È notizia del 18 marzo 2026 che la Commissione europea ha presentato la proposta “Eu Inc.”, un gruppo di norme in materia societaria volte a creare una nuova tipologia di ente. Questo ente – appunto Eu Inc. – rappresenta una forma societaria innovativa che si candida a far parte del Diritto dell’Unione europea e che permette – ad avviso della Commissione – di sfruttare il vero potenziale del mercato unico nonché stimolare la crescita e l’aumento della competitività. Di fatto, permette ad un imprenditore di non doversi più orientare tra ventisette regimi societari diversi per sceglierne uno che tenga conto del complesso del sistema eurounitario.
In particolare, tale probabile innovazione nel Diritto dell’Unione europea permetterebbe di costituire un ente “Eu Inc.”, in alternativa alle tipologie societarie previste negli ordinamenti nazionali, addirittura con un costo inferiore a cento euro e con meno di quarantotto ore di tempo. Non risulta alcun requisito di capitale minimo richiesto per la costituzione. Non solo: si verificherebbe uno snellimento nelle procedure informative alle varie Pubbliche Amministrazioni europee, potendo optare di una interfaccia dell’Unione europea. Inoltre, si rinviene la possibilità di compiere operazioni completamente digitali durante il ciclo di vita dell’impresa, con procedure di liquidazione semplificate, procedure digitali per operazioni di finanziamento, pieno accesso al Mercato Unico grazie alla possibilità di scegliere lo Stato membro in cui costituire la Eu Inc. Inoltre, vi sarebbe una maggiore possibilità di attrarre talenti grazie ad appositi strumenti di stock option europei (che consistono nel far acquisire al dipendente della società azioni o comune diritti ai dividendi a condizioni esclusive o comunque più vantaggiose rispetto al mercato).
Ultimo ma non ultimo dettaglio in termini di importanti, anzi forse il più saliente: emerge che le disposizioni nazionali in materia di occupazione e legislazione sociale, nonché in materia fiscale, non sono interessate dalla presente proposta. Pertanto, quanto previsto in questi ambiti citati, continuerebbe ad applicarsi quando previsto dal diritto nazionale del Paese interessato.
Novità emergono anche in materia amministrativa e nella tutela giurisdizionale: la Commissione, in particolare, chiede che gli Stati membri assicurino i più elevati livelli digitali nelle interazioni tra società e Pubbliche Amministrazioni, nonché l’istituzione di sezioni specializzate negli uffici giudiziari per gestire le controversie in materia di diritto societario dell’Unione europea.
L’obiettivo della Commissione è portare tale proposta all’entrata in vigore, dopo il voto positivo di Parlamento europeo e Consiglio secondo procedura ordinaria, entro il 2026.
Eu Inc., di fatto, aggiunge un importante tassello al diritto societario dell’Unione europea. Già dal 2001, infatti, il diritto dell’Unione europea contempla la Società Europea (SE).
A differenza di Eu Inc., la Società Europea contempla maggiori oneri nella costituzione e nel funzionamento: innanzitutto, è descritta come una società per azioni che permette sempre di svolgere la propria attività in diversi Paesi dell’UE mediante un’unica normativa. In particolare, però, sono richieste le seguenti caratteristiche essenziali: a) la sede legale e la “sede centrale” (dove vengono prese le decisioni) abbiano sede nel medesimo Stato membro; b) operi in almeno due Paesi UE; c) abbia un capitale minimo di almeno 120.000 euro; d) che venga raggiunto un accordo sulla partecipazione dei lavoratori. Viene inoltre fatto presente che i singoli Paesi membri possono imporre ulteriori requisiti.
Procedura ulteriormente complicata è quella di costituzione della Società Europea: codesta può essere costituita con le seguenti modalità: a) mediante fusione , quindi due società di due Paesi membri UE diversi (regolate in forma di società per azioni) si fondono tra loro nel creare un unico ente; b) mediante holding che abbia al suo interno sia società per azioni (s.p.a.) che società a responsabilità limitata (s.r.l.), in particolare si richiede che tale gruppo che conti di almeno due società di due Paesi UE diversi o comunque con una controllata o una succursale con sede in altro Paese UE per almeno due anni); c) mediante controllata (società distinta e controllata da quella capogruppo od anche detta società madre) tra due soggetti di Paesi UE diversi; d) conversione da società per azioni in Società Europea, a condizione che la persona giuridica abbia da almeno due anni una controllata in un altro Paese UE).
Insomma, Eu Inc. rappresenta una vera e propria innovazione nel diritto societario dell’Unione europea, rendendolo più facilmente accessibile sia in termini di procedure, che costi, da parte del mondo delle imprese.
A cura di: Antonio Natale
Commissione europea: https://commission.europa.eu/news-and-media/news/eu-inc-making-business-easier-european-union-2026-03-18_it?prefLang=it&etrans=it
Your Europe: https://europa.eu/youreurope/business/running-business/developing-business/setting-up-european-company/index_it.htm
Diritto.it: https://www.diritto.it/eu-inc-come-funziona-la-nuova-societa-europea/
Per l’immagine: foto di NakNakNak da Pixabay (https://pixabay.com/it/photos/bruxelles-europa-bandiera-4056171/ )