L’intelligenza artificiale ed il diritto d’autore nel cinema

In tre righe

  • Un film generato esclusivamente dalla macchina non è protetto. Serve un apporto creativo umano.
  • Addestrare l’IA sui film è lecito solo se i titolari non hanno dato il consenso (opt-out).
  • Il volto e la voce degli attori diventano un asset da proteggere con consenso e compenso.
  • La legge italiana sull’IA (l. 132/2025) ha già definito una prima disciplina; i decreti attuativi arriveranno entro ottobre 2026.

1. L’IA è già sul set

Non è fantascienza. L’intelligenza artificiale lavora già nel cinema, soprattutto in post-produzione. Viene usata per diversi scopi: ringiovanisce (o invecchia) gli attori attraverso il de-aging, ricostruisce scene, migliora la continuità visiva, genera effetti, clona le voci per il doppiaggio e affianca la scrittura delle sceneggiature. In Italia l’uso è più pragmatico. Infatti, l’IA ottimizza tempi e costi, senza per ora sostituire l’autore.  Da tale affermazione sorgono nella nostra testa enigmi giuridici più complessi: chi è il creatore? Con che cosa si addestra la macchina? Quale fato hanno i nostri interpreti?

2. Chi è l’autore di un film “fatto con l’IA”?

La risposta italiana a tale domanda è netta e recente. La legge sull’intelligenza artificiale (l. 23 settembre 2025, n. 132) ha modificato l’art. 1 della legge sul diritto d’autore. Ad oggi sono protette le opere dell’ingegno umano di carattere creativo. È ciò che la dottrina ha chiamato la riserva di umanità.

Cosa significa tale affermazione dottrinale per un film:

  • Un contenuto puramente generato dall’IA (l’utente dà un prompt, la macchina fa il resto) non è tutelato dal diritto d’autore;
  • Un contenuto realizzato con l’ausilio dell’IA è tutelato se resta riconoscibile un apporto creativo umano qualificato. Ciò comprende le scelte di regia, la selezione e lo scarto dei risultati, il montaggio e la post-produzione.

La linea di confine: assistito vs generato

Il punto non è se l’IA è stata usata, ma quanto pesa l’apporto umano. È lo stesso criterio verso cui convergono l’Europa, dove la tutela richiede l’originalità come “creazione intellettuale propria dell’autore” (CGUE, Infopaq C-5/08 e Painer C-145/10) e gli Stati Uniti, con il caso Thaler (nessun diritto d’autore per l’opera senza autore umano). Cosa significa per il cinema? La risposta è molto semplice: un film è un’opera protetta finché dietro l’obiettivo c’è ancora una persona che compie scelte espressive.

I decreti attuativi della legge italiana, attesi entro ottobre 2026, dovranno chiarire i dettagli. Nel frattempo, ha fatto molto parlare la scelta dell’Academy di escludere i contenuti generati dall’IA da alcune categorie degli Oscar 2027. Ciò ha dato  un segnale forte nel panorama internazionale, ma resta una regola di un premio, non una norma positiva.

3. A monte: si può addestrare l’IA sui film?

Prima di generare, l’IA deve imparare. Essa stessa impara “leggendo” enormi quantità di elementi che compongono il film: sceneggiature, dialoghi, immagini e, per non dimenticare, lo stesso medesimo film. Ma tutto ciò è lecito?

La chiave sono le due eccezioni di text and data mining (TDM, l’estrazione automatizzata di testi e dati) introdotte dalla direttiva europea del 2019 e recepite in Italia con gli artt. 70-ter e 70-quater l.d.a.:

  • l’art. 70-ter consente il TDM a organismi di ricerca e istituti culturali per scopi di ricerca scientifica;
  • l’art. 70-quater lo consente a chiunque, anche a fini commerciali, a due condizioni: la prima è di aver avuto accesso legittimo all’opera e la seconda è che il titolare non abbia riservato quell’uso.

Ciò che bilancia tale ultima eccezione è il cosiddetto opt-out. Normalmente l’estrazione è libera, ma, se il titolare dei diritti esprime una riserva, per quell’opera il TDM torna a richiedere l’autorizzazione. Per i contenuti online, la riserva va manifestata “in modo appropriato”, ovvero in modo leggibile dalla macchina (per esempio tramite  il file robots.txt o tramite le clausole nei termini d’uso).

Perché riguarda i film e i suoi producers non quelli musicali eh attenzione

Sceneggiature, colonne sonore, interi film sono considerati opere a tutti gli effetti che rientrano dentro tale disciplina. Produttori e autori possono riservarsi l’uso delle proprie opere per l’addestramento e, nei contratti di cessione, vietarlo espressamente. L’AI Act europeo (Reg. UE 2024/1689) rafforza tale disposizione. Infatti, obbliga i fornitori di modelli “per finalità generali” a individuare e rispettare gli opt-out e a pubblicare una sintesi dei dati usati per l’addestramento (art. 53). La legge italiana 132/2025 va oltre e introduce anche una sanzione penale per il TDM illecito.

La vera questione su cui noi dobbiamo volgere l’attenzione, non è tanto il diritto sostanziale quanto la prova. Infatti, dimostrare che un certo film o copione è finito nel dataset di un modello è difficilissimo. Per tale motivo, sarà argomento di contenzioso che sarà affrontato per anni.

4. Il volto e la voce degli attori: la “replica digitale”

Qui il diritto d’autore incontra il diritto della persona. Le tecnologie di scansione permettono di creare una replica digitale di un attore (il volto, il corpo, la mimica e la voce), da riutilizzare potenzialmente all’infinito anche dopo la sua morte.

I diritti in gioco non sono (solo) quelli puramente d’autore, ma anche il diritto all’immagine, all’identità personale e alla voce. Di conseguenza, alcuni attori hanno cominciato a registrare la propria voce come marchio sonoro, come forma di difesa preventiva contro usi non autorizzati.

Il precedente internazionale che affronta tali questioni è lo sciopero SAG-AFTRA del 2023, che ha trattato in particolare le repliche digitali. L’accordo raggiunto poco dopo ha fissato un principio semplice: ogni volta che una società vuole creare la replica digitale di un attore, deve dirgli a quale scopo, l’attore può dire sì o no, e se dice sì viene compensato. Il rischio evitato è che una comparsa sia pagata per una sola giornata di shooting, così che la sua immagine venga poi riutilizzata per sempre senza compenso. Si è già arrivati al contenzioso. Infatti il sindacato ha contestato l’uso di una versione IA della voce di un interprete scomparso (il caso della voce di un noto personaggio di una saga fantascientifica), aprendo il tema del consenso post mortem e degli eredi.

La versione italiana: la clausola IA obbligatoria

Da noi il legislatore è intervenuto per una via laterale ma efficace. Il decreto sul tax credit cinematografico (D.I. MiC-MEF 10 luglio 2024, n. 225) impone di inserire nei contratti con coautori e interpreti una clausola IA. Tale strumento contrattuale afferma infatti che il diritto di ciascuno di non acconsentire allo sfruttamento della propria opera, immagine o prestazione da parte di sistemi di IA generativa, a pena di inammissibilità al beneficio fiscale. Secondo parole più semplici e lineari: niente clausola, niente incentivo.

5. Deepfake e il diritto dello spettatore di sapere

Se l’IA può ricreare volti e voci indistinguibili, ne deriva un problema di trasparenza. Io, spettatore, ho diritto di sapere cosa sto guardando?

Su tale questione, l’AI Act europeo prevede obblighi di etichettatura dei contenuti sintetici e manipolati (i deepfake); infatti chi li diffonde deve renderli riconoscibili. La legge italiana 132/2025 aggiunge il versante penale, introducendo nel Codice penale un nuovo reato (art. 612-quater c.p.) per la diffusione illecita di contenuti generati o alterati con l’IA idonei a ingannare sulla loro autenticità. Due strumenti diversi, uno amministrativo-regolatorio, uno penale, ma che condividono lo stesso obiettivo: impedire che la finzione digitale diventi inganno.

6. E se qualcosa non andasse per il verso giusto

Restano le responsabilità. Se l’output di un modello riproduce un’opera protetta, si apre un problema di violazione del diritto d’autore. Mentre, per le imprese di produzione, significa aggiornare i modelli di organizzazione ex d.lgs. 231/2001 (ritoccati proprio per includere i rischi legati all’IA) e blindare i contratti con elementi quali: le garanzie sulla titolarità dei diritti, l’uso lecito dei dataset e il consenso di autori e interpreti. La catena dei diritti, di cui si parla nel cinema, oggi deve stare al passo con l’algoritmo.

7. In conclusione

Il principio fondamentale condiviso sia dall’Italia sia dall’Europa è chiaro: sì alla tecnologia, ma il baricentro resta la persona. La creatività umana non è un residuo del passato, è il fondamento stesso della tutela. L’IA nel cinema non cancella il diritto d’autore, anzi, lo costringe a ridisegnare i propri confini. Essi stessi devono comprendere: il confine in cui l’IA finisce di essere strumento e diventare l’autore, gli elementi che  si possono dare in pasto alla macchina, e fin dove arriva il controllo di un attore sul proprio volto. Le risposte definitive a tali argomenti arriveranno con i decreti e con le prime sentenze. Gli interrogativi son molti e già serviti nei piatti dei nostri legislatori per essere risolti.

 

A cura di: Filippo Pannarale

 

Bibliografia essenziale

Normativa : l. 633/1941 (artt. 1, 70-ter, 70-quater); l. 23 settembre 2025, n. 132; art. 612-quater c.p.; Reg. UE n. 2024/1689 (AI Act, artt. 50 e 53); art. 4, dir. n. 2019/790 (DSM); d.lgs. n. 177/2021; D.I. MiC-MEF n. 225/2024; d.lgs. n. 231/2001.

Giurisprudenza e casi: CGUE, sent. 16 luglio 2009, causa C-5/08, Infopaq; CGUE, sent. 1° dicembre 2011, causa C-145/10, Painer; caso Thaler (USA), cert. denied, No. 25-449 (U.S. Mar. 2, 2026); accordo SAG-AFTRA sulle repliche digitali (2023-2024).

Fonte immagine: foto di Werner Redlich da Pixabay (link: https://pixabay.com/it/photos/teatro-noordwijk-cinema-olanda-8569119/)

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