- Brevetto: natura economico giuridica
Il brevetto costituisce la seconda grande famiglia della proprietà intellettuale e uno degli asset intangibili economici più rilevanti.
Infatti, il brevetto è un titolo che viene conferito a seguito di un accertamento amministrativo costitutivo da parte dell’ufficio brevetti che premia con un monopolio della durata di 20 anni lo sforzo economico da parte dell’inventore nel creare un prodotto realizzabile in serie nuovo frutto di una ricerca scientifica pratica non puramente teorica.
Il titolo fa costituire in capo all’inventore uno ius exscludendi alios, ovvero diritto di escludere altri nello sfruttamento dell’invenzione con una durata di 20 anni.
Infatti, nessun terzo, se non a seguito di licenza esclusiva o non ovvero con il consenso del titolare, può produrre il prodotto brevettato, commercializzarlo, importarlo o esportarlo, utilizzare il metodo brevettato in un processo produttivo.
Dal rilascio del titolo, gli vengono imputati come per le altre famiglie del diritto di proprietà intellettuale sia diritti economici e soggetivi.
- I Requisiti Spoiler: non tutto è brevettabile!
Qualunque idea non è brevettabile, infatti, secondo l’art. 45 c.p.i. e secondo l’art. 52 della convenzione del brevetto europeo devono essere presenti cumulativamente una serie di elementi.
- La novità disciplinata dall’ art. 46 del c.p.i. che prescrive che qualunque invenzione sia presente nello stato della tecnica, ovvero qualunque informazione sia accessibile al pubblico in qualsiasi forma o mezzo prima della data di deposito, determina la decadenza di tale requisito.
- La Attività inventiva disciplinata da art. 48 c.p.i. significa che l’invenzione non deve risultare ovvia dallo stato della tecnica per un esperto del settore (person of expertise) a partire da conoscenze già disponibili.
- L’Applicazione industriale disciplinata da art. 49 c.p.i. determina che l’invenzione deve poter essere fabbricata o utilizzata in qualunque tipo di industria. Deve essere un’applicazione realmente concreta e riproducibile non meramente astratta.
- La Liceità disciplinata da art. 50 c.p.i. descrive che l’invenzione non può essere contraria all’ordine pubblico o al buon costume
Cosa non è brevettabile
Oltre al caso descritto dall’art. 50 c.p.i., l’art. 45 c.p.i. descrive esplicitamente altre casistiche che sono fuori dalla brevettabilità:
- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale;
- le razze animali e le varietà vegetali (regolate da discipline speciali);
- le invenzioni contrarie all’ordine pubblico o al buon costume;
- il software in quanto tale — anche se esistono molte zone grigie in questo ambito, specialmente quando il software produce un effetto tecnico. Infatti, la struttura del codice è oggetto di tutela del diritto d’autore nell’ambito di protezione della convenzione di Berna.
- Le principali tipologie di brevetto
- Brevetto per invenzione industriale: È la forma classica e più completa di protezione. Tutela soluzioni tecniche nuove e creative, sia di prodotto (un oggetto, un materiale, un composto chimico) sia di procedimento (un metodo di lavorazione o di fabbricazione). La durata massima è di 20 anni dalla data di deposito della domanda, non rinnovabile (art. 60 c.p.i.).
- Modello di utilità: Spesso chiamato “brevetto minore”, il modello di utilità (artt. 82-86 c.p.i.) protegge invenzioni di carattere pratico che conferiscono a macchine, strumenti o oggetti d’uso una particolare efficacia o comodità di applicazione. Il requisito di attività inventiva è meno stringente rispetto al brevetto ordinario. La durata è di 10 anni dalla data di deposito, non rinnovabile.
- Brevetto europeo (EP): è un fascio di brevetti nazionali rilasciato centralmente dall’EPO dopo un’unica procedura di esame. Una volta concesso, il titolare deve validarlo nei singoli Paesi in cui vuole la protezione, pagando le relative tasse nazionali e, in alcuni casi, fornendo una traduzione; non è un brevetto unitario come l’UPP.
- Brevetto Unitario (UPP — Unitary Patent): Dal 1° giugno 2023 è finalmente operativo il Brevetto Unitario dell’Unione Europea (o Unitary Patent), introdotto dal Regolamento UE n. 1257/2012. Si tratta di una vera rivoluzione: per la prima volta è possibile ottenere, attraverso una sola domanda all’EPO, un brevetto con effetto unitario in tutti gli Stati membri partecipanti (attualmente 17, con altri in via di adesione).
A questo si affianca il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), una nuova giurisdizione sovranazionale competente a risolvere le controversie in materia, evitando i costosi e frammentati contenziosi nazionali paralleli.
E il brevetto internazionale (PCT)?
Se vuoi proteggere la tua invenzione fuori dall’Europa, entra in gioco il Patent Cooperation Treaty (PCT), gestito dall’OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale). Il PCT non concede direttamente un brevetto mondiale — non esiste —, ma consente di depositare un’unica domanda internazionale che “prenota” la data di priorità in oltre 150 paesi, dando poi 30 mesi per decidere in quali paesi proseguire l’iter nazionale.
- Come si deposita una domanda
Prima di analizzare il procedimento in Italia, in Europa si devono analizzare gli elementi costitutivi della domanda che sono descritti dall’ art. 51 c.p.i.
a) Descrizione
Spiega in maniera sufficientemente chiara e completa l’invenzione tale che un esperto del settore possa realizzarla. È il cuore del documento, infatti si descrivono la soluzione al problema tecnico che l’invenzione va a risolvere e mostra come quelle precedenti siano superate.
b) Rivendicazioni (claims)
Sono la parte più delicata, infatti descrivono l’oggetto di tutela brevettuale ovvero l’ambito di protezione (cosa che il titolare rivendica come proprio).
Sono di due categorie indipendenti (che descrivono l’invenzione nei suoi tratti essenziali) e dipendenti (che aggiungono dettagli o varianti preferenziali).
c) Disegni (se necessari)
Sono elementi complementari non obbligatori nel documento che facilitano la comprensione della descrizione.
d) Riassunto (abstract)
Sintesi dell’invenzione di massimo 150 parole. Ha finalità puramente informative e non ha valore giuridico per determinare l’ampiezza della protezione.
Deposito di domanda brevettuale presso UIBM
La domanda può essere depositata telematicamente tramite il portale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oppure fisicamente presso le Camere di Commercio. Dal momento del deposito nasce la data di priorità, un concetto fondamentale: qualsiasi domanda depositata successivamente nella stessa materia, da chiunque, sarà considerata successiva rispetto alla tua.
Tale data determina l’imputazione di diritto di priorità, uno degli strumenti più utili nella strategia brevettuale, disciplinato dalla Convenzione di Parigi del 1883 (recepita in Italia). Infatti, se depositi una domanda in Italia oggi, hai 12 mesi di tempo per depositare la stessa invenzione all’estero (o all’EPO) rivendicando la data del primo deposito come data di priorità. Questo ti consente di valutare il mercato senza perdere il vantaggio temporale del carattere innovativo.
L’iter procedurale inoltre ha scadenze ben definite. Entro 9 mesi dal deposito viene emesso un rapporto di ricerca, redatto in collaborazione con l’EPO, che fotografa lo stato della tecnica rilevante rispetto all’invenzione rivendicata. Dopo 18 mesi dal deposito la domanda viene resa accessibile al pubblico, con conseguente perdita della riservatezza sull’invenzione.
Perché questo lungo periodo? Perché l’inventore deve assicurarsi il nullaosta del ministero di difesa se quel suo prodotto dal carattere innovativo può avere applicazione militare.
Entro 21 mesi dal deposito il depositante è tenuto a rispondere alla comunicazione ministeriale emessa dall’Ufficio in relazione ai risultati emersi nel rapporto di ricerca. Si tratta di un passaggio fondamentale: le osservazioni dell’Ufficio possono riguardare la novità, l’attività inventiva o altri profili di brevettabilità, e il depositante ha la facoltà di replicare, modificare le rivendicazioni o integrare la documentazione. Superata questa fase, la domanda segue un iter procedurale amministrativo che porta solitamente alla concessione finale del brevetto.
Richiesta di domanda anticipata
Come anticipato, la regola generale prevede che la domanda di brevetto venga pubblicata automaticamente 18 mesi dopo il deposito (o dalla data di priorità rivendicata). Tuttavia, il depositante ha la facoltà di richiedere la pubblicazione anticipata della domanda, ossia la sua messa a disposizione del pubblico prima della scadenza ordinaria dei 18 mesi. In Italia questa possibilità è riconosciuta dall’art. 52 c.p.i., che consente al richiedente di chiedere all’UIBM la pubblicazione immediata non appena il rapporto di ricerca è disponibile.
Perché mai qualcuno vorrebbe rendere pubblica la propria invenzione prima del tempo? La risposta è strategica: la pubblicazione anticipata è uno strumento di difesa attiva nei confronti dei concorrenti. Dal momento della pubblicazione, chiunque può prendere visione della domanda e del suo contenuto, e il depositante inizia a godere di una protezione provvisoria che, in caso di successiva concessione del brevetto, gli consenta di agire retroattivamente per gli atti di contraffazione commessi da terzi nel periodo intercorso tra la pubblicazione e la concessione (art. 67 c.p.i.). In sostanza: chi copia l’invenzione durante quel lasso di tempo non è al sicuro.
La pubblicazione anticipata a 90 giorni: come richiederla
Oltre alla pubblicazione immediata previo rapporto di ricerca (art. 52 CPI), l’ordinamento italiano contempla una modalità ulteriore di anticipazione: la pubblicazione a 90 giorni dal deposito, disciplinata dall’art. 53 CPI e dalla Circolare UIBM n. 481. Questa opzione può rivelarsi utile quando il depositante ha interesse a rendere pubblica la propria invenzione il prima possibile — ad esempio, per ostacolare brevetti concorrenti o per motivi di posizionamento strategico sul mercato — senza attendere né i 18 mesi ordinari né la disponibilità del rapporto di ricerca.
È però fondamentale tenere a mente un vincolo procedurale: la richiesta di pubblicazione anticipata a 90 giorni deve essere formulata espressamente nel modulo di deposito della domanda e non può essere presentata in un momento successivo. Si tratta di una scelta da compiere al momento stesso del deposito, con piena consapevolezza delle sue implicazioni: una volta avanzata la richiesta, la domanda verrà resa accessibile al pubblico dopo 90 giorni dalla data di deposito, indipendentemente dallo stato di avanzamento della procedura di esame.
Quanto agli effetti, le regole sono le stesse che si applicano alla protezione provvisoria in generale: dal giorno in cui la domanda è resa accessibile al pubblico, il brevetto — se e quando verrà concesso — produrrà i suoi effetti anche nei confronti dei terzi che hanno utilizzato l’invenzione dopo tale data (art. 53 CPI). Se il depositante notifica direttamente la domanda a un presunto contraffattore, gli effetti decorrono invece dalla data della notifica, che può quindi essere anteriore alla pubblicazione formale.
Notifica nei confronti concorrenti: natura e funzione
Una volta pubblicata la domanda — sia nella finestra ordinaria dei 18 mesi sia in via anticipata — il titolare può intraprendere un’azione strategica altrettanto importante: notificare formalmente ai concorrenti l’esistenza della domanda depositata. Questa comunicazione — che nella prassi assume spesso la forma di una lettera di diffida o di una patent notice — assolve una duplice funzione.
- Funzione deterrente: mette il concorrente al corrente dell’esistenza della domanda, inducendolo a interrompere o a non avviare attività che potrebbero configurarsi come contraffazione una volta concesso il brevetto. Chi prosegue dopo la notifica non potrà invocare la buona fede.
- Funzione risarcitoria retroattiva: ai sensi dell’art. 67 c.p.i, la protezione provvisoria garantisce al futuro titolare il diritto al risarcimento del danno per gli atti di sfruttamento compiuti dal terzo dopo la data di pubblicazione della domanda (o, se anteriore, dopo la notifica diretta al concorrente). Il risarcimento è tuttavia subordinato alla successiva concessione del brevetto.
Sul piano pratico, la notifica va redatta con cura: deve indicare con precisione il numero della domanda pubblicata, le rivendicazioni potenzialmente violate e gli atti del concorrente che si ritiene lesivi. È fortemente consigliabile affidarsi a un consulente in proprietà industriale o a un avvocato specializzato, poiché una diffida mal formulata può risultare inefficace o, in casi estremi, configurare un illecito concorrenziale se fondata su diritti inesistenti o sopravvalutati.
Deposito presso EPO
La domanda all’EPO può essere depositata in inglese, francese o tedesco. La procedura prevede:
- Ricerca dello stato della tecnica: l’EPO produce un Extended European Search Report che identifica i documenti rilevanti rispetto all’invenzione.
- Esame sostanziale: un esaminatore verifica che i requisiti di brevettabilità siano soddisfatti. Spesso si instaura un dialogo scritto (o orale) con l’esaminatore.
- Concessione e opposizione: se il brevetto viene concesso, i terzi hanno 9 mesi per presentare opposizione (art. 99 CBE) davanti all’EPO stesso.
L’intera procedura può richiedere da 3 a 5 anni, talvolta di più per settori complessi come la farmaceutica o le biotecnologie.
- Costi e durata della protezione
Brevettare costa non solo in denaro, ma anche in tempo e risorse. Vediamo una panoramica realistica.
| Voce | Brevetto IT (UIBM) | Brevetto EP (EPO) |
| Tassa di deposito | ~€ 50 | ~€ 135 |
| Ricerca / esame | ~€ 120 | ~€ 1.900 (ricerca) + € 1.900 (esame) |
| Annualità (20 anni totali) | € 60 – € 310 / anno | € 470 – € 1.585 / anno (EPO) + validazione |
| Onorari professionali | € 2.000 – € 5.000 | € 5.000 – € 15.000+ |
| Costo totale stimato (20 anni) | € 5.000 – € 10.000 | € 30.000 – € 60.000+ |
⚠ Stime orientative. I costi effettivi variano in base alla complessità dell’invenzione, al numero di rivendicazioni e ai paesi di validazione
Chi può ridurre i costi?
Esistono agevolazioni per specifiche categorie di soggetti. Le università e gli enti pubblici di ricerca godono di esenzioni sulle tasse UIBM. Le startup innovative iscritte all’apposita sezione del Registro Imprese possono accedere a bandi e voucher per la brevettazione (come il “Voucher 3I” del MIMIT). L’EPO prevede, a determinate condizioni, riduzioni per le microimprese e le persone fisiche.
Cosa succede in caso di contraffazione?
Se un terzo viola il tuo brevetto — producendo, commercializzando o usando la tua invenzione senza licenza — si configura il reato di contraffazione di brevetto (art. 473 c.p. e art. 86 CPI). Il titolare può agire in sede civile per ottenere:
- l’inibitoria (cessazione immediata della violazione);
- il risarcimento del danno, incluso il lucro cessante;
- la pubblicazione della sentenza.
Con l’avvento del Tribunale Unificato dei Brevetti, per i brevetti europei unitari (e, progressivamente, per molti brevetti EP classici) il contenzioso si concentra in questa sede sovranazionale, con effetti su tutti gli Stati partecipanti.
- Decadenza del brevetto
A differenza della nullità, la decadenza opera ex nunc: il brevetto cessa di produrre effetti dal momento in cui si verifica la causa, lasciando intatti gli effetti già prodotti in precedenza. Le cause di decadenza sono disciplinate dall’art. 75 CPI e si distinguono in tre tipologie principali.
- Mancato pagamento delle annualità. È la causa più frequente. Il titolare è tenuto a versare le tasse di mantenimento annuali all’UIBM (o all’EPO per il brevetto europeo). In caso di omesso pagamento, il brevetto decade alla scadenza dell’annualità non pagata. La legge prevede tuttavia un periodo di grazia di sei mesi entro cui è possibile regolarizzare il pagamento con una maggiorazione, evitando la perdita del titolo.
- Rinuncia del titolare. Il titolare può rinunciare volontariamente al brevetto in qualsiasi momento, in tutto o in parte, con atto scritto presentato all’UIBM. La rinuncia parziale — limitata ad alcune rivendicazioni — è ammessa purché il brevetto residuo sia autonomamente valido. Attenzione: se sul brevetto gravano diritti di terzi (ad esempio licenziatari o pignoramenti), la rinuncia richiede il loro consenso.
- Mancata o insufficiente attuazione (licenza obbligatoria). Se il titolare non sfrutta l’invenzione né direttamente né tramite licenziatari, e trascorrono tre anni dalla concessione (o quattro dal deposito, se successivi), chiunque vi abbia interesse può richiedere al Ministero delle Imprese e del Made in Italy una licenza obbligatoria (artt. 70–73 CPI). Solo in caso di persistente inadempimento, il brevetto decade.
Conseguenze: l’invenzione entra nel dominio pubblico
Sia nel caso di nullità sia in quello di decadenza, l’invenzione cessa di essere protetta e entra nel dominio pubblico: chiunque può liberamente usare, produrre e commercializzare ciò che era stato brevettato. Sul piano processuale, le licenze in essere perdono efficacia — con possibili obblighi restitutori dei canoni percepiti nel caso di nullità retroattiva — mentre i giudizi di contraffazione pendenti si estinguono per cessata materia.
La nullità e la decadenza non sono solo strumenti difensivi: per chi opera nel settore, monitorare la validità dei brevetti altrui è anche un’opportunità strategica per individuare tecnologie che stanno per entrare nel dominio pubblico.
Conclusioni
Il brevetto è uno strumento efficace, ma richiede risorse, tempo e una strategia chiara. Comprendere le differenze tra il sistema italiano, quello europeo classico e il nuovo Brevetto Unitario è fondamentale per orientarsi in modo informato.
I concetti chiave da rammentare sono: novità, attività inventiva, applicazione industriale, la distinzione tra ius excludendi, il diritto di sfruttamento e il ruolo cruciale delle rivendicazioni Bisogna essere consapevoli che il sistema dei brevetti è, prima di tutto, un equilibrio tra incentivo all’innovazione e accesso pubblico alla conoscenza.
Bibliografia
- Itinera guide giuridiche ipsoa, diritto industriale, Trevisan e Cuonzo, Proprietà industriale, intellettuale e IT,Wolters e Kluvers, Milano,2025
- Francesco Galgano, Diritto Privato, ventesima edizione,CEDAM Wolters e Kluvers, Padova,2025
- https://assistenza-legale-imprese.it/tutela-brevetto/
- https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/brevetto-per-invenzione-industriale/deposito-di-una-domanda-di-brevetto/procedimento-di-esame-e-concessione
- https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc
- EPO — www.epo.org
- Convenzione sul Brevetto Europeo (testo ufficiale EPO) — www.epo.org/en/legal/epc
- Codice della Proprietà Industriale — www.normattiva.it
- Brevetto Unitario UE (Commissione Europea) — single-market-economy.ec.europa.eu
- Tribunale Unificato dei Brevetti — www.unified-patent-court.org
- OMPI / WIPO — PCT — www.wipo.int/pct/it/
Fonti legislative
- D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale)
- Convenzione sul Brevetto Europeo (Monaco, 1973)
- Regolamento UE n. 1257/2012 (Brevetto Unitario)
- Accordo TUB (2013)
- Patent Cooperation Treaty (Washington, 1970)
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