Magistratura italiana e separazione delle carriere: cosa potrebbe cambiare

Dopo il primo via libera della Camera, avvenuto lo scorso 16 gennaio, lo scorso 22 luglio anche il Senato ha approvato la riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri. Il cammino, tuttavia, non è ancora terminato: l’articolo 138 della Costituzione prevede una seconda votazione in entrambe le Camere a distanza di tre mesi e, in assenza della maggioranza qualificata, la parola finale potrebbe passare ai cittadini attraverso un referendum confermativo.

In Italia la magistratura si articola in due funzioni: quella giudicante, esercitata dai giudici, e quella requirente, affidata ai pubblici ministeri, ossia i Pm. Si tratta di due ruoli centrali nel processo penale: i primi decidono sulle controversie, i secondi rappresentano l’accusa.

Ad oggi, magistrati giudicanti e requirenti seguono lo stesso percorso di formazione ed entrano a far parte di un unico corpo. La legge consente loro, entro i primi dieci anni di carriera, di passare una sola volta da una funzione all’altra. Fino al 2022, invece, la possibilità di “migrazione” tra giudici e Pm era consentita fino a quattro volte: una facoltà ridotta dalla riforma Cartabia. Tutti, comunque, rispondono a un solo organo di autogoverno: il Consiglio superiore della magistratura (CSM), presieduto dal Capo dello Stato.

Il progetto di riforma costituzionale promosso dal governo Meloni interviene su questo punto: l’obiettivo è separare definitivamente le carriere, costringendo ciascun magistrato a scegliere sin dall’inizio se intraprendere la funzione giudicante o quella requirente, senza possibilità di successivi cambi di ruolo.

Secondo i sostenitori, questa scelta garantirebbe una maggiore imparzialità dei giudici, che non rischierebbero di essere condizionati da un passato da pubblici ministeri. I critici, invece, leggono la riforma come un indebolimento complessivo della magistratura, che verrebbe esposta a un rischio di interferenze politiche più marcato.

Il cuore della riforma è la modifica degli articoli 104 e 105 della Costituzione e, in via accessoria, di alcuni commi degli articoli 87, 106, 107 e 110. Il testo prevede la nascita di due Consigli superiori della magistratura: uno requirente e uno giudicante. Entrambi saranno presieduti dal Capo dello Stato e vedranno come membri di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione.

La principale novità sta nel metodo di composizione: mentre l’attuale CSM si fonda sull’elezione dei membri togati e laici (con un equilibrio tra magistrati e Parlamento), i due futuri Consigli avranno componenti scelti attraverso sorteggio. Per il CSM giudicante saranno estratti a sorte i giudici, per quello requirente i PM. Anche i membri laici – professori ordinari di materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esperienza – saranno sorteggiati da elenchi predisposti dal Parlamento.

Un’altra innovazione di rilievo riguarda la giustizia disciplinare. Le procedure a carico dei magistrati non saranno più gestite dai CSM, ma da un nuovo organo: l’Alta Corte disciplinare. Composta da 15 membri, vedrà al suo interno giudici e PM con almeno vent’anni di esperienza, professori ordinari e avvocati. Alcuni saranno nominati dal Presidente della Repubblica, altri dal Parlamento, altri ancora sorteggiati da elenchi predefiniti. Il presidente dell’Alta Corte sarà scelto tra i membri di nomina presidenziale o parlamentare.

La riforma della giustizia, approvata dalla Camera e ora al centro del dibattito politico, si inserisce in un percorso lungo e complesso. Da un lato, viene presentata come garanzia di maggiore indipendenza dei giudici; dall’altro, è accusata di minare l’unità della magistratura e di lasciare spazio a nuove forme di pressione politica.

A cura di: Antonio Maria Bassi

 

Fonte immagine: foto di David da Pixabay (https://pixabay.com/photos/nimes-palace-of-justice-court-2556871/)

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