In Italia la magistratura si articola in due funzioni: quella giudicante, esercitata dai giudici, e quella requirente, affidata ai pubblici ministeri, ossia i Pm. Si tratta di due ruoli centrali nel processo penale: i primi decidono sulle controversie, i secondi rappresentano l’accusa.
Ad oggi, magistrati giudicanti e requirenti seguono lo stesso percorso di formazione ed entrano a far parte di un unico corpo. La legge consente loro, entro i primi dieci anni di carriera, di passare una sola volta da una funzione all’altra. Fino al 2022, invece, la possibilità di “migrazione” tra giudici e Pm era consentita fino a quattro volte: una facoltà ridotta dalla riforma Cartabia. Tutti, comunque, rispondono a un solo organo di autogoverno: il Consiglio superiore della magistratura (CSM), presieduto dal Capo dello Stato.
Il progetto di riforma costituzionale promosso dal governo Meloni interviene su questo punto: l’obiettivo è separare definitivamente le carriere, costringendo ciascun magistrato a scegliere sin dall’inizio se intraprendere la funzione giudicante o quella requirente, senza possibilità di successivi cambi di ruolo.
Secondo i sostenitori, questa scelta garantirebbe una maggiore imparzialità dei giudici, che non rischierebbero di essere condizionati da un passato da pubblici ministeri. I critici, invece, leggono la riforma come un indebolimento complessivo della magistratura, che verrebbe esposta a un rischio di interferenze politiche più marcato.
Il cuore della riforma è la modifica degli articoli 104 e 105 della Costituzione e, in via accessoria, di alcuni commi degli articoli 87, 106, 107 e 110. Il testo prevede la nascita di due Consigli superiori della magistratura: uno requirente e uno giudicante. Entrambi saranno presieduti dal Capo dello Stato e vedranno come membri di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione.
La principale novità sta nel metodo di composizione: mentre l’attuale CSM si fonda sull’elezione dei membri togati e laici (con un equilibrio tra magistrati e Parlamento), i due futuri Consigli avranno componenti scelti attraverso sorteggio. Per il CSM giudicante saranno estratti a sorte i giudici, per quello requirente i PM. Anche i membri laici – professori ordinari di materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esperienza – saranno sorteggiati da elenchi predisposti dal Parlamento.
Un’altra innovazione di rilievo riguarda la giustizia disciplinare. Le procedure a carico dei magistrati non saranno più gestite dai CSM, ma da un nuovo organo: l’Alta Corte disciplinare. Composta da 15 membri, vedrà al suo interno giudici e PM con almeno vent’anni di esperienza, professori ordinari e avvocati. Alcuni saranno nominati dal Presidente della Repubblica, altri dal Parlamento, altri ancora sorteggiati da elenchi predefiniti. Il presidente dell’Alta Corte sarà scelto tra i membri di nomina presidenziale o parlamentare.
La riforma della giustizia, approvata dalla Camera e ora al centro del dibattito politico, si inserisce in un percorso lungo e complesso. Da un lato, viene presentata come garanzia di maggiore indipendenza dei giudici; dall’altro, è accusata di minare l’unità della magistratura e di lasciare spazio a nuove forme di pressione politica.
A cura di: Antonio Maria Bassi
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