Recentemente le istituzioni cittadine e le più alte sfere nazionali si sono dovute confrontare riguardo ad un’operazione che mira ad entrare nel cuore della Costituzione con il fine di riscrivere un pezzo fondamentale della nostra carta costituzionale. Il lembo mancante, di cui non si sarebbe dovuta sentire necessità di esplicarlo poiché ben visibile agli occhi di tutti, è tornato sulla bocca delle autorità competenti e del cittadino comune, ribadendo un concetto che appare cristallino tanto quanto fragile: il disegno di legge costituzionale A.C. 2564 non si limita a ribadire che “Roma è la capitale della Repubblica”, ma sceglie di riscrivere l’articolo 114 della Costituzione per farne un vero soggetto dell’ordinamento, dotato di potestà legislativa e di un ordinamento proprio definito con legge “rinforzata”. Un passo di caratura epocale, il quale si pone come pietra angolare di una nuova concezione a livello strutturale del coacervo di apparati di cui la nostra Repubblica è composta. La nuova Roma sarebbe infatti dotata di poteri normativi mirati, incastonata nel sistema costituzionale accanto ai già ben noti Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.
L’articolo 1 modifica l’articolo 114 della Costituzione inserendo Roma Capitale tra i livelli di governo di cui si compone la Repubblica. In particolare, si stabiliscono le materie di competenza legislativa del nuovo ente e si prevede l’approvazione di una legge rinforzata dello Stato contenente l’ordinamento di Roma Capitale. Oggi l’articolo 114 recita: “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. (…) Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento”. Il disegno di legge interviene su alcuni punti chiave, collocando Roma dopo le Città metropolitane, tra gli enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni. Non è più solo “luogo” della capitale, ma un “ente proprio dotato di un assetto ordinamentale unico e peculiare”. Il territorio coincide con l’attuale Roma Capitale, cioè l’ente a ordinamento speciale subentrato al Comune di Roma dopo la riforma del Titolo V e la legge sul federalismo fiscale, il nuovo terzo comma sostituisce la formula generica sull’ordinamento con un elenco puntuale di materie in cui Roma può legiferare. Il dossier sintetizza così: “La disposizione attribuisce a Roma Capitale competenze legislative in materia di trasporto pubblico locale; polizia amministrativa locale; governo del territorio; commercio; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; promozione e organizzazione di attività culturali; turismo; artigianato; servizi e politiche sociali; edilizia residenziale pubblica; organizzazione amministrativa di Roma Capitale”. Torna infine il tema del rinvio all’articolo 117, riguardo la competenza concorrente di Roma legiferante nel rispetto dei principi fondamentali statali per governo del territorio, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali e la competenza residuale (piena) in tema di trasporto pubblico locale, turismo, commercio, artigianato, servizi e politiche sociali, edilizia residenziale pubblica, polizia amministrativa locale, organizzazione amministrativa di Roma Capitale. Roma entrerebbe di fatto nello scacchiere attivo del Titolo V, assumendo le vesti della Regione o di un ente a competenza piena a seconda della materia oggetto, sempre nel rispetto dei limiti generali del primo comma dell’art. 117 (Costituzione, UE, obblighi internazionali). L’altra novità è rappresentata dall’introduzione di una riserva di legge statale approvata a maggioranza assoluta di ciascuna camera, sentiti Regione Lazio e Assemblea di Roma Capitale, in particolare agendo sul modello giuridico per disciplinare l’ordinamento di Roma, fissare i principi e le forme del decentramento amministrativo interno, attribuire a Roma “condizioni peculiari di autonomia amministrativa e finanziaria nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 119 della Costituzione”, garantendo la parità delle armi tra autonomia di entrata e spesa.
L’art. 2 invece tratta le disposizioni transitorie, finali e il “ponte” verso il nuovo assetto, attraverso le leggi regionali vigenti sul territorio di Roma e la disciplina attuale di Roma Capitale fino all’entrata in vigore della nuova che le sostituirà progressivamente. L’articolo 2 si raccorda con il terzo comma dell’art. 116: se il Lazio dovesse ottenere forme e condizioni particolari di autonomia, l’intesa Stato – Regione dovrà sentire Roma Capitale e definire i meccanismi di raccordo. È il riconoscimento esplicito che, dentro il territorio regionale, si crea un nuovo polo legislativo con cui fare i conti. Roma poi entra nel circuito degli articoli 127 e 134: potrà impugnare leggi statali e regionali che invadano le sue competenze e, a sua volta, le sue leggi potranno essere impugnate da Stato e Regioni. La Capitale diventa così parte a pieno titolo del “dialogo conflittuale” davanti alla Corte costituzionale. Inoltre, le norme su sussidiarietà, adeguatezza, leale collaborazione, poteri sostitutivi e limiti all’autonomia finanziaria si applicano anche a Roma Capitale. È un’ancora di sistema: la nuova autonomia non è sciolta dal quadro di garanzie e vincoli che già regola Regioni ed enti locali. Il disegno di legge costituzionale A.C. 2564 dice con chiarezza che Roma Capitale si qualifica “come un ente proprio dotato di un assetto ordinamentale unico e peculiare”. La riforma eleva Roma a “quinto livello” della Repubblica (accanto a Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato); le attribuisce poteri normativi mirati su materie strettamente connesse ai problemi di una capitale metropolitana (mobilità, turismo, commercio, patrimonio, politiche sociali); ancora il tutto a una legge rinforzata che deve disegnare l’architettura interna (rapporti con Regione e Città metropolitana, decentramento ai Municipi, finanza). È una nuova conformazione ibrida, una capitale con poteri da Regione su un pacchetto selezionato di materie, senza alterare la geografia regionale, cercando di creare sinergie con le altre autorità di riferimento.
Passando all’analisi dei vantaggi del cambiamento prospettato, sul piano concettuale, la riforma offre almeno quattro spunti di riflessione che meritano un approfondimento: Roma assurge ad un nuovo rango costituzionale, entrando di fatto all’interno del sistema come forza cooperante sulla stessa realtà territoriale degli altri enti, nel rispetto del Titolo V, esaltando la propria figura di unicuum, costituendo insieme città globale, capitale politica, hub turistico e custode di un patrimonio culturale e ambientale unico, come le altre capitali europee.
A livello procedurale invece ci sono potenziali vantaggi molto concreti, quali la presenza di norme “su misura” sulle materie già elencate in maniera diretta, con conseguenti tempi decisionali più rapidi, minore conflitto interpretativo tra norme regionali ed esigenze locali, possibilità di sperimentare soluzioni innovative. Inoltre, la competenza concorrente sul governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali fa sì che si costruisca a Roma un quadro unitario tra urbanistica, tutela del paesaggio, gestione dei grandi eventi e fruizione del patrimonio, sempre nel rispetto dei principi statali e della tutela ambientale/culturale di competenza esclusiva dello Stato. La legge rinforzata consente proceduralmente un controllo maggiore e una ripartizione delle responsabilità su ambedue le Camere in cooperazione. Infine, si dà atto al principio di autonomia di spesa ed entrata del 119 Cost. per garantire risorse adeguate e programmabili per funzioni straordinarie (sicurezza, grandi eventi, manutenzione straordinaria del patrimonio, servizi a domanda elevata) oltre ad agganciare Roma a meccanismi di costi e fabbisogni standard, riducendo la dipendenza da trasferimenti discrezionali, in piena attuazione del decentramento.
Ci sono sicuramente dei rischi da considerare e su cui vale la pena riflettere e discutere per fugare ogni aspetto da cui possa scaturire anche solo potenzialmente un’eventuale criticità. In particolare, il territorio di Roma Capitale, dotato di potestà legislativa, è interno alla Città metropolitana di Roma Capitale, che continua a esercitare funzioni di area vasta; pertanto, si avrebbero due legislazioni differenti operanti sulla stessa realtà territoriale. Roma diventa un legislatore dentro il territorio regionale. Questo può generare tensioni sulla pianificazione territoriale, sulle politiche culturali e turistiche, su finanza e servizi condivisi. In più, il testo non modifica l’inciso dell’art. 117 (“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni”). Il dossier suggerisce che “si potrebbe pertanto valutare (…) se vi sia la consequenziale esigenza di modificare testualmente anche l’articolo 117 della Costituzione, includendovi espressamente il richiamo alla città di Roma Capitale”. Sul piano della tecnica costituzionale, questa omissione può alimentare dubbi sulla collocazione di Roma nel sistema delle fonti e sulla sua potestà regolamentare.
Dal punto di vista dell’autonomia finanziaria ex art. 119 Cost., il processo di attuazione è certamente stato avviato con la legge 42/2009 e vari decreti, ma restando incompleto tutt’ora si corre il rischio di duplicare le spese senza chiari criteri di responsabilità, spostare squilibri su altri territori, alimentare percezioni di privilegio o penalizzazione. Il tutto senza fare i conti dei tempi procedurali che occorrono necessariamente per vagliare tutti gli aspetti complessi della transizione che, se non accompagnata da un modello ben delineato, genererebbe incertezza.
Se questi tasselli andranno al loro posto, Roma potrà finalmente disporre di strumenti all’altezza della sua complessità. Se resteranno irrisolti, la riforma rischia di aggiungere un nuovo capitolo alla lunga saga italiana delle riforme costituzionali incompiute – con una Capitale formalmente più forte, ma ancora intrappolata in un labirinto di competenze sovrapposte.
Fonti articolo
- https://temi.camera.it/leg19/provvedimento/modifica-dell-articolo-114-della-costituzione-in-materia-di-roma-capitale.html
- https://documenti.camera.it/Leg19/Dossier/Pdf/AC0236b.Pdf
- https://www.riformeistituzionali.gov.it/it/comunicazione/notizie/disegno-di-legge-costituzionale-su-roma-capitale/
- https://www.ilsole24ore.com/art/ddl-roma-capitale-lega-rilancia-funzioni-legislative-anche-ad-altri-comuni-AIwfy4lC
- https://www.comune.roma.it/web/it/notizia/ddl-roma-capitale-gualtieri-riforma-storica-ora-serve-atteggiamento-bipartisan.page
- https://www.radioradicale.it/scheda/788297/il-disegno-di-legge-costituzionale-su-roma-capitale-intervista-a-marco-perissa
Fonte immagine: foto di lolsanches da Pixabay (https://pixabay.com/it/photos/colosseo-roma-italia-422942/)