Recentemente, si sono espresse in merito le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione. Queste ultime sono una particolare formazione giudicante, rappresentata da un collegio costituito da nove consiglieri, direttamente investiti della c.d. funzione nomofilattica, quindi garantire la uniforme interpretazione, nonché l’esatta osservanza della legge.
Nella sentenza in questione, il collegio ha sancito come il considerare il protagonista in oggetto all’articolo come imputato quando invece fosse soltanto indagato non attiene minimamente al diritto di cronaca, ma anzi può essere idoneo a cagionare una sensibile lesione della reputazione dello stesso.
A nulla importa che da altre circostanze si possa dedurre che il Pubblico Ministero intenda esercitare l’azione penale nei confronti dello specifico indagato, in quanto la stessa Costituzione all’art.27, nel lungo solco della tradizione giuridica italiana, riconosce l’innocenza sino al passaggio in giudicato della sentenza, cioè fino a che l’imputato non abbia esaurito tutti i mezzi di appello a sua disposizione.
In Italia manca una vera e propria cultura del processo penale. La stessa Giustizia viene vista quasi come una forma mediata di vendetta personale dei parenti della vittima verso il carnefice, dimenticandosi invece di come il diritto serva proprio a non lasciare a terra ulteriori vittime. Lo scopo cardine del processo è evitare proprio l’autotutela, la faida, che renderebbe come unica legge valida quella del più forte. Andrea Torrente, un nome che per ogni studente di giurisprudenza rievoca ricordi dolci e amari, ricordava come il giudice fosse sicura garanzia per il cittadino pure di fronte allo Stato.
La cultura del processo penale porta con sé la cultura del garantismo. Senza il garantismo, la tutela dell’imputato non ha alcun valore. Il processo ha lo scopo di raccogliere correttamente ed in contraddittorio prove idonee ad attribuire, oltre ogni ragionevole dubbio, la colpa di un certo fatto, e di conseguenza irrogare una giusta pena così come prevista nella legge. Se un indagato affronta la pubblica gogna prima ancora di questo accertamento definitivo, viene meno il senso stesso del processo. Non si può basare la morte civile di una persona su “voci” mai confermate.
A questa mancata cultura si somma la grandissima sfacciataggine dell’italiano medio. L’uomo senza scrupoli, mancante di cultura della legalità, non si farà alcun problema a darsi a condotte illecite: “tanto in questo Paese non fanno niente a nessuno!”. E purtroppo, per varie motivazioni che si potranno andare ad approfondire in separata sede, questa frase non è del tutto sbagliata.
Resta il fatto che questa impunità patologica porta come necessaria conseguenza l’ingolfamento del sistema giudiziario. L’attuale codice di procedura penale si basa sul cd. rito accusatorio, nel quale la prova si forma in dibattimento tra le parti dinnanzi al giudice terzo ed imparziale. Ora, com’è ovvio pensare questo procedimento è molto lungo, ed infatti assieme al dibattimento sono state previste diverse misure alternative, come il patteggiamento. Ma se tanto tra rinvii ed appelli alla fine matura la prescrizione (tana libera tutti), quale convenienza ho io a patteggiare? E quindi siamo capo a dodici…
È auspicabile una rivoluzione in tal senso, per il seguente motivo: se i tribunali non riescono a gestire la mole di procedimenti arretrati che vi pesano (nel 2024 pendevano 1.200.000 procedimenti), chi vede realmente violati i propri diritti non riuscirà mai ad ottenere reale tutela giudiziale. E ciò purtroppo non si risolverà solo con l’educazione civica, materia comunque insostituibile, ma sarà invece necessario un vero cambiamento di mentalità.
A cura di Riccardo Blaso
Bibliografia
Cass. Civ. S.U. n. 13200/2025 in “Le Sezioni Unite civili in tema di diffamazione a mezzo stampa e erronea attribuzione della qualità di “imputato” anziché di “indagato” (ovvero di un fatto diverso da quello per cui si indaga)”, Giurisprudenza Penale (https://www.giurisprudenzapenale.com/2025/05/20/le-sezioni-unite-civili-in-tema-di-diffamazione-a-mezzo-stampa-e-erronea-attribuzione-della-qualita-di-imputato-anziche-di-indagato-ovvero-di-un-fatto-diverso-da-quello-per-cui-si-indaga/?fbclid=PAQ0xDSwKZKE5leHRuA2FlbQIxMQABp6M4HWRj7dVPBYNB6gdtHwppJ53hd31NJ3s6y6z3WBXpJr3vB2WLUjf06trb_aem_pgnLH-AIknTSrt4eHZUBLw)
Piercamillo Davigo, Leo Sisti, “Processo all’Italiana”, Editori Laterza, Roma – Bari 2012
Ministero della Giustizia, Monitoraggi della giustizia civile e penale (https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/monitoraggi_giustizia_civile_e_penale)
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