Parlando di autonomia in termini procedurali, è opportuno evidenziare che nel sistema di diritto eurounitario gli Stati sono autonomi nei limiti fissati dai principi di equivalenza ed effettività, i quali a loro volta appaiono subordinati al limite di garantire l’attuazione effettiva del diritto dell’Unione europea, in ossequio al principio del primato.
In base al principio di equivalenza, gli individui che fanno valere i diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione non devono essere svantaggiati rispetto a quelli che invocano situazioni giuridiche soggettive nazionali. La ratio emergente è quella di scongiurare che le posizioni soggettive di origine europea vengano tutelate meno incisivamente rispetto ai ricorsi analoghi di derivazione statale. Tuttavia, questo non va inteso nel senso che gli Stati debbano estendere le proprie norme processuali più favorevoli a tutte le azioni finalizzate a tutelare situazioni giuridiche soggettive fondate sul diritto UE, ma che una norma processuale interna vada applicata tutte le volte che ne esistano le condizioni, indifferentemente che siano azioni fondate sul diritto dell’Unione, quanto quelle che tutelano posizioni di diritto nazionale. Pertanto, il principio può essere letto come dimensione procedurale del canone di non discriminazione, volto a garantire la parità di trattamento tra diritti di fonte nazionale e diritti di derivazione comunitaria.
L’autonomia procedurale importa anche che nell’eventualità che l’ordinamento europeo sia carente nell’individuazione del giudice competente e le modalità di protezione dei diritti soggettivi degli interessati, la competenza a riguardo spetti agli Stati membri, in accordo al principio di leale cooperazione. In virtù di tale principio, l’UE ed i Paesi membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai Trattati. Il concetto di reciprocità assume in questo caso una grande importanza, poiché il criterio di equivalenza sopra descritto apparirebbe in questo caso come un’estrinsecazione del principio di leale cooperazione e la Corte di giustizia non avrebbe la possibilità di pretendere dai Paesi membri un parametro di protezione degli interessi comunitari più elevato di quello garantito dal diritto dell’Unione europea. Di conseguenza nessuno potrebbe accusare uno Stato membro di aver apprestato strumenti di tutela inadeguati. Né di aver violato il principio di leale collaborazione, perché tale principio è connotato dalla bilateralità e vale anche per le istituzioni dell’Unione che non potrebbero pretendere dagli Stati una tutela delle posizioni comunitarie maggiorata o, comunque, più favorevole rispetto a quella accordata dallo stesso diritto UE.
Un ragionamento simile è osservabile nel caso Corneli, sentenza del Tribunale UE nel contesto di una controversia insorta in materia di assolvimento dei compiti di vigilanza prudenziale della BCE. Le questioni della causa vertevano proprio sul rapporto tra diritto nazionale e diritto UE. Il procedimento dinnanzi al Tribunale si concludeva con l’annullamento della decisione della BCE impugnata, di assoggettamento ad amministrazione straordinaria di una banca italiana, precedentemente adottata e poi prorogata, nell’esercizio del suo ruolo di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi. Il Tribunale dell’Unione europea, nel dirimere la controversia, dopo aver ricordato che nell’applicazione del diritto interno i giudici nazionali sono tenuti ad una interpretazione alla luce del testo e dello scopo della direttiva che esso intende trasporre, precisava come Il Tribunale (e quindi le istituzioni dell’Unione) sia sottoposto allo stesso obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale alla luce di una direttiva allorché è chiamato, come in questa controversia, ad applicare tale diritto. Proprio in queste parole parrebbe emergere il richiamo al principio di equivalenza come espressione dell’obbligo di leale cooperazione a valenza bidirezionale. Il Tribunale UE così concludeva, nel senso che quando le istituzioni dell’Unione europea si trovano ad attuare il diritto nazionale in applicazione di una norma che lo prevede esplicitamente, non è loro consentito un’applicazione del principio d’interpretazione conforme del diritto interno che risulti diverso e più invasivo delle prerogative nazionali, rispetto agli standard ordinari stabiliti dalla CGUE. Pertanto, annullava così la decisione della BCE affermando che «non si può porre rimedio all’errore commesso dalla BCE nell’applicazione dell’articolo 70 del testo unico bancario con un’interpretazione libera dei testi normativi che consenta di rimodellare le condizioni per l’applicazione di disposizioni concepite in modo distinto nella direttiva 2014/59 e nel diritto nazionale».
Nonostante la sentenza sia stata impugnata davanti alla Corte di giustizia, che si è pronunciata in maniera difforme al Tribunale legittimando la decisione della BCE sulla base di questioni fondate sul criterio dell’interpretazione conforme, le considerazioni dei giudici di primo grado rimangono dei validi esempi del funzionamento e della rilevanza del principio di equivalenza come limite all’autonomia procedurale degli Stati membri dell’Unione europea.
A cura di Edoardo Giulio Rossi
Fonti:
- D. U. Galetta, “Il criterio di “equivalenza verticale” in caso di applicazione e interpretazione del diritto nazionale da parte delle istituzioni UE nel contesto dell’unione bancaria”, in rivista Eurojus, fascicolo n.2, 2024.
- Ilaria Anrò, “La nozione di «interpretazione contra legem» nella sentenza Corneli della corte di giustizia: una nuova limitazione all’applicazione del diritto nazionale?”, in Rivista del contenzioso europeo, fascicolo n.2, 2025.
- G. Greco, Illegittimità comunitaria e pari dignità degli ordinamenti in RIDPC, 2008/2.
- Sentenza del Tribunale UE del 12 ottobre 2022, Corneli c. Banca Centrale Europea (BCE), T-502/19, ECLI:EU:T:2022:627.
- Marcella Ferri, “Il principio della res giudicata e l’effettività della tutela dei diritti garantiti dall’ordinamento dell’Unione: verso nuovi sviluppi di una antica questione?”, Osservatoriosullefonti.it, Anno XV, Fascicolo 2, 2022.
- Anna Iermano, “I principi di equivalenza ed effettività tra autonomia procedurale e “limiti” alla tutela nazionale” in Il Diritto dell’Unione europea, vol. 3, 2019.
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