La Commissione, per voce del commissario Hoekstra, ha chiarito che la revisione dell’ETS deve risultare compatibile con gli obiettivi climatici dell’Unione, con la tutela della competitività e con l’esigenza di ridurre la dipendenza energetica da paesi terzi, in conformità agli artt. 191–194 del TFUE. La presidente von der Leyen ha inoltre collegato la riforma al Piano d’azione per l’elettrificazione, che mira ad aumentare la quota di consumi energetici coperta da elettricità dal 23% al 46% entro il 2040, delineando un modello di approvvigionamento fondato su energia elettrica pulita prodotta internamente e su tecnologie low‑carbon.
Sul piano tecnico‑regolatorio, la riforma interviene sulla traiettoria del fattore di riduzione lineare (LRF), determinando una modulazione progressiva del tetto delle emissioni. Fino al 2030 resta applicabile la riduzione del 4,3–4,4% annuo; dal 2031 al 2035 il ritmo si attesta al 3,7%; dal 2036 al 2040 scende all’1,7%, con facoltà di utilizzare fino al 2% di crediti internazionali di alta qualità. Tale rimodulazione risponde alle istanze dei settori industriali che avevano segnalato un irrigidimento eccessivo del sistema e la percezione dell’ETS come prelievo para‑fiscale in comparti caratterizzati da efficienza energetica prossima ai limiti tecnologici. La scelta della Commissione, pur mantenendo la coerenza con l’obiettivo di riduzione del 90% delle emissioni nette entro il 2040, introduce un bilanciamento tra esigenze climatiche e tutela della capacità produttiva, in linea con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 5 del TUE.
Particolarmente rilevante è la disciplina delle “quote gratuite”, la quale costituisce uno dei punti più sensibili sotto il profilo della concorrenza e del rischio di carbon leakage. La riforma proroga la loro vigenza oltre il 2030, con un phase‑out graduale fino al 2038 per i settori coperti dal meccanismo Cbam (cemento, acciaio, alluminio, fertilizzanti). Tuttavia, la proroga è subordinata a una condizionalità climatica articolata: l’80% delle quote è assegnato previa pubblicazione annuale di piani di decarbonizzazione, mentre il restante 20% è attribuito solo a seguito dell’effettiva attuazione degli interventi programmati. Dal 2036 al 2040 è inoltre ammessa la possibilità di includere fino al 2% di progetti di decarbonizzazione realizzati in paesi terzi tramite crediti internazionali. Tale impostazione rafforza la natura giuridica delle quote gratuite come misura di protezione condizionata, coerente con il principio di solidarietà energetica e con l’obbligo di leale cooperazione tra istituzioni e Stati membri.
La riforma amplia il perimetro soggettivo e oggettivo dell’ETS, includendo la gestione dei rifiuti, l’aviazione privata e commerciale fino a 5.000 km dal centro Europa e parte del settore marittimo con l’inclusione di porti extra‑UE. Parallelamente, dal 2028 viene istituito l’ETS2, un sistema autonomo che applica il cap‑and‑trade ai combustibili per il trasporto stradale, al riscaldamento degli edifici e alle piccole industrie non coperte dall’ETS attuale. In tale contesto, i soggetti obbligati non sono i consumatori finali, bensì i fornitori di combustibili, con conseguente spostamento dell’onere regolatorio lungo la catena distributiva. La combinazione tra ETS ed ETS2 consente di raggiungere una copertura complessiva pari a circa il 75% delle emissioni europee, configurando il mercato del carbonio come infrastruttura sistemica della politica climatica dell’Unione.
Dal 2005 l’ETS ha generato entrate pari a 260 – 270 miliardi di euro, spesso destinate a esigenze di bilancio nazionale. La riforma introduce un vincolo giuridico cogente: almeno il 50% degli introiti deve essere destinato a progetti di decarbonizzazione, con priorità per gli investimenti industriali. Tale vincolo, che incide sulla discrezionalità finanziaria degli Stati membri, si fonda sulla necessità di garantire l’effettività del sistema e di evitare che le entrate derivanti dal carbon pricing siano utilizzate in modo distorto rispetto agli obiettivi climatici dell’Unione europea.
Permangono tuttavia criticità giuridiche e politiche. Il rallentamento della riduzione delle quote e la proroga delle quote gratuite fino al 2038 sono interpretati da parte delle organizzazioni ambientaliste come un indebolimento della disciplina climatica, potenzialmente in contrasto con l’obbligo di perseguire un elevato livello di tutela ambientale sancito dall’art. 191 del TFUE. La Commissione sostiene che la flessibilità introdotta è compensata dal vincolo del 50% degli introiti alla decarbonizzazione, dalla condizionalità climatica e dall’estensione settoriale dell’ETS. Resta tuttavia una tensione strutturale tra esigenze industriali e obiettivi climatici, che richiede un bilanciamento conforme ai principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Ulteriore criticità riguarda la volatilità del prezzo del carbonio, che incide sulla prevedibilità degli investimenti industriali e sulla stabilità del sistema. Nonostante la Market Stability Reserve, le imprese continuano a percepire l’ETS come un onere assimilabile a un’imposta, soprattutto nei settori con limitata capacità di miglioramento dell’efficienza energetica. La riforma non risolve integralmente tale questione, che rimane centrale per la certezza del diritto e per la programmazione industriale.
Il piano di elettrificazione introduce vincoli sui prezzi dell’elettricità rispetto al gas: entro il 2030 il costo dell’elettricità non deve superare 2,5 volte il prezzo del gas per le famiglie e 2 volte per l’industria. Si tratta di obiettivi che richiedono interventi sulla fiscalità energetica e sulla struttura dei mercati, ambiti che, ai sensi dell’art. 192, par. 2, del TFUE, richiedono l’unanimità del Consiglio. La loro attuazione dipenderà dunque dalla capacità degli Stati membri di adottare misure coordinate e coerenti con il principio di solidarietà energetica.
La posizione degli Stati membri riflette una pluralità di interessi: Germania e Francia hanno chiesto una revisione profonda dell’ETS, denunciando costi e volatilità; la Spagna ha invece sollecitato un rafforzamento dello strumento e una maggiore stabilità normativa. La Commissione ha tentato di conciliare tali esigenze, introducendo flessibilità per l’industria ma rafforzando la condizionalità e i vincoli sull’uso delle risorse.
L’Italia, in particolare, assume una posizione ambivalente: da un lato ha sostenuto le richieste dell’industria energivora, arrivando a ipotizzare una sospensione temporanea dell’ETS; dall’altro è tra i paesi che possono beneficiare maggiormente dell’elettrificazione e degli investimenti nella decarbonizzazione, in ragione del potenziale rinnovabile e della dipendenza dal gas importato. La riforma rappresenta per l’Italia un sollievo per i settori ad alta intensità energetica, ma impone scelte politiche complesse in materia di fiscalità energetica e tutela dei consumatori, in un contesto di elevata sensibilità sociale sui costi delle bollette.
In conclusione, la riforma in esame ridefinisce la natura giuridica del carbonio come risorsa regolatoria e finanziaria dell’Unione. Il carbonio diventa una vera e propria “valuta politica” attraverso cui l’Unione europea acquista il proprio futuro energetico: ogni quota venduta, ogni tonnellata emessa e ogni euro incassato devono essere giustificati non solo in termini di bilancio, ma in relazione alla nuova geografia delle risorse su cui l’Europa intende fondare la propria autonomia strategica. La transizione energetica, così configurata, non è più soltanto un obiettivo climatico, ma un progetto industriale e geopolitico che richiede coerenza normativa, stabilità regolatoria e piena attuazione dei principi del diritto dell’Unione.
Foto di Ralf Vetterle da Pixabay (link: https://pixabay.com/it/photos/industria-tramonto-inquinamento-1752876/)
Fonti articolo
- https://tg24.sky.it/economia/2026/07/17/ets-ue-nuova-riforma-cosa-prevede
- https://www.ilsole24ore.com/art/l-ue-presenta-l-attesa-riforma-ets-AJPEctM
- https://commission.europa.eu/topics/energy/energy-and-green-deal_it
- https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/clima-europa-accordo-al-ribasso-222768
- https://cesisp.unimib.it/2026/report-ets-reform/