C’era una volta la Costituzione

Con questa collana si apre un viaggio attraverso i diritti fondamentali sanciti nella nostra Costituzione. Ripercorreremo il ragionamento e la scelta che le Madri e i Padri Costituenti scelsero per ogni singolo diritto, partendo da quelle parole che troviamo scritte nero su bianco nella stessa

Un diritto si può esplicare in due fattispecie: il diritto in senso oggettivo ed il diritto in senso soggettivo. Il primo sostanzialmente coincide con l’ordinamento giuridico di per sé, cioè è quella parola “diritto” a cui si fa riferimento quando qualcuno dice “studio diritto all’università”. Il diritto soggettivo è invece, secondo una classica definizione, il potere di agire in giudizio, cioè di poter incardinare un procedimento civile o penale, al fine di soddisfare un proprio interesse riconosciuto dall’ordinamento. Il diritto di proprietà è un classico esempio di diritto soggettivo, tutelato in realtà a più livelli,

Il diritto è al centro del cd. rapporto giuridico, ovverosia il rapporto tra due soggetti regolato dall’ordinamento. Il “soggetto attivo” del rapporto giuridico è colui al quale l’ordinamento giuridico attribuisce il potere di agire per vedere tutelato il proprio diritto, mentre il “soggetto passivo” è invece è l’onerato del dovere di conformarsi alla pretesa del soggetto attivo. Il diritto è invece il ‘collegamento’ che intercorre fra questi due soggetti. Al di fuori delle “parti” (così si definiscono i soggetti del rapporto) sta invece il “terzo”. Nel nostro ambito sarà molto difficile parlare di terzi, in quanto i diritti che andremo a trattare hanno una portata talmente ampia da investire praticamente tutti i consociati.

I diritti di cui principalmente ci occuperemo ritrovano la loro fonte all’interno della Costituzione. La visione che abbiamo noi di questo termine “costituzione” non è affatto scontata, e si afferma tra gli anni Quaranta e gli anni Cinquanta del secolo scorso, grazie soprattutto al contributo di Costantino Mortati, un grandissimo studioso del diritto pubblico.

Di costituzione esistono principalmente due accezioni. Da un lato troviamo la costituzione in senso formale, cioè tutto l’insieme di regole giuridiche che stanno a fondamento dello Stato a cui ci si riferisce. Dall’altro lato vi è la costituzione come la intendiamo noi, ovvero la Costituzione in senso materiale, cioè quel documento in cui confluiscono tutte le disposizioni fondamentali che costituiscono la costituzione in senso formale.

La Costituzione italiana rientra nell’approccio rigido: pertanto, è modificabile solo con un procedimento cosiddetto aggravato, cioè sostanzialmente più lungo e complesso. Questa necessità nasce dal tipo di costruzione del nostro ordinamento, cioè a gradi, così come teorizzato dallo studioso Hans Kelsen. Semplificando, al vertice troviamo la Costituzione, e via via scendendo la legge e gli atti aventi forza di legge, ed ancora più sotto altri atti come i provvedimenti amministrativi. È fondamentale notare come l’atto di grado superiore ‘resista’ all’abrogazione da parte dell’atto di grado inferiore, cioè sostanzialmente un provvedimento amministrativo non può derogare alla legge. La Corte costituzionale chiude il sistema vigilando sull’osservanza della Costituzione.

Esistono varie tipologie di diritti, ed ancora varie tipologie di diritti costituzionalmente tutelati. Spesso si sente parlare di diritti fondamentali, diritti inviolabili, diritti umani, etc. Queste sono categorie molto vaghe e molto labili fra loro, che cambiano significato a seconda del contesto in cui vengono inquadrate. A noi è invece più utile parlare di alcune categorie concettuali che invece citeremo spesso.

Un diritto costituzionale è un diritto che trova la sua fonte nella nostra Costituzione.

Una libertà costituzionale, più che un diritto, è uno status, in cui si trova chi può liberamente agire senza costrizioni, e come per il diritto costituzionale, questa trova la sua fonte nella Costituzione. È molto difficile trovare libertà incondizionate nel nostro ordinamento, per il solito discorso della tutela degli interessi di tutti i consociati, per il cui approfondimento rimando all’articolo dedicato “

Nei prossimi articoli procederemo all’analisi dei diritti e delle libertà costituzionali, cercando anche il loro inquadramento insieme alle altre caratteristiche del nostro Ordinamento costituzionale.

A cura di: Riccardo Blaso

Bibliografia

  1. Torrente, P. Schlesinger, Manuale di diritto privato
  2. Modugno (a cura di), Diritto Pubblico
  3. Mortati, Istituzioni di Diritto Pubblico
  4. Celotto, L’età dei “non” diritti
  5. Kelsen, Lineamenti della dottrina pura del diritto

Per l’immagine: foto di Ezequiel Octaviano da Pixabay (link: https://pixabay.com/it/photos/legale-diritto-giustizia-5293006/).

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