni di consolidamento interno.

Le decisioni dell’Alta Corte disciplinare sono impugnabili esclusivamente dinanzi alla medesima Corte, purché in composizione diversa rispetto a quella che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Questo meccanismo garantisce un doppio grado di giudizio interno, preservando al contempo l’autonomia dell’organo rispetto ai Consigli Superiori delle due carriere.

La finalità della riforma è quella di assicurare uniformità applicativa delle sanzioni disciplinari, trasparenza procedurale e indipendenza funzionale, configurando l’Alta Corte disciplinare come elemento centrale del nuovo equilibrio tra le carriere giudicante e requirente. Essa coniuga l’elevata competenza tecnica dei suoi componenti con la garanzia di autonomia istituzionale, contribuendo al rafforzamento della credibilità e dell’efficienza del sistema disciplinare della magistratura.

  • Il referendum confermativo

Con l’approvazione definitiva della riforma costituzionale, l’Italia si prepara a un passaggio che segnerà la storia del proprio ordinamento giudiziario. Tuttavia, il percorso non è concluso: in base all’articolo 138 della Costituzione, la legge potrà essere sottoposta a referendum confermativo, non avendo ottenuto i due terzi dei voti in tutte le letture parlamentari. Saranno quindi i cittadini a decidere se la separazione delle carriere diventerà effettiva e definitiva.

Nei prossimi mesi il Governo dovrà predisporre le leggi di attuazione, definendo nel dettaglio le procedure di sorteggio dei componenti dei Consigli, i criteri di selezione dell’Alta Corte e le modalità di transizione del personale. I tempi tecnici per l’indizione del referendum e per l’approvazione delle leggi ordinarie renderanno il 2026 l’anno decisivo per l’attuazione concreta della riforma. Nel frattempo, il confronto tra le diverse posizioni politiche e giuridiche proseguirà. Chi sostiene la riforma continuerà a evidenziare i vantaggi in termini di indipendenza e chiarezza di ruoli; chi la critica, invece, insisterà sui rischi di frammentazione del potere giudiziario e sulla possibile difficoltà di coordinamento tra giudici e pubblici ministeri.

Per i cittadini e i professionisti del diritto sarà quindi importante seguire gli sviluppi applicativi e, se si terrà il referendum, informarsi sulle conseguenze concrete del voto. La separazione delle carriere non è soltanto una questione tecnica, ma un tema che riguarda il rapporto tra giustizia e democrazia: il modo in cui la Costituzione garantisce l’indipendenza dei magistrati e, al tempo stesso, l’efficienza e la trasparenza del sistema giudiziario.

La riforma costituzionale del 30 ottobre 2025 segna una svolta storica: per la prima volta dalla nascita della Repubblica italiana, la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente è sancita direttamente nella Costituzione. È un cambiamento profondo, che modifica la struttura dell’autogoverno della magistratura, ridefinisce il ruolo del Consiglio Superiore e istituisce un organo disciplinare autonomo di rango costituzionale.

Per i professionisti del diritto e i cittadini, comprenderne la portata è essenziale. Nei prossimi mesi il Parlamento dovrà approvare le leggi di attuazione che tradurranno i principi della riforma in regole operative: criteri di selezione dei magistrati, modalità di funzionamento dei due CSM, composizione e poteri dell’Alta Corte disciplinare. In questa fase sarà importante seguire da vicino l’evoluzione normativa e istituzionale, poiché le nuove disposizioni incideranno non solo sull’organizzazione interna della magistratura, ma anche sui rapporti tra accusa e giudizio, e quindi sull’intero sistema di giustizia penale.

Per chi lavora nel settore legale – avvocati, magistrati, accademici – la riforma rappresenta un banco di prova sulla capacità del sistema di conciliare autonomia e coordinamento. Per i cittadini, invece, sarà l’occasione per esprimersi, attraverso il probabile referendum, su un tema che riguarda direttamente il funzionamento della giustizia. Chi desidera approfondire gli aspetti pratici o ricevere assistenza può rivolgersi a un avvocato esperto in diritto costituzionale e ordinamento giudiziario, in grado di fornire chiarimenti aggiornati sull’applicazione della riforma e sulle implicazioni del voto referendario.

 

A cura di: Luigi Monti

 

Fonti

  1. Sistema penale: https://www.sistemapenale.it/it/scheda/separazione-delle-carriere-la-riforma-in-pillole
  2. Giurisprudenza penale: https://www.giurisprudenzapenale.com/2025/01/22/separazione-delle-carriere-il-testo-approvato-in-sede-di-prima-deliberazione-dalla-camera/
  3. Associazione Nazionale Magistrati: https://www.associazionemagistrati.it/allegati/a5-opuscolo-separazione-carriere-csm—-anm—-v1_web.pdf
  4. Camera dei Deputati: https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/gi0010.pdf

Per l’immagine: foto di Matthias Lemm da Pixabay (link: https://pixabay.com/it/photos/corte-suprema-di-cassazione-3682663/)

 

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