Tra le norme contro i portatori di “lame affilate”, ovvero in materia di prevenzione della violenza giovanile, o invece circa l’arruolamento di marescialli in possesso di laurea triennale, o ancora rispetto all’immigrazione irregolare, ne troviamo una a lungo discussa e auspicata da certe compagini politiche, il cd. Scudo Penale, il quale si presenta in una versione significativamente diversa da quella originariamente prospettata.
Per lungo tempo e ogniqualvolta un integerrimo carabiniere accoppava un criminale evidente (preferibilmente immigrato), riemergeva nel nostro dibattito pubblico il tema del cd. Scudo Penale. Nell’idea originaria, esso avrebbe dovuto evitare che un membro delle Forze dell’Ordine, che avesse agito, ai sensi dell’art. 51 c.p., “nell’esercizio o adempimento di un dovere”, fosse automaticamente iscritto nel registro degli indagati, in quanto “atto dovuto”.
Infatti, da una parte, il Registro delle notizie di reato (cd. Registro degli Indagati) è posto soprattutto a garanzia del cittadino, il quale acquisisce formalmente, dal momento dell’iscrizione, la qualità di indagato. L’iscrizione permette quindi l’esercizio dei diritti propri dell’indagato e avvia il decorso dei termini di decadenza per le indagini preliminari (il PM deve sbrigarsi).
D’altra parte, però, presso la nostra opinione pubblica, la quale tende a credere che “garantismo” sia un piatto etnico, è da riconoscere che l’iscrizione nel Registro degli indagati rappresenta spesso una sentenza anticipata di condanna, con tutte le damnationes che ne conseguono.
Si capisce come, nelle previsioni originarie, volendo da una parte tutelare le Forze dell’Ordine dalla gogna pubblica, si sarebbe rischiato di lederne i diritti, impedendo l’esercizio di quelli propri dell’indagato, in quanto non formalmente tale, e non ponendo limiti temporali al prosieguo delle indagini preliminari.
Non a caso, il progetto iniziale è stato oggetto di rielaborazione. Le questioni sottese erano:
- Come evitare la gogna pubblica senza sacrificare le garanzie difensive?
- Perché limitare il meccanismo alla sola ipotesi dell’art. 51 c.p., escludendo altre cause di giustificazione?
- E, includendole, perché riservare il beneficio esclusivamente alle Forze dell’Ordine?
Ed eccoci quindi alla formulazione finale contenuta nel c.d. Decreto Sicurezza.
L’intervento legislativo verte non sul diritto penale sostanziale, ma sul piano processuale.
In primo luogo, rispetto al piano originario, si considera applicabile lo “scudo penale” nel caso in cui risulti evidente la presenza di qualsiasi causa di giustificazione (o scriminante): legittima difesa (art. 52 c.p.), uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.), stato di necessità (art. 54 c.p.), esercizio di un diritto o adempimento di un dovere (art. 51 c.p.).
In secondo luogo, cambia la modalità dell’iscrizione.
Come noto, il pubblico ministero iscrive nel registro ex art. 335 c.p.p. ogni notizia di reato e, quando emergono indizi a carico di una persona determinata, annota il nominativo nel registro. Da quel momento si acquista formalmente la qualità di indagato.
Il decreto introduce una procedura differenziata: quando “appare evidente” che il fatto sia stato commesso in presenza di una causa di giustificazione, il nominativo non viene immediatamente iscritto nel registro delle notizie di reato, ma in un distinto registro di “annotazione preliminare”.
Il fulcro è tutto in quell’espressione: “appare evidente”. Si tratta di una valutazione anticipata rimessa al pubblico ministero circa la manifesta sussistenza della scriminante.
Durante questa fase, si afferma che la persona interessata goda delle medesime garanzie riconosciute all’indagato. La differenza è eminentemente formale: non vi è ancora iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p.
Quanto ai termini:
- se il PM ritiene di non dover svolgere ulteriori accertamenti, deve chiedere l’archiviazione entro 30 giorni;
- se reputa necessari approfondimenti investigativi o perizie, dispone di 120 giorni;
- esaurita tale fase, se non emergono elementi per procedere, deve chiedere l’archiviazione nei successivi 30 giorni;
- qualora invece ritenga necessari ulteriori sviluppi investigativi o un incidente probatorio, procede all’iscrizione nel registro delle notizie di reato.
Non vi è dunque eliminazione dell’iscrizione, ma un suo differimento, subordinato a una valutazione preliminare.
Le critiche si concentrano su un dato strutturale: le cause di giustificazione raramente risultano “evidenti” ab origine. La loro sussistenza è spesso frutto di accertamenti complessi, talvolta dibattimentali. L’area applicativa concreta del meccanismo potrebbe quindi rivelarsi più ristretta di quanto il dibattito politico lasci intendere.
Lo scudo, in definitiva, non introduce una nuova immunità né una nuova causa di non punibilità. Esso incide sul momento genetico dell’indagine, creando un filtro procedurale tra notizia di reato e formale iscrizione.
Se tale filtro si tradurrà in un reale mutamento sistematico o rimarrà un correttivo simbolico, lo stabilirà – come sempre – la prassi applicativa.
A cura di: Antonio Maria Bassi
Fonti
- Giurisprudenza Penale: https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2026/02/decreto-sicurezza-2026.pdf
- Per l’immagine: foto di Laurent Verdier da Pixabay (https://pixabay.com/it/photos/palazzo-giustizia-bruxelles-4781577/).