Il tema è quello che da anni divide istituzioni europee, amministrazioni nazionali, giudici e associazioni di categoria: in quali casi l’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, la cosiddetta Bolkestein, imponga di assegnare mediante una procedura comparativa le concessioni aventi ad oggetto una risorsa naturale.
La questione, al netto delle contrapposizioni che hanno accompagnato il dibattito politico, è essenzialmente giuridica. L’articolo 12 della direttiva disciplina infatti le ipotesi in cui «il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili». È in presenza di questo presupposto che lo Stato deve predisporre una procedura di selezione tra i candidati potenziali, garantendo imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità.
La scarsità della risorsa non rappresenta quindi un elemento secondario del sistema, ma la condizione dalla quale prende avvio il meccanismo previsto dalla direttiva.
Il nodo della scarsità delle spiagge
Su questo punto la recente pronuncia assume particolare rilievo. La Corte ha ricondotto ancora una volta l’applicazione dell’articolo 12 all’accertamento della effettiva scarsità della risorsa naturale, rimettendone la valutazione all’autorità nazionale competente, sotto il controllo del giudice nazionale.
Non è, in realtà, un principio del tutto nuovo. Già nella sentenza del 20 aprile 2023, resa nella causa C-348/22, relativa al Comune di Ginosa, la Corte aveva chiarito che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili deve essere concretamente valutata. Aveva inoltre ritenuto compatibile con il diritto europeo un sistema che combini un approccio generale e astratto a livello nazionale con una valutazione riferita al territorio costiero interessato.
Mappatura nazionale e valutazioni locali
Da qui discende anche il tema della mappatura delle coste.
Affermare che la scarsità debba essere verificata non significa necessariamente che possa essere compiuta una sola valutazione, identica per tutto il territorio nazionale. La stessa Corte di giustizia, nella pronuncia del 2023, ha ammesso che il dato nazionale possa convivere con un esame riferito alle singole realtà territoriali.
Il punto è piuttosto individuare criteri omogenei, verificabili e non discriminatori, evitando che la nozione di scarsità venga data per presupposta.
Il Governo prepara il bando tipo
La pronuncia interviene peraltro mentre il Governo sta lavorando alla definizione del bando tipo nazionale per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali.
Il Ministero delle Infrastrutture ha avviato nei mesi scorsi il confronto con gli enti territoriali e, il 13 luglio, ha riunito le associazioni di categoria per discutere lo schema predisposto dai gruppi tecnici. Il ministro Matteo Salvini ha annunciato l’obiettivo di arrivare alla definizione del documento entro la fine di luglio.
Resta il problema dell’articolo 49 del codice della navigazione
Separato, ma strettamente connesso al futuro delle concessioni, rimane infine il problema delle opere realizzate dai concessionari.
L’articolo 49 del codice della navigazione prevede, salvo diversa previsione contenuta nell’atto di concessione, l’acquisizione allo Stato senza compenso delle opere non amovibili alla cessazione della concessione.
Sul punto la Corte di giustizia si è già pronunciata l’11 luglio 2024 nella causa C-598/22, affermando che l’articolo 49 TFUE sulla libertà di stabilimento non osta, di per sé, a una disciplina nazionale di questo tipo.
Questo non impedisce naturalmente al legislatore italiano di intervenire sulla materia. Al contrario, se il sistema delle concessioni verrà definitivamente ridisegnato, il trattamento degli investimenti effettuati dagli operatori uscenti sarà inevitabilmente uno dei nodi da affrontare.
A cura di: Antonio Maria Bassi
Fonti:
EUR-LEX: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:it:PDF
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