La novità della direttiva consiste nell’obbligo per gli Stati membri di introdurre o mantenere il reato di corruzione e i reati ad esso connessi, con lo scopo di fissare la centralità del reato stesso e rendere manifesto l’interesse del legislatore europeo nel colpire in maniera decisa le condotte sussumibili in queste forme. Tale iniziativa ha sollevato alcune perplessità all’interno del panorama giuridico italiano: questa proposta si traduce in una bocciatura poco velata dell’operato della giustizia, basti ricordare l’intervento più importante dell’odierno esecutivo riguardo l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio ad opera della riforma Nordio del 2024, con la conseguenza di ottenere una rimodulazione dell’illecito nella forma più attenuata o lieve.
L’abrogazione dell’articolo 323 c.p. era stata per molti cittadini il biglietto da visita dell’esecutivo nel maneggiare la materia della giustizia, guidata con un nuovo spirito e finalizzata all’adozione della legge n. 114 del 2024, con la quale si era deciso di eliminare una norma dal contenuto “vago”, la quale potesse paralizzare l’attività amministrativa a causa del timore dei funzionari di essere perseguiti in seguito all’assunzione di decisioni, comportamenti o affini nello svolgimento delle proprie funzioni. L’accento era stato sicuramente posto sulle questioni processuali che ne derivano, in quanto le contestazioni mosse nei confronti di chi venisse colto nel compiere tale reato finivano fin troppo spesso in una richiesta di archiviazione, generando un cortocircuito all’interno della macchina della giustizia.
La tutela del buon andamento della Pubblica Amministrazione e il rispetto del principio di imparzialità – elementi coesistenti all’interno del perimetro di azione dell’art. 323 c.p. nonché “beni della vita” nell’ottica giuridica da salvaguardare – restano sicuramente i fari con cui il legislatore italiano dovrà recepire la direttiva dell’Unione e, in un certo senso, tornare sui suoi passi.
Ciò che infatti ha portato l’UE a voler sistematizzare in maniera organica è stata la volontà di fornire una garanzia concreta, non generica o astratta, che potesse andare incontro alle esigenze dei privati e della PA stessa, colmando il vuoto normativo che aveva relegato i precedenti illeciti penali in maniera asimmetrica, trasformandoli da reati a forme di illecito riqualificato in altra maniera, tradendo la natura e la carica morale evidentemente grave di tali reati. Il nuovo abuso d’ufficio è disciplinato dall’art. 7 sotto la dicitura “Esercizio illecito di funzioni pubbliche” e recita “Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionali, costituiscano reato almeno determinate violazioni gravi della legge derivanti dall’esecuzione o dall’omissione di un atto da parte di un funzionario pubblico nell’esercizio delle sue funzioni. Gli Stati membri possono limitare l’applicazione del presente articolo a determinate categorie di funzionari pubblici.”
A livello sanzionatorio, l’impianto della nuova direttiva europea in materia di corruzione e reati contro la pubblica amministrazione si fonda su un approccio duale, il quale vede l’attività di repressione coadiuvata da un robusto sistema di misure di prevenzione.
Sul fronte sanzionatorio, il testo introduce come principio cardine l’effettività delle pene, che devono risultare proporzionate alla gravità delle condotte e, soprattutto, dotate di un adeguato effetto deterrente. Una pena è considerata effettiva qualora risulti calibrata sull’autore del reato e produca un impatto concreto sulla sua sfera personale e professionale. Per assicurare tale risultato, la direttiva prevede un insieme articolato di sanzioni pecuniarie e misure interdittive, oltre a fissare soglie minime di pena detentiva che gli Stati membri saranno tenuti a rispettare. Il quadro delineato a livello europeo si presenta, nel complesso, più severo rispetto a quello attualmente previsto dall’ordinamento italiano.
La disciplina approvata la scorsa settimana stabilisce infatti che, per le condotte di maggiore gravità, la pena massima non possa essere inferiore a cinque anni di reclusione, mentre per i reati meno gravi la soglia minima si attesti comunque ad almeno tre anni. Una scelta che segna un deciso irrigidimento del sistema sanzionatorio, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la lotta alla corruzione e tutelare l’integrità dell’azione amministrativa. Ponendo invece particolare attenzione al percorso che definisce le misure di prevenzione, la direttiva attribuisce loro un ruolo nuovo e centrale, il fulcro di una strategia strutturale di lungo periodo nella lotta alla corruzione. Il testo europeo insiste sull’importanza di possedere strumenti organizzativi e gestionali capaci di ridurre a priori il rischio di comportamenti illeciti: dalla gestione dei conflitti di interesse all’adozione di modelli organizzativi adeguati, fino alla predisposizione di sistemi di controllo interno e codici etici vincolanti. Tali presidi non assumono rilievo soltanto sul piano operativo, ma incidono anche sulla valutazione della responsabilità e sulla commisurazione delle sanzioni. La direttiva riconosce infatti che l’implementazione di programmi anticorruzione efficaci, così come la collaborazione con le autorità competenti o la tempestiva segnalazione delle condotte illecite, possono costituire circostanze attenuanti da valorizzare in sede processuale. Ne emerge un modello integrato, in cui prevenzione e repressione non operano come piani separati, ma si rafforzano reciprocamente: da un lato un sistema sanzionatorio più rigoroso, dall’altro un insieme di strumenti organizzativi volti a ridurre la probabilità stessa che il reato si verifichi. L’obiettivo dichiarato è duplice: punire con fermezza i comportamenti illeciti e, al tempo stesso, rendere sempre più complessa la loro realizzazione.
Altro profilo da considerare è la responsabilità degli enti: nel quadro delineato dalla direttiva, le sanzioni rivolte ai soggetti collettivi si articolano in due categorie principali, da un lato le misure interdittive, che incidono direttamente sulla capacità operativa dell’impresa fino a comprometterne la stessa continuità; dall’altro le sanzioni pecuniarie, complessivamente più severe rispetto a quelle previste dall’ordinamento nazionale. Il legislatore europeo ha infatti previsto che tali misure risultino effettivamente incisive anche nei confronti delle grandi multinazionali: per i reati più gravi sono previste sanzioni fino al 5% del fatturato mondiale annuo o, in alternativa, fino a 40 milioni di euro.
È tuttavia questo il lato destinato a generare le maggiori criticità in fase di recepimento. La direttiva impone agli Stati membri di introdurre una forma di responsabilità per i reati corruttivi anche in capo alle persone giuridiche, qualora il reato sia stato commesso da dirigenti o amministratori nell’interesse dell’ente, oppure quando derivi da carenze nei sistemi di vigilanza e controllo.
L’adeguamento a tale previsione si presenta particolarmente complesso per l’ordinamento italiano, poiché entra in tensione con uno dei principi cardine del diritto penale: l’articolo 27 della Costituzione stabilisce che la responsabilità penale è personale, escludendo dunque la possibilità di imputare un reato a un soggetto collettivo. Nel nostro sistema, infatti, un ente può essere chiamato a rispondere solo in termini di responsabilità da organizzazione, ossia un regime che sanziona chi ricopre posizioni apicali anche per condotte illecite poste in essere da soggetti sottoposti, ma che non configura una responsabilità penale in senso proprio. Proprio per superare questo limite, nel 2001 il legislatore introdusse un modello autonomo di responsabilità degli enti, formalmente qualificato come amministrativo ma sostanzialmente dotato di natura para-penale, così da evitare un conflitto diretto con il dettato costituzionale. La nuova direttiva, tuttavia, sembra richiedere un ulteriore salto di qualità, ponendo nuovamente il tema – mai del tutto sopito – della compatibilità tra responsabilità degli enti e principi fondamentali del diritto penale italiano.
Una sfida agrodolce da affrontare, da un lato il ritorno di un vecchio amico (sotto nuove vesti) mai dimenticato, dall’altro la coerenza del sistema legislativo nazionale ad adeguarsi agli standard europei entro un termine perentorio di 24 mesi: una scadenza davvero poco piacevole qualora non fosse rispettata.
A cura di: Luigi Monti
Fonti articolo
- https://www.giurisprudenzapenale.com/2026/03/27/la-nuova-direttiva-sulla-lotta-contro-la-corruzione-approvata-dal-parlamento-europeo/
- https://www.sistemapenale.it/it/editoriale/il-parlamento-europeo-approva-la-nuova-direttiva-anticorruzione-si-riaccendono-i-riflettori-accesi-su-abuso-dufficio-e-traffico-di-influenze-illecite?
- https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/la-ue-riapre-dossier-abuso-d-ufficio–amoroso-prenderne-atto-AIHj0zBC
- https://www.eunews.it/2026/03/26/via-libera-ue-alla-direttiva-anti-corruzione-in-italia-e-polemica-sulla-non-reintroduzione-dellabuso-dufficio/
Per l’immagine: foto di kdg2020 da Pixabay (https://pixabay.com/it/photos/bandiera-europea-europa-scelta-4777467/)